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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07927/2026 del 31/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU per l’anno 2015 emesso da un Comune su un immobile censito in Catasto come area fabbricabile (particella autonoma di mq 3.200), con determinazione del valore imponibile e applicazione di imposta, sanzioni e interessi. La contribuente ha sostenuto che l’area dovesse essere considerata mera pertinenza di un opificio industriale adiacente e inagibile di sua proprietà, con conseguente insussistenza dell’autonoma imponibilità; ha inoltre lamentato, in cassazione, la nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente e l’erronea interpretazione dell’art. 2 d.lgs. 504/1992 in tema di pertinenzialità ai fini IMU, deducendo che il giudice di merito non avesse adeguatamente valutato gli elementi acquisiti e che la potenzialità edificatoria dell’area fosse neutralizzata dalla presenza del fabbricato sovrastante. Il Comune ha resistito, contestando anche la tempestività del ricorso per cassazione.

La decisione

La Corte ha respinto l’eccezione di tardività del ricorso, ritenendo tempestiva la notifica in base al computo dei termini a mesi secondo il criterio della scadenza nel giorno corrispondente e alla successiva sospensione feriale. Nel merito, ha giudicato il primo motivo inammissibile o infondato perché diretto a censurare la motivazione solo in modo apparente, mentre la sentenza di merito conteneva una motivazione sufficiente e non illogica sulla mancanza di prova della conoscenza, da parte dell’ente impositore, del vincolo pertinenziale e sulla notevole superficie dell’area; ha inoltre escluso che la censura potesse essere riqualificata ex art. 360, n. 5, c.p.c. per il limite della doppia conforme. Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile perché non confrontato con la ratio decidendi della sentenza impugnata e perché volto in realtà a sollecitare una nuova valutazione di fatto sulla pertinenzialità e sull’autonoma edificabilità dell’area, attività preclusa in cassazione. La Corte ha quindi rigettato il ricorso, condannando la ricorrente alle spese, al pagamento di una somma ex art. 96 c.p.c. in favore del controricorrente e alla sanzione in favore della Cassa delle ammende, oltre agli effetti sul contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2963, comma 4, c.c.

    Per il computo dei termini a mesi si applica il criterio della scadenza nel giorno corrispondente a quello iniziale, non quello per sommatoria di giorni.

  • art. 1, L. 7 ottobre 1969, n. 742

    La sospensione feriale dei termini processuali opera dal 1° al 31 agosto di ciascun anno.

  • art. 16, comma 1, D.L. 132/2014 convertito in L. 162/2014

    Ha modificato il periodo di sospensione feriale richiamato dalla Corte.

  • art. 155, comma 5, c.p.c.

    Quando la scadenza cade in giorno festivo, il termine è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È stato invocato per la dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La Corte ha ritenuto inammissibile la sua utilizzazione in presenza di doppia conforme, ai sensi del comma 4.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato per denunciare violazione o falsa applicazione dell’art. 2 d.lgs. 504/1992.

  • art. 360, comma 4, c.p.c.

    Preclude il motivo di cui al n. 5 in caso di doppia conforme.

  • art. 2, D.Lgs. 504/1992

    È la norma richiamata per la nozione di area fabbricabile ai fini dell’imposizione locale, oggetto della censura della contribuente.

  • art. 817 c.c.

    È richiamato come parametro civilistico per la nozione di pertinenza ai fini tributari.

  • artt. 6 e 10, L. 212/2000

    Invocati dalla ricorrente per il difetto di motivazione e per la mancata valutazione di tutti gli elementi acquisiti o acquisibili.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Utilizzato per la definizione accelerata e per le conseguenti statuizioni sulle spese e sulle sanzioni.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    La Corte ha applicato la condanna al pagamento di somme ulteriori per lite temeraria/abuso processuale, in favore della controparte e della Cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    Richiamato come parametro del "minimo costituzionale" della motivazione.

  • art. 1, comma 741, L. 160/2019

    Richiamato come disciplina sopravvenuta che prevede l’imposizione delle aree accatastate autonomamente come edificabili, anche se pertinenziali, per i periodi successivi all’entrata in vigore.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la denuncia di motivazione apparente è accoglibile solo se la sentenza di merito omette gli elementi posti a base del decisum oppure li espone in modo tale da non consentire alcun controllo logico-giuridico; non basta la mera insoddisfazione per la valutazione compiuta dal giudice di merito.
  • La censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzata per aggirare il limite della doppia conforme, né per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio.
  • La pertinenzialità di un’area ai fini dell’imposizione locale, nei periodi anteriori alla riforma del 2019, richiede prova rigorosa della relazione pertinenziale e, secondo l’impostazione richiamata nella decisione, della conoscenza di tale vincolo da parte dell’ente impositore quando la circostanza non risulti da dichiarazione del contribuente.
  • In cassazione non è consentito trasformare una doglianza di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del fatto, quando la censura mira in realtà a sovvertire l’accertamento sulla natura dell’area e sulla sua autonoma edificabilità.
  • Nel computo dei termini processuali espressi in mesi si applica il criterio del giorno corrispondente; la sospensione feriale va poi aggiunta secondo il numero effettivo dei giorni di sospensione, con eventuale proroga al primo giorno non festivo successivo.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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