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Sentenza

Sentenza del 01/02/2023 n. 64 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria

Avviso accertamento - Amministratore condominio - Procedimento penale - Pregiudizialità - Non sussiste - Obbligo motivazione "per relationem" - Sussiste - Legittimità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Ufficio ha emesso avvisi di accertamento per gli anni 2011-2014 nei confronti della Sig.ra xxxxx, amministratrice di un supercondominio, per appropriazione indebita di somme versate dai condomini (complessivamente oltre €570.000) sulla base del PVC redatto dalla Guardia di Finanza derivante da attività di Polizia Giudiziaria su denuncia-querela. I proventi sono stati qualificati come redditi di lavoro autonomo non dichiarati (con eventuale ricaduta come redditi diversi se non classificabili), e determinati con metodo analitico-induttivo. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso per difetto di motivazione; l'Agenzia ha impugnato sostenendo la validità della motivazione "per relationem" richiamando e allegando il PVC e le risultanze investigative e le audizioni raccolte dalla GdF, nonché la correttezza della quantificazione degli imponibili annuali.

La decisione

La Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado (Umbria) ha accolto l'appello dell'Agenzia, ritenendo legittimi gli avvisi di accertamento. Il Collegio ha stabilito che: (i) l'art.14, comma 4 L.537/1993 (e l'interpretazione normativa di cui all'art.36, comma 34-bis D.L. 223/2006) consente l'assoggettamento a tassazione dei proventi derivanti da attività illecite senza che sia necessaria una pronuncia penale definitiva; (ii) non sussiste pregiudizialità penale che imponga la sospensione del giudizio tributario; (iii) la motivazione "per relationem" è valida perché il PVC della G.d.F. era parte integrante degli avvisi, sottoscritto e consegnato alla contribuente; (iv) la quantificazione degli importi è stata adeguatamente fondata sui rendiconti, estratti conto e debiti reclamati dai fornitori, come esposto a pag.15 del PVC; (v) per l'anno 2014 è stato altresì accertato un reddito di lavoro autonomo ulteriore derivante da fatture emesse. La Corte ha quindi riformato la decisione di primo grado e ha condannato la contribuente al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in €15.000,00.

Norme richiamate

  • Legge 24/12/1993, n. 537, art. 14, comma 4

    "nelle categorie di reddito di cui all'art. 6, comma 1, del T.U.I.R. approvato con D.P.R. n. 917/1986 devono intendersi ricompresi, se in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo se non già sottoposti a sequestro o confisca penale. I relativi redditi sono determinati secondo le disposizioni riguardanti ciascuna categoria."

    Consente di assoggettare a tassazione i proventi di attività illecite previa loro inquadramento nella categoria reddituale pertinente; non richiede una pronuncia penale per poter agire fiscalmente.

  • D.L. 4/07/2006, n. 223, art. 36, comma 34-bis

    Interpretazione normativa che dispone che i proventi illeciti non classificabili nelle categorie di cui all'art.6 TUIR siano comunque considerati redditi diversi (anche con efficacia retroattiva rispetto alla tassazione).

  • DPR 29/09/1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d)

    Predisposizione dell'accertamento analitico-induttivo basato su presunzioni semplici ma gravi, precise e concordanti per determinare maggiori redditi.

  • D.Lgs. 31/12/1992, n. 546, art. 58, comma 2

    Consente al giudice tributario di acquisire e valutare documenti e verbali (es. verbali di assunzione di informazioni redatti dalla G.d.F.) prodotti dall'Amministrazione in sede di appello.

  • Codice di Procedura Penale, art. 331

    Norma richiamata nel contesto che impone l'obbligo di denuncia in presenza di violazioni che possono produrre proventi illeciti, che comporta la notifica all'Agenzia delle Entrate per i conseguenti accertamenti.

  • D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (TUIR), art. 6

    Rilevanza dell'inquadramento dei proventi in una delle categorie reddituali previste per stabilire la tassazione; se non classificabili, ricaduta come redditi diversi secondo l'art.36, comma 34-bis.

Massime di principio

  • L'Ufficio fiscale può utilizzare, a fini di accertamento, i risultati di verifiche delegate di Polizia Giudiziaria (PVC) e motivare "per relationem" purché il documento sia allegato all'atto o integralmente riprodotto in modo da consentire al contribuente di conoscerne i contenuti essenziali.
  • La pendency o l'esito del procedimento penale non sospende automaticamente il giudizio tributario: il giudice tributario ha autonomia probatoria e può valutare le risultanze penali come elementi non vincolanti.
  • I proventi provenienti da attività illecite sono tassabili se sono riconducibili a una attività idonea a produrre reddito; se non inquadrabili nelle categorie ordinarie vanno assoggettati a tassazione come redditi diversi.
  • La determinazione analitico-induttiva è legittima se fondata su presunzioni "semplici ma gravi, precise e concordanti" e su un metodo di quantificazione chiaro (rendiconti, estratti conto, debiti reclamati dai fornitori etc.).
  • Per mettere in crisi un accertamento effettuato "per relationem" il contribuente deve dimostrare che parti essenziali del documento richiamato, necessarie alla motivazione, non sono state rese note o allegate; altrimenti l'atto è adeguatamente motivato.
  • In giudizio tributario il contribuente può comunque contestare la consistenza probatoria e la correttezza della quantificazione e proporre prove alternative; la mera esistenza di una condanna penale non implica automaticamente la medesima valutazione fiscale.
  • È prudente, in caso di verifiche che originano da attività di polizia giudiziaria, richiedere copia del PVC e di tutti gli atti allegati e verificare che l'atto impositivo riporti o alleghi le parti essenziali necessarie per esercitare la difesa.

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