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Sentenza

Sentenza del 01/02/2023 n. 63 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria

Rimborso IRFEF - Esenzione pensione superstiti vittime dovere - Diniego - Carenza legittimazione passiva ufficio - Non sussiste - Spettanza

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha richiesto il rimborso delle ritenute IRPEF e delle addizionali regionale e comunale operate dall'INPS sulla propria pensione di anzianità per l'anno d'imposta 2017 (importo complessivo € 8.318,92), sostenendo che, in quanto superstite di vittima del dovere, è esente dall'IRPEF sulle pensioni a decorrere dal 01/01/2017 ai sensi dell'art. 1, comma 211, della Legge n. 232/2016. L'Agenzia delle Entrate ha eccepito carenza di legittimazione passiva, ritenendo che l'INPS avesse individuato modalità per il rimborso e che la verifica dei requisiti spettasse all'INPS. In primo grado la C.T.P. di Terni aveva dichiarato la carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia e non aveva accolto il ricorso; in appello la contribuente ha ribadito che l'istanza di rimborso IRPEF è stata correttamente presentata all'Agenzia (INPS è solo sostituto d'imposta) e che la normativa estende l'esenzione all'intero ammontare delle pensioni dei superstiti.

La decisione

La Corte Tributaria Regionale ha accolto l'appello. Ha ritenuto che le vittime del dovere e i loro superstiti, essendo equiparati alle vittime del terrorismo, beneficiano dell'esenzione IRPEF sull'intera totalità dei trattamenti pensionistici con decorrenza 01/01/2017, ai sensi dell'art. 1, comma 211, Legge n. 232/2016, richiamando l'interpretazione fornita dalla Direttiva PCM del 27/07/2007, dalle risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate (n. 39/2008 e n. 453/2008) e dalla circolare INPS n. 8/2008 che riconoscono l'esenzione sull'intera pensione. Ha inoltre ritenuto corretta la presentazione dell'istanza di rimborso all'Agenzia delle Entrate ai sensi degli artt. 37 e 38 del D.P.R. n. 602/1973, disponendo che l'Agenzia provveda al rimborso richiesto. L'appello è stato accolto e le spese compensate. Importo oggetto dell'istanza: € 8.318,92 (anno d'imposta 2017).

Norme richiamate

  • Legge 11/12/2016, n. 232 (Legge di Stabilità 2017), art. 1, comma 211

    A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di esenzione dall'imposta sui redditi.

    Estende ai soggetti indicati (vittime del dovere e superstiti) i benefici fiscali previsti per le vittime del terrorismo, con effetto dal 01/01/2017; conseguentemente l'esenzione IRPEF si applica alle pensioni spettanti a tali soggetti.

  • Legge 23/11/1998, n. 407, art. 2, commi 5 e 6

    Comma 5: il trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti dei caduti non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF; Comma 6: le pensioni privilegiate dirette di prima categoria... non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF.

    Prevede l'esenzione dall'IRPEF per determinate tipologie di pensioni connesse a vittime del terrorismo; richiamata dalla Legge n. 232/2016 per essere estesa alle vittime del dovere.

  • Legge 03/08/2004, n. 206, art. 3, comma 2

    La pensione maturata ai sensi del comma 1 è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

    La norma è stata interpretata, anche in via amministrativa, come applicabile all'intero ammontare dei trattamenti pensionistici (non solo alla maggiorazione figurativa), ossia esenzione totale sulle pensioni dei beneficiari.

  • Legge 23/12/2005, n. 266, art. 1, commi 563 e 564

    Ridefinisce e amplia la figura della vittima del dovere e individua i soggetti equiparati destinati a beneficiare dei trattamenti di favore; tali soggetti sono stati fatti rientrare nell'ambito di applicazione dell'esenzione IRPEF dalla Legge n. 232/2016.

  • D.P.R. 29/09/1973, n. 602, artt. 37 e 38

    Stabiliscono le modalità di richiesta di rimborso delle imposte operate a titolo di acconto o ritenute: l'istanza di rimborso IRPEF deve essere presentata all'Agenzia delle Entrate, anche se le ritenute sono state operate da un sostituto d'imposta (INPS).

  • Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27/07/2007

    Fornisce interpretazione ministeriale secondo cui l'esenzione prevista per le vittime del terrorismo si applica sull'intera pensione e non solo sulla parte corrispondente alla maggiorazione figurativa; tale interpretazione è stata richiamata dalla giurisprudenza e dall'amministrazione finanziaria.

  • Risoluzioni Agenzia delle Entrate n. 39/2008 e n. 453/2008; Circolare INPS n. 8/2008

    Confermano l'interpretazione estensiva dell'esenzione IRPEF sull'intero ammontare dei trattamenti pensionistici e la spettanza dell'agevolazione anche per i superstiti; l'INPS ha adeguato la propria posizione amministrativa riconoscendo l'esenzione su tutte le pensioni dei soggetti beneficiari.

  • Cassazione SS.UU., sentenza n. 7761/2017

    Conferma l'esistenza di un diritto soggettivo del beneficiario alla fruizione delle misure di favore previste per vittime del dovere; citata a supporto del diritto della ricorrente all'esenzione.

Massime di principio

  • Le vittime del dovere e i loro superstiti, equiparati alle vittime del terrorismo, hanno diritto all'esenzione IRPEF sull'intera totalità dei trattamenti pensionistici a decorrere dal 01/01/2017 (art. 1, comma 211, L. n. 232/2016).
  • La richiesta di rimborso delle ritenute IRPEF operate da un sostituto d'imposta (es. INPS) deve essere presentata all'Agenzia delle Entrate ai sensi degli artt. 37 e 38 del D.P.R. n. 602/1973; l'INPS resta sostituto che ha effettuato le ritenute ma non è l'ente destinatario obbligatorio dell'istanza di rimborso IRPEF.
  • La giurisprudenza e la prassi amministrativa (Direttiva PCM, risoluzioni AE, circolari INPS) interpretano l'esenzione come applicabile all'intera pensione (non limitata alla maggiorazione figurativa): pertanto in situazioni analoghe va chiesta l'esenzione sull'intero trattamento pensionistico.
  • Il contribuente deve documentare il riconoscimento dello status (vittima del dovere o superstite equiparato) per ottenere l'agevolazione; tuttavia, eventuali verifiche sulla titolarità del beneficio possono essere svolte dall'INPS, specie per la cessazione della tassazione in futuro, ma il rimborso delle ritenute già operate resta rimesso alla procedura di rimborso presso l'Agenzia.
  • In caso di rifiuto implicito o silenzio-rifiuto, il contribuente può proporre ricorso e ottenere in sede di appello la pronuncia favorevole; è possibile che le spese siano compensate in ragione della peculiare evoluzione della materia.
  • Le addizionali regionale e comunale comprendono anch'esse l'oggetto del rimborso quando risultano operate sulle pensioni che risultano esenti per legge.

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