Sentenza del 01/02/2023 n. 90 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo
Il ricorso presso la Corte di Giustizia tributaria deve essere depositato a pena di inammissibilità entro trenta giorni dallo scadere del termine previsto per la conclusione della procedura di reclamo/mediazione - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente impugnava una sanzione di 800,00 euro per insufficiente versamento del contributo unificato tributario (C.U.T.) ex art. 12/D.lgs. 546/92 relativa all'appello R.G.A. 812/2019. La questione principale riguardava se il C.U.T. dovesse essere calcolato solo sul valore dell'unico atto impugnato in primo grado (il pignoramento) o anche sulle numerose cartelle/avvisi di accertamento sottesi all'intimazione/pignoramento. Parallelamente l'Ufficio eccepiva la tardività/inammissibilità del ricorso di primo grado sostenendo che il ricorso era stato depositato oltre il termine di 30 giorni decorrenti dalla scadenza del termine di 90 giorni previsto per la procedura di reclamo/mediazione (art. 17-bis D.lgs. 546/92), dunque in contrasto con l'art. 22 del D.lgs. 546/1992.
La decisione
La Commissione d'Appello ha accolto l'appello incidentale dell'Ufficio e ha dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado per tardività, perché il ricorrente ha depositato il ricorso fuori dal termine dei 30 giorni successivi alla conclusione del procedimento di reclamo/mediazione (calcolo: reclamo notificato 26.05.2020, termine dei 90 giorni decorrente dal 27.05.2020 e, tenuta conto della sospensione feriale, scaduto il 27.09.2020; i 30 giorni successivi scadevano il 27.10.2020; il ricorso è stato depositato il 29.10.2020). Per effetto dell'inammissibilità è stato impedito l'accesso al merito delle questioni sul calcolo del C.U.T. Il ricorrente è stato condannato a rifondere le spese del giudizio in favore del Ministero per 1.200,00 euro oltre accessori.
Norme richiamate
D. Lgs. n. 546/1992 - art. 17-bis
la procedura di reclamo/mediazione deve essere conclusa ... entro il termine di novanta giorni dalla data di notifica
La Corte ha ritenuto che il termine di 90 giorni decorra dal giorno successivo alla notifica del reclamo e, una volta maturato, riprendano a decorrere i 30 giorni per la costituzione in giudizio: il mancato rispetto di tale finestra temporale comporta l'inammissibilità del ricorso.
Articolo richiamato quale norma che dispone l'inammissibilità del ricorso se depositato oltre il termine di costituzione in giudizio; la sentenza ha applicato l'art. 22 per dichiarare estinto/inammissibile il ricorso di primo grado.
D.P.R. n. 115/2002 - art. 14, comma 3-bis
Nei processi tributari, il valore della lite, determinato, per ciascun atto impugnato anche in appello, ... deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso
Richiama l'obbligo di indicare il valore della lite per ciascun atto impugnato; la Corte ha considerato rilevanti le conclusioni e il petitum per la determinazione del C.U.T.
D. Lgs. n. 546/1992 - art. 12, comma 5 (oggi comma 2)
Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste
La Corte ha richiamato il principio secondo cui il valore della lite si rapporta al petitum e agli atti espressamente impugnati; tuttavia, per effetto dell'inammissibilità, non ha proceduto ad una statuizione definitiva sul modo di computo del CUT nel merito.
Codice di procedura civile - artt. 91 e ss. (principio victus victori)
Applicato ai fini della liquidazione delle spese: la parte soccombente (qui il contribuente) è tenuta a ristorare le spese sostenute dalla parte vittoriosa.
Giurisprudenza di legittimità e direttive del Dipartimento delle Finanze (ric. ordinanze Cass. n. 16283/16284/2021 e Direttiva Dip. Finanze)
L'Ufficio ha richiamato tali pronunce/indirizzi per sostenere che i singoli atti impositivi autonomi mantengono la propria autonomia e possono comportare C.U.T. separati; la Corte d'Appello ha comunque deciso sul profilo procedurale (termine) senza entrare nel merito definitivo della questione sul calcolo cumulativo del C.U.T.
Massime di principio
- Contare con precisione i termini processuali: la presentazione del reclamo/mediazione avvia un termine di 90 giorni che, una volta maturato, lascia 30 giorni per costituirsi in giudizio; il mancato rispetto di tale periodo comporta inammissibilità del ricorso ex art. 22 D.lgs. 546/1992.
- Il calcolo del contributo unificato (C.U.T.) si determina sul valore della lite in relazione al petitum e agli atti espressamente impugnati; quando si impugnano più atti distinti, la giurisprudenza e gli indirizzi amministrativi possono portare a un computo 'cumulativo' del C.U.T.
- Per evitare il rischio di un incremento del C.U.T., specificare con chiarezza nelle conclusioni quali atti si intendono impugnare (se solo l'atto esecutivo o anche gli atti prodromici) e, se possibile, motivare perché l'impugnazione non debba estendersi automaticamente agli atti sottesi.
- Se si intende limitare il petitum all'atto di esecuzione (pignoramento/intimazione), dichiararlo espressamente e spiegare che non si chiede la disapplicazione/annullamento delle cartelle presupposte; in caso contrario l'Ufficio e i giudici possono ritenere impugnati anche gli atti prodromici.
- Se l'Ufficio eccepisce la tardività, è preferibile rispondere puntualmente sull'interpretazione dei termini e, se necessario, produrre documentazione che dimostri la corretta decorrenza (data di notifica, calcolo della sospensione feriale, ecc.).
- Quando si ottiene una declaratoria parziale in primo grado (es. estinzione per alcune cartelle), valutare l'impatto sul valore della lite in grado di appello e adeguare eventualmente il versamento del C.U.T. e la formulazione del petitum per evitare contestazioni amministrative.
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