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Sentenza

Sentenza del 01/02/2023 n. 88 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria

RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI - cartella di pagamento - società estinta - debiti pregressi - cartella - notificazione al socio liquidatore - ritualità - pretesa - bilancio finale di liquidazione - distribuzione di somme - assenza di contestazione in proposito - illegittimità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di una cartella di pagamento emessa nei confronti della società estinta e notificata al socio/liquidatore per presunti debiti tributari derivanti dal controllo del modello 770 S/2015 (anno 2014). La questione centrale riguarda la responsabilità dei soci per debiti sociali dopo l'estinzione della società: secondo la CTR la responsabilità dei soci è limitata alla parte da ciascuno di essi conseguita nella distribuzione dell'attivo risultante dal bilancio finale di liquidazione. Tale circostanza deve essere provata dall'Amministrazione finanziaria quando agisce contro i soci per debiti pregressi della società. Nel caso di specie il bilancio finale di liquidazione risultava chiuso con patrimonio netto a zero e non è stata fornita dall'Ufficio alcuna prova che il socio/liquidatore abbia effettivamente riscosso somme in base a quel bilancio né alcuna contestazione specifica della sua responsabilità personale o di violazioni degli obblighi di liquidatore; perciò, benché la notifica della cartella al socio/liquidatore sia formalmente rituale, la pretesa è illegittima in mancanza della prova delle somme distribuite al socio.

La decisione

La Corte Regionale ha accolto l'appello del contribuente, ritenendo illegittima la pretesa tributaria rivolta al socio/liquidatore in assenza di prova da parte dell'Ufficio che il socio avesse ricevuto somme a seguito del bilancio finale di liquidazione. L'appello è stato accolto e l'Ufficio è stato condannato al pagamento delle spese del grado, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori di legge. (La pronuncia ha annullato la pretesa contenuta nella cartella nei confronti del socio/liquidatore per i motivi sopra esposti.)

Norme richiamate

  • art. 36 D.P.R. 602/1973

    Richiamato in relazione agli obblighi e responsabilità in materia di riscossione coattiva; la pronuncia osserva che la notifica della cartella può essere rituale ma la pretesa sostanziale resta illegittima se non provata la responsabilità personale del destinatario.

  • art. 2495 c.c.

    Stabilisce che i creditori possono agire contro i soci della società dissolta sino alla concorrenza di quanto gli stessi hanno riscosso in base al bilancio finale di liquidazione; la CTR lo interpreta nel senso che la responsabilità dei soci per i debiti della società estinta è limitata alle somme effettivamente ricevute in liquidazione e che tale circostanza deve essere provata dall'Amministrazione.

  • art. 28, comma 4, D.Lgs. n.175/2014

    Norma richiamata per spiegare gli effetti dell'estinzione della società ai fini della validità ed efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione: la giurisprudenza (Sezioni Unite) ha utilizzato la disciplina per argomentare il regime di responsabilità successoria dei soci per 'residui' o 'sopravvenienze' passive.

  • art. 19, comma 3, D.Lgs. n.546/1992

    Richiamato dalla parte per sostenere che il ricorso alla Commissione Tributaria contesta anche la pretesa tributaria nel merito; la CTR osserva però che, indipendentemente dalla ritualità della notifica, l'Ufficio deve dimostrare la sussistenza della responsabilità del socio.

  • Cass. n. 733/2019 (giurisprudenza)

    Richiamata come riferimento giurisprudenziale che conferma l'orientamento secondo cui, dopo la cancellazione della società, può configurarsi un meccanismo successorio in base al quale le obbligazioni si trasferiscono ai soci nei limiti delle somme riscosse in liquidazione; la CTR si allinea a tale precedente nel richiedere la prova delle somme distribuite.

Massime di principio

  • Dopo l'estinzione e la cancellazione di una società di capitali la responsabilità dei soci per debiti sociali sopravvenuti è subordinata alla prova che ciascun socio abbia ricevuto somme in sede di liquidazione: l'Amministrazione deve dimostrare l'entità delle distribuzioni attribuite a ciascun socio.
  • La notifica di una cartella di pagamento al socio/liquidatore può essere formalmente valida (rituale), ma la pretesa sostanziale resta illegittima se l'Ufficio non contesta e non prova che il socio abbia percepito somme risultanti dal bilancio finale di liquidazione.
  • Se il bilancio finale di liquidazione chiude con patrimonio netto pari a zero e non risultano distribuzioni, non possono essere automaticamente trasferiti ai soci debiti tributari della società: occorre prova contraria da parte dell'Amministrazione.
  • Se l'Amministrazione intende ritenere personalmente responsabile il liquidatore per violazioni specifiche dei suoi doveri (es. irregolarità nella liquidazione, mancata conservazione di atti, violazioni tributarie), tale responsabilità deve essere allegata e provata espressamente, e non può essere desunta automaticamente dalla sola notifica della cartella alla persona che era liquidatore.
  • In situazioni analoghe, il contribuente soggetto a cartella dopo la cancellazione societaria dovrebbe verificare il bilancio finale di liquidazione e richiedere all'Ufficio la prova delle somme distribuite; l'assenza di tale prova è un solido argomento per ottenere l'annullamento della pretesa.

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