Sentenza del 01/02/2023 n. 34 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Accertamento fiscale anno 2009: l'Ufficio aveva rideterminato il reddito d'impresa della ccccc srl e recuperato IVA e maggiore IRAP, imputando pro quota ai soci aaaaa e bbbbb le maggiori imposte. I ricorrenti hanno impugnato chiedendo l'annullamento degli avvisi contestando la mancata integrazione del contraddittorio rispetto al litisconsorzio necessario ex art. 14 D.Lgs. n. 546/92 (l'accertamento è unitario e l'imputazione ai soci è inscindibile). In appello i ricorrenti hanno rilevato che la prima qualità di giudizio era stata celebrata senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (in particolare bbbbb non era stata inizialmente integrata nei procedimenti), con conseguente nullità.
La decisione
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado ha annullato la sentenza impugnata e ha rimesso la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Udine per l'integrazione del contraddittorio, ritenendo sussistere il litisconsorzio necessario e la nullità assoluta del giudizio di primo grado celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti. Il giudizio dovrà quindi ripetersi davanti alla CTP di Udine con la presenza di tutte le parti necessarie.
Norme richiamate
art. 14 D.Lgs. n. 546/1992
Il litisconsorzio è necessario quando l'oggetto del ricorso è inscindibile; negli accertamenti che incidono unitariamente sulla società e sulla posizione dei soci è obbligatorio che siano parte tutti i litisconsorti, pena la nullità assoluta del giudizio.
art. 5 DPR n. 917/1986
Evidenzia la regola di imputazione dei redditi delle società di persone ai soci: la rettifica dell'imponibile societario comporta l'imputazione automatica e proporzionale ai soci, contribuendo a qualificare l'accertamento come unitario/inscindibile.
art. 2504 c.c.
In caso di fusione, la società incorporante prosegue i rapporti, anche processuali, della incorporata; la successione societaria non interrompe il giudizio e determina subentro della società risultante dalla fusione nei rapporti processuali.
art. 39 c.p.c.
Richiamato quale criterio per rimandare la causa al giudice previamente adito (competenza/prosecuzione del processo procedimentale presso il primo grado).
Massime di principio
- Quando l'accertamento tributario è unitario e produce effetti sia sulla società sia sui soci (imputazione pro quota), si configura un litisconsorzio necessario: tutti i soci e la società devono essere parte del processo; l'omissione è causa di nullità assoluta rilevabile in ogni stato e grado.
- Se in primo grado il giudizio è stato celebrato senza tutti i litisconsorti necessari, la Corte d'appello deve annullare e disporre la rimessione al giudice di primo grado per l'integrazione del contraddittorio e la rinnovazione del giudizio.
- La semplice omissione di un socio nel costituirsi o nel proporre ricorso non autorizza automaticamente a ritenere una valida rinuncia: la Corte valuta caso per caso; l'assenza non sempre legittima il prosieguo del processo senza integrazione.
- In presenza di sopravvenuta fusione societaria, la società incorporante o risultante subentra nei rapporti processuali ai sensi dell'art. 2504 c.c., evitando l'interruzione del giudizio.
- Prassi difensiva consigliata: al primo atto processuale indicare espressamente la compresenza di eventuali litisconsorti necessari e chiedere la riunione dei procedimenti; verificare lo stato processuale di società e soci per evitare nullità e rimedi procedurali.
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