Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 01/02/2023 n. 34 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Accertamento fiscale anno 2009: l'Ufficio aveva rideterminato il reddito d'impresa della ccccc srl e recuperato IVA e maggiore IRAP, imputando pro quota ai soci aaaaa e bbbbb le maggiori imposte. I ricorrenti hanno impugnato chiedendo l'annullamento degli avvisi contestando la mancata integrazione del contraddittorio rispetto al litisconsorzio necessario ex art. 14 D.Lgs. n. 546/92 (l'accertamento è unitario e l'imputazione ai soci è inscindibile). In appello i ricorrenti hanno rilevato che la prima qualità di giudizio era stata celebrata senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (in particolare bbbbb non era stata inizialmente integrata nei procedimenti), con conseguente nullità.

La decisione

La Corte di Giustizia Tributaria di II grado ha annullato la sentenza impugnata e ha rimesso la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Udine per l'integrazione del contraddittorio, ritenendo sussistere il litisconsorzio necessario e la nullità assoluta del giudizio di primo grado celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti. Il giudizio dovrà quindi ripetersi davanti alla CTP di Udine con la presenza di tutte le parti necessarie.

Norme richiamate

  • art. 14 D.Lgs. n. 546/1992

    Il litisconsorzio è necessario quando l'oggetto del ricorso è inscindibile; negli accertamenti che incidono unitariamente sulla società e sulla posizione dei soci è obbligatorio che siano parte tutti i litisconsorti, pena la nullità assoluta del giudizio.

  • art. 5 DPR n. 917/1986

    Evidenzia la regola di imputazione dei redditi delle società di persone ai soci: la rettifica dell'imponibile societario comporta l'imputazione automatica e proporzionale ai soci, contribuendo a qualificare l'accertamento come unitario/inscindibile.

  • art. 2504 c.c.

    In caso di fusione, la società incorporante prosegue i rapporti, anche processuali, della incorporata; la successione societaria non interrompe il giudizio e determina subentro della società risultante dalla fusione nei rapporti processuali.

  • art. 39 c.p.c.

    Richiamato quale criterio per rimandare la causa al giudice previamente adito (competenza/prosecuzione del processo procedimentale presso il primo grado).

Massime di principio

  • Quando l'accertamento tributario è unitario e produce effetti sia sulla società sia sui soci (imputazione pro quota), si configura un litisconsorzio necessario: tutti i soci e la società devono essere parte del processo; l'omissione è causa di nullità assoluta rilevabile in ogni stato e grado.
  • Se in primo grado il giudizio è stato celebrato senza tutti i litisconsorti necessari, la Corte d'appello deve annullare e disporre la rimessione al giudice di primo grado per l'integrazione del contraddittorio e la rinnovazione del giudizio.
  • La semplice omissione di un socio nel costituirsi o nel proporre ricorso non autorizza automaticamente a ritenere una valida rinuncia: la Corte valuta caso per caso; l'assenza non sempre legittima il prosieguo del processo senza integrazione.
  • In presenza di sopravvenuta fusione societaria, la società incorporante o risultante subentra nei rapporti processuali ai sensi dell'art. 2504 c.c., evitando l'interruzione del giudizio.
  • Prassi difensiva consigliata: al primo atto processuale indicare espressamente la compresenza di eventuali litisconsorti necessari e chiedere la riunione dei procedimenti; verificare lo stato processuale di società e soci per evitare nullità e rimedi procedurali.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.