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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06136/2026 del 17/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento ai fini IRES relativo all'anno d'imposta 2007, emesso per recuperare costi ritenuti indebitamente dedotti in quanto documentati da fatture relative a operazioni asseritamente inesistenti. La Guardia di Finanza aveva contestato che due fornitori non disponessero della struttura organizzativa necessaria per eseguire i lavori edilizi fatturati e aveva acquisito dichiarazioni da cui emergeva, secondo l'Ufficio, un sistema di fatturazione finalizzato all'evasione. La CTP aveva respinto il ricorso della società e la CTR aveva confermato, ritenendo irrilevante che l'opera fosse stata effettivamente eseguita e pagata ai fini della deducibilità dei costi e della prova dell'incolpevole ignoranza della frode. In cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell'art. 109 TUIR e dell'art. 14, comma 4-bis, l. n. 537/1993 per avere la CTR affermato l'automatica indeducibilità dei costi in presenza di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente; 3) omessa pronuncia sul motivo d'appello relativo al difetto di motivazione dell'avviso, che avrebbe qualificato in modo ambiguo i fatti come operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti; 4) violazione della normativa sulla motivazione dell'atto impositivo per l'asserita non univocità della qualificazione della fattispecie.

La decisione

La Corte ha preliminarmente escluso che il giudicato esterno formatosi su una decisione relativa alla diversa annualità 2006 potesse vincolare il giudizio sull'anno 2007, perché nel processo tributario l'efficacia espansiva del giudicato riguarda solo elementi costitutivi della fattispecie aventi carattere stabile o tendenzialmente permanente, non quelli variabili nel tempo. Nel merito ha accolto il primo motivo di ricorso: ha ribadito che i costi documentati da fatture per operazioni soggettivamente inesistenti possono essere dedotti, anche se l'acquirente era consapevole della frode, purché ricorrano i requisiti generali di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità e non si tratti di costi direttamente impiegati per un delitto non colposo. Ha quindi censurato la CTR perché aveva negato la deducibilità solo in ragione della natura soggettivamente fittizia delle fatture, senza verificare in concreto tali presupposti. Il ricorso è stato accolto limitatamente al primo motivo, con assorbimento degli altri, cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 109 d.P.R. n. 917 del 1986

    ai fini della imputazione temporale dei componenti negativi del reddito occorre verificare certezza e determinabilità del costo; il contribuente è onerato della prova dei presupposti di deducibilità dei costi.

  • art. 14, comma 4-bis, l. n. 537 del 1993

    i costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti sono deducibili se effettivamente sostenuti, anche se l'acquirente conosce la frode, salvo il rispetto dei principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità e il limite dei costi direttamente utilizzati per commettere un delitto non colposo.

  • art. 360 c.p.c.

    è richiamato come norma sul sindacato di legittimità nei motivi di ricorso.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    dedotto come parametro della nullità per motivazione apparente.

  • art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato quale norma sul contenuto della motivazione delle decisioni tributarie.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato a sostegno del vizio di motivazione della sentenza.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per la censura di omessa pronuncia sul motivo di appello.

  • art. 7 l. n. 212 del 2000

    richiamato per contestare l'adeguatezza della motivazione dell'avviso di accertamento.

  • art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato per il requisito di motivazione dell'atto impositivo.

  • art. 380 bis 1 c.p.c.

    richiamato per la memoria depositata in vista dell'adunanza camerale.

  • art. 372 c.p.c.

    richiamato per il deposito documentale inerente al giudicato esterno.

  • art. 2709 c.c.

    richiamato per escludere che le sole scritture contabili facciano prova a favore dell'imprenditore.

Massime di principio

  • Nel processo tributario il giudicato esterno relativo a un'annualità d'imposta diversa può spiegare effetti vincolanti solo se riguarda elementi costitutivi della fattispecie aventi carattere stabile o tendenzialmente permanente; non si estende automaticamente ai fatti variabili legati alla specifica annualità.
  • In tema di imposte sui redditi, i costi documentati da fatture per operazioni soggettivamente inesistenti non sono automaticamente indeducibili: la deducibilità va verificata in concreto sulla base dei requisiti di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità.
  • L'eventuale consapevolezza del contribuente della frode non esclude, di per sé, la deducibilità dei costi riferiti a operazioni soggettivamente inesistenti, salvo i limiti espressamente previsti dalla disciplina fiscale applicabile.
  • Quando l'Amministrazione contesta la deduzione di costi, il contribuente deve provare l'effettiva esistenza del costo, la sua inerenza all'attività d'impresa e la sua corretta imputazione temporale; non basta la mera contabilizzazione o l'esibizione delle annotazioni contabili.
  • La motivazione della decisione tributaria è viziata se il giudice si arresta alla qualificazione formale delle fatture come soggettivamente inesistenti senza accertare in concreto i presupposti sostanziali della deducibilità dei relativi costi.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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