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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20041/2026 del 15/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatore fallimentare)

La controversia

La lite nasce dall'impugnazione, da parte della curatela di una procedura fallimentare, di due cartelle di pagamento e dei relativi ruoli, conosciuti solo tramite l'insinuazione al passivo proposta dall'agente della riscossione. Le cartelle riguardavano debiti tributari riferiti alla madre della socia accomandataria, poi fallita; il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso della curatela e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate. In cassazione l'Agenzia deduceva violazione dell'art. 3-bis del d.l. 146/2021, conv. in l. 215/2021, dell'art. 100 c.p.c., dell'art. 19 d.lgs. 546/1992, dell'art. 12 d.P.R. 602/1973 e dell'art. 111 Cost., sostenendo che l'estratto di ruolo non sarebbe stato direttamente impugnabile perché, nel caso concreto, mancavano i presupposti tipizzati dal comma 4-bis dell'art. 12 d.P.R. 602/1973, come modificato anche dal d.lgs. 110/2024.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo del ricorso. Ha affermato che la disciplina sul divieto di impugnazione diretta dell'estratto di ruolo, e sulle eccezioni che consentono la tutela immediata, si applica ai giudizi pendenti perché incide sull'interesse ad agire, condizione dinamica valutabile fino alla decisione. Ha inoltre ritenuto che, quando l'impugnazione avvenga nell'ambito di una procedura fallimentare/concorsuale, l'interesse ad agire sussista in re ipsa, poiché il curatore deve poter contestare tempestivamente i crediti tributari posti a fondamento dell'insinuazione al passivo. Ne è conseguito il rigetto del ricorso, senza statuizione sulle spese per mancata costituzione degli intimati.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La disciplina che vieta l'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo, salvo ipotesi tipizzate di pregiudizio, si applica anche ai giudizi pendenti perché incide su una condizione dell'azione, cioè l'interesse ad agire, valutabile fino alla decisione.
  • L'interesse ad agire può ritenersi integrato anche senza specifiche allegazioni quando dagli atti emerga chiaramente che l'impugnazione è proposta nell'ambito di una procedura concorsuale e serve a contestare l'ammissione di un credito al passivo.
  • In sede concorsuale il curatore ha interesse autonomo e immediato a contestare ruoli, estratti di ruolo e cartelle non validamente notificate posti a base dell'insinuazione al passivo, poiché tali atti incidono sulla massa e sulla par condicio creditorum.
  • Il pregiudizio richiesto dalla norma può risultare dagli atti di causa e non necessita sempre di una deduzione formale specifica, quando la fattispecie rientri in una delle ipotesi legislativamente tipizzate.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneAccertamento del passivoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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