Cassazione Civile, Ordinanza n. 19815/2026 del 15/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di accertamento della responsabilità professionale proposta da un cliente nei confronti della propria difensora, per asserito inadempimento del mandato conferito per una causa risarcitoria da sinistro stradale. La domanda era stata rigettata in primo grado dal Giudice di pace e il rigetto era stato confermato in appello. Il soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi. La Corte di cassazione, però, non ha esaminato il merito dei motivi perché ha rilevato d’ufficio una causa di improcedibilità: il ricorrente aveva dichiarato che la sentenza impugnata gli era stata notificata via PEC, ma al ricorso aveva allegato soltanto copia autentica della sentenza, priva della relata di notificazione, senza depositare la copia autentica della sentenza notificata o comunque la relata richiesta dall’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.; neppure la controparte aveva depositato tale documento. La Corte ha escluso che potessero supplire l’attestazione di conformità della copia analogica o la mancata contestazione della controparte, e ha ribadito che il difetto di deposito determina improcedibilità rilevabile anche d’ufficio, salvo rimessione in termini per causa non imputabile, non allegata nel caso concreto.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per violazione dell’onere di deposito previsto dall’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., poiché non era stata depositata la copia autentica della sentenza impugnata corredata dalla relata di notificazione, nonostante l’allegazione della notificazione via PEC. La Corte ha ritenuto irrilevanti sia l’attestazione di conformità della copia analogica sia la mancata contestazione della controparte, e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, oltre all’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
deposito della copia autentica della sentenza impugnata e della relativa relata di notificazione
l’omesso deposito della sentenza impugnata con la relata di notificazione entro il termine previsto rende il ricorso improcedibile, e il rilievo può avvenire d’ufficio; la mera allegazione o l’attestazione di conformità non bastano se manca il documento richiesto.
la rimessione in termini è possibile solo se il mancato deposito tempestivo dipende da causa non imputabile al ricorrente; nel caso concreto non risultava una simile causa.
art. 23, comma 2, d.lgs. n. 82 del 2005
il mancato disconoscimento della conformità opera sul piano della copia analogica depositata, ma non sana l’omissione del deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata.
ha costituito il rito camerale di trattazione del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002
dà luogo, in caso di definizione del giudizio in senso sfavorevole al ricorrente, all’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
art. 6 § 1 CEDU
la Corte richiama la giurisprudenza europea per affermare che l’onere di deposito previsto dall’art. 369 c.p.c. non costituisce un ostacolo sproporzionato all’accesso al giudice.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, quando la sentenza impugnata risulta notificata, il ricorrente deve depositare entro il termine di legge la copia autentica della sentenza corredata dalla relata di notificazione; in mancanza, il ricorso è improcedibile.
- L’improcedibilità per mancato deposito della sentenza notificata è rilevabile d’ufficio e non è esclusa dalla costituzione del resistente.
- L’attestazione di conformità della copia analogica o la mancata contestazione della controparte non suppliscono all’omesso deposito della relata di notificazione richiesta dall’art. 369 c.p.c.
- La rimessione in termini è ammissibile solo se il mancato deposito tempestivo dipende da causa non imputabile al ricorrente e tale circostanza sia dedotta e apprezzabile nel processo.
- Gli adempimenti formali richiesti per il ricorso per cassazione non violano, di per sé, il diritto di accesso a un tribunale, se risultano proporzionati e funzionali al corretto svolgimento del giudizio.
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