Cassazione Civile, Ordinanza n. 08912/2024 del 04/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria ha imputato a un professionista un maggior reddito di lavoro autonomo per l’anno d’imposta 2005, sulla base di un processo verbale di constatazione della Guardia di finanza relativo alle movimentazioni del conto corrente bancario del contribuente, ritenute riconducibili all’attività professionale di avvocato, in particolare con una compagnia assicurativa. La CTR della Campania aveva rigettato l’appello del contribuente, ritenendo sufficiente la mancata dichiarazione dei redditi ai fini dell’accertamento induttivo e valorizzando l’assenza di giustificazioni idonee per un versamento complessivo di euro 13.712,00. In cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione di numerose norme processuali e tributarie, assumendo che la sentenza d’appello fosse solo apparente, che i giudici avessero omesso di valutare le prove contrarie e che avessero indebitamente confermato la motivazione dell’atto impositivo senza confrontarsi con i documenti prodotti; 2) violazione dell’art. 32 d.P.R. 600/1973 e omessa pronuncia, sostenendo che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014, non potevano essere ripresi a tassazione prelevamenti bancari per euro 1.200,00, e che la CTR non aveva esaminato tale eccezione.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il profilo di difetto di motivazione della sentenza impugnata, osservando che la decisione della CTR conteneva una ratio decidendi chiara e non meramente apparente: da un lato, l’omissione della dichiarazione legittimava l’accertamento induttivo e l’esame delle movimentazioni bancarie; dall’altro, il contribuente non aveva fornito prova idonea della diversa causale delle somme versate sul conto. Tutte le ulteriori censure sono state dichiarate inammissibili, perché formulate in modo non specifico, non autosufficiente o fuori dai corretti limiti del giudizio di legittimità: in particolare, le doglianze sulla valutazione delle prove non erano sindacabili ex art. 115 e 116 c.p.c.; il dedotto omesso esame di documenti era privo di specifica indicazione e trascrizione; la censura sulla motivazione per relationem dell’avviso era inammissibile per mancata allegazione o riproduzione del contenuto dell’atto richiamato e perché non risultava allegata la mancata conoscenza del PVC; la doglianza sui prelevamenti era priva di specificità e la questione di omessa pronuncia era nuova o comunque non autosufficientemente documentata. Il ricorso è stato quindi rigettato, senza provvedere sulle spese per mancata replica scritta della resistente, con atto finale relativo anche al contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il motivo di ricorso è stato formalmente incardinato come violazione di legge, ma alcune censure sono state ritenute inammissibili perché in realtà dirette a contestare la valutazione delle prove o a prospettare vizi non riconducibili al paradigma invocato.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La Corte ha distinto il vizio di motivazione apparente dall’error in procedendo, chiarendo che la doglianza era stata impropriamente veicolata dal ricorrente.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio è rilevante solo come omesso esame di fatti storici decisivi; non consente una rivalutazione del merito o delle prove.
La censura di omessa pronuncia è stata ritenuta inammissibile perché non adeguatamente autosufficiente e, su una questione, anche nuova.
La sua violazione ricorre solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d’ufficio oltre i poteri officiosi; non quando apprezza diversamente le prove dedotte dalle parti.
La valutazione comparativa e il diverso peso attribuito alle prove rientrano nel merito e non sono sindacabili in cassazione come violazione di legge.
art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato tra le norme dedotte, ma la relativa censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità e di concreta argomentazione.
art. 32, comma 1, n. 2 e 7, d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato sia con riguardo agli accertamenti bancari sia alla questione dei prelevamenti; la censura è stata respinta/inammissibile per mancata specificità e per carenza di prova dell’effettiva ripresa a tassazione del prelevamento contestato.
art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973
L’omessa dichiarazione dei redditi è stata ritenuta dalla CTR valido presupposto per l’accertamento induttivo e per la verifica delle movimentazioni bancarie.
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
La Corte ha ribadito che l’obbligo di allegazione dell’atto richiamato opera solo se esso non sia già conosciuto o ricevuto dal contribuente.
art. 56 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato tra le norme dedotte, ma senza specifiche censure sviluppate nel ricorso, quindi inammissibili.
La motivazione per relationem è legittima quando il documento richiamato sia già stato conosciuto integralmente e legalmente dal contribuente; non occorre allegazione ulteriore in tale ipotesi.
La censura è stata ritenuta incompatibile con un orientamento di legittimità consolidato in materia di motivazione per relationem degli atti impositivi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente.
Corte cost. n. 228 del 2014
Richiamata dal ricorrente per sostenere l’illegittimità della ripresa a tassazione dei prelevamenti dei lavoratori autonomi; la censura è stata però dichiarata inammissibile per difetto di specificità.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza non è apparente quando, pur sintetica, consente di individuare con chiarezza il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e la ratio decidendi posta a base della decisione.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare in violazione di legge una censura che, in realtà, mira a contestare il libero apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.
- La deduzione di omesso esame di documenti è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente quali documenti siano stati trascurati, in quale fase siano stati prodotti e non ne trascrive il contenuto essenziale, così da consentire alla Corte il controllo sulla decisività.
- La censura di difetto di motivazione per relationem di un avviso di accertamento è inammissibile se il ricorrente non riproduce o allega l’atto richiamato e non dimostra che esso fosse a lui sconosciuto o non legalmente ricevuto; se il contribuente ha già avuto integrale conoscenza dell’atto presupposto, non è necessaria una nuova allegazione.
- L’omessa pronuncia non può essere utilmente dedotta in cassazione se la questione non risulta specificamente trattata nei gradi di merito e il ricorrente non indica con precisione dove e come essa sia stata tempestivamente proposta.
- In materia di accertamenti bancari, l’onere di fornire una giustificazione alternativa delle movimentazioni contestate grava sul contribuente; la mera produzione di scritture private o di allegazioni difensive non è sufficiente se non supportata da prova idonea della diversa causale delle somme.
- L’eventuale illegittimità della ripresa a tassazione di prelevamenti bancari deve essere censurata in modo specifico, indicando l’effettiva ripresa nell’atto impositivo e le ragioni processuali e sostanziali della contestazione.
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