Cassazione Civile, Ordinanza n. 27162/2023 del 22/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno 2009 con cui l'Ufficio ha recuperato a tassazione, ai fini Ires e Irap, e ha contestato ai fini Iva, un costo di 2.000.000 euro iscritto dalla società contribuente come "costi per prestazioni di servizi". Il costo era collegato a un contratto di associazione in partecipazione stipulato con una società austriaca, ritenuto dall'Amministrazione riferibile a operazioni oggettivamente inesistenti. L'Ufficio ha inoltre disposto la sospensione del rimborso di un credito Iva relativo al medesimo anno. La CTP aveva rigettato i ricorsi riuniti, e la CTR aveva confermato la decisione valorizzando una serie di elementi indiziari: previsione già nel preliminare di vendita del versamento di 2.000.000 euro alla società austriaca, stipula successiva del contratto di associazione in partecipazione, oggetto della prestazione coincidente con la gestione di un immobile già promesso in vendita, mancata produzione di documentazione di supporto da parte dell'associata, giudizio negativo del CTU sulla deducibilità del costo e pregressa emissione di fatture inesistenti da parte della stessa società estera. Con l'unico motivo di ricorso la contribuente ha denunciato violazione dell'art. 109 TUIR, sostenendo che gli indizi fossero irrilevanti o estranei alla vicenda e che la società estera avesse reso una reale prestazione di natura intellettuale, comprovata da un "financial plan"; ha anche contestato il rilievo attribuito alla mancanza di personale dipendente, alla mancata partecipazione alle trattative, all'assenza di documentazione e alla forma del contratto di associazione in partecipazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il motivo in parte inammissibile perché non attinente al decisum e volto a sollecitare una rivalutazione del merito, e in parte infondato. Ha confermato che, in presenza di contestazione di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione può assolvere l'onere probatorio anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti; una volta assolto tale onere, grava sul contribuente la prova dell'effettiva esistenza dell'operazione e dell'inerenza del costo. Nel caso concreto, la CTR aveva correttamente valorizzato plurimi indizi univoci di fittizietà del costo e aveva accertato che la contribuente non aveva fornito prova contraria sufficiente, né la società estera aveva prodotto documentazione idonea a dimostrare la prestazione resa. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
invocato come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione di legge
richiamato dalla ricorrente in tema di deducibilità dei costi e requisito di inerenza
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
richiamato quale base della prova presuntiva dell'accertamento tributario
art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972
richiamato quale base della prova presuntiva in materia IVA e dell'accertamento delle operazioni fittizie
richiamato per affermare che, una volta provati gli indizi dall'Amministrazione, il contribuente deve provare il fatto estintivo o impeditivo, cioè l'effettiva esistenza dell'operazione contestata
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato nel dispositivo per gli effetti sul contributo unificato
Massime di principio
- In tema di imposte dirette e IVA, quando l'Amministrazione contesta che le operazioni poste a fondamento del costo o della detrazione siano oggettivamente inesistenti, può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.
- Una volta che l'Ufficio abbia fornito validi elementi indiziari della fittizietà dell'operazione, spetta al contribuente dimostrare l'effettiva esistenza della prestazione o della cessione e, per i costi dedotti, anche la loro inerenza all'attività d'impresa.
- La regolarità formale della fattura, della contabilità e dei pagamenti non è sufficiente a provare l'effettività dell'operazione quando tali documenti possono essere usati proprio per simulare una realtà economica inesistente.
- Se il giudice di merito accerta con motivazione non illogica e sorretta da elementi convergenti la fittizietà del costo, tale valutazione di fatto non è censurabile in cassazione sotto la veste della violazione di legge.
- La mancanza di documentazione di supporto idonea a descrivere e provare la prestazione dedotta in contratto costituisce un indice rilevante della inesistenza dell'operazione e può legittimare il recupero a tassazione del costo e della corrispondente IVA detratta.
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