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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27162/2023 del 22/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno 2009 con cui l'Ufficio ha recuperato a tassazione, ai fini Ires e Irap, e ha contestato ai fini Iva, un costo di 2.000.000 euro iscritto dalla società contribuente come "costi per prestazioni di servizi". Il costo era collegato a un contratto di associazione in partecipazione stipulato con una società austriaca, ritenuto dall'Amministrazione riferibile a operazioni oggettivamente inesistenti. L'Ufficio ha inoltre disposto la sospensione del rimborso di un credito Iva relativo al medesimo anno. La CTP aveva rigettato i ricorsi riuniti, e la CTR aveva confermato la decisione valorizzando una serie di elementi indiziari: previsione già nel preliminare di vendita del versamento di 2.000.000 euro alla società austriaca, stipula successiva del contratto di associazione in partecipazione, oggetto della prestazione coincidente con la gestione di un immobile già promesso in vendita, mancata produzione di documentazione di supporto da parte dell'associata, giudizio negativo del CTU sulla deducibilità del costo e pregressa emissione di fatture inesistenti da parte della stessa società estera. Con l'unico motivo di ricorso la contribuente ha denunciato violazione dell'art. 109 TUIR, sostenendo che gli indizi fossero irrilevanti o estranei alla vicenda e che la società estera avesse reso una reale prestazione di natura intellettuale, comprovata da un "financial plan"; ha anche contestato il rilievo attribuito alla mancanza di personale dipendente, alla mancata partecipazione alle trattative, all'assenza di documentazione e alla forma del contratto di associazione in partecipazione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il motivo in parte inammissibile perché non attinente al decisum e volto a sollecitare una rivalutazione del merito, e in parte infondato. Ha confermato che, in presenza di contestazione di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione può assolvere l'onere probatorio anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti; una volta assolto tale onere, grava sul contribuente la prova dell'effettiva esistenza dell'operazione e dell'inerenza del costo. Nel caso concreto, la CTR aveva correttamente valorizzato plurimi indizi univoci di fittizietà del costo e aveva accertato che la contribuente non aveva fornito prova contraria sufficiente, né la società estera aveva prodotto documentazione idonea a dimostrare la prestazione resa. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In tema di imposte dirette e IVA, quando l'Amministrazione contesta che le operazioni poste a fondamento del costo o della detrazione siano oggettivamente inesistenti, può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.
  • Una volta che l'Ufficio abbia fornito validi elementi indiziari della fittizietà dell'operazione, spetta al contribuente dimostrare l'effettiva esistenza della prestazione o della cessione e, per i costi dedotti, anche la loro inerenza all'attività d'impresa.
  • La regolarità formale della fattura, della contabilità e dei pagamenti non è sufficiente a provare l'effettività dell'operazione quando tali documenti possono essere usati proprio per simulare una realtà economica inesistente.
  • Se il giudice di merito accerta con motivazione non illogica e sorretta da elementi convergenti la fittizietà del costo, tale valutazione di fatto non è censurabile in cassazione sotto la veste della violazione di legge.
  • La mancanza di documentazione di supporto idonea a descrivere e provare la prestazione dedotta in contratto costituisce un indice rilevante della inesistenza dell'operazione e può legittimare il recupero a tassazione del costo e della corrispondente IVA detratta.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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