Cassazione Civile, Ordinanza n. 36886/2022 del 15/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2008 con cui l’Amministrazione finanziaria ha recuperato a tassazione maggiori ricavi, pari a euro 83.703,00, nei confronti di un’impresa e dei soci illimitatamente responsabili, facendo ricorso all’accertamento induttivo ex art. 39, comma 2, lett. d), d.P.R. n. 600/1973. La Commissione tributaria regionale aveva confermato la legittimità dell’atto, ritenendo che le irregolarità e anomalie contabili riscontrate rendessero inattendibile l’intera contabilità e giustificassero anche il richiamo a dati indiziari, oltre allo scostamento dagli studi di settore. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: 1) nullità della sentenza e del procedimento per motivazione apparente/contraddittoria, con violazione degli artt. 111 Cost., 36 e 61 d.lgs. n. 546/1992 e 132 c.p.c.; 2) violazione dell’art. 39, comma 2, lett. d), d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 2697 c.c., per mancata prova della gravità delle irregolarità tali da rendere inattendibili le scritture contabili; 3) violazione dell’art. 62-sexies d.l. n. 331/1993 e della disciplina degli studi di settore, assumendo che l’Ufficio non avesse dimostrato la fondata desumibilità dei ricavi e che gli elementi valorizzati fossero inidonei o neutrali.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso tempestivo, poi ha esaminato i motivi: i primi due sono stati ritenuti in parte inammissibili e in parte infondati; il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a una rivalutazione del merito. In particolare, la Corte ha affermato che la CTR aveva fornito una motivazione sufficiente e coerente sulla natura induttiva dell’accertamento e che le censure dei contribuenti non scalfivano la ratio decidendi. È stato inoltre ribadito che, in presenza di contabilità complessivamente inattendibile, l’Amministrazione può procedere con accertamento induttivo e utilizzare anche presunzioni non assistite dai requisiti di gravità, precisione e concordanza; quanto agli studi di settore, una volta svolto il contraddittorio, lo scostamento può essere valorizzato insieme ad altri elementi, mentre resta a carico del contribuente l’onere di fornire prova contraria. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva dell’Agenzia.
Norme richiamate
art. 39, comma 2, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
consente l’accertamento induttivo quando omissioni, false o inesatte indicazioni e irregolarità formali siano così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture contabili; in tale ipotesi l’Ufficio può prescindere, in tutto o in parte, dalle risultanze contabili e utilizzare anche elementi indiziari meno forti
l’onere di dimostrare l’insussistenza dei presupposti per l’accertamento o la specifica realtà economica che giustifica lo scostamento grava sul contribuente, una volta che l’Ufficio abbia fondato l’atto su elementi idonei
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato come parametro di legittimità della motivazione della sentenza
richiamato per la motivazione della sentenza tributaria
richiamato unitamente alle norme sulla motivazione della decisione
richiamato per la dedotta nullità della sentenza per difetto di motivazione
art. 62-sexies d.l. n. 331/1993
in tema di studi di settore, lo scostamento non basta da solo in astratto, ma può fondare l’accertamento una volta svolto il contraddittorio e in mancanza di valide giustificazioni del contribuente
richiamato con riferimento alla costituzione dell’Amministrazione intimata ai fini dell’eventuale partecipazione alla discussione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato, in presenza del rigetto del ricorso
Massime di principio
- L’accertamento induttivo ex art. 39, comma 2, lett. d), d.P.R. n. 600/1973 è legittimo solo quando le irregolarità contabili siano tali, per gravità, numero e ripetizione, da rendere complessivamente inattendibile la contabilità; in tal caso l’Ufficio può determinare il reddito anche sulla base di presunzioni semplicissime e di elementi indiziari non assistiti dai requisiti dell’art. 2729 c.c.
- La distinzione tra accertamento analitico-induttivo e accertamento induttivo puro dipende dal grado di inattendibilità dei dati contabili: nel primo caso le scritture restano utilizzabili, sia pure da integrare; nel secondo caso esse perdono affidabilità complessiva e possono essere sostanzialmente accantonate.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito chiedere una rivalutazione del materiale probatorio o una diversa lettura dei fatti compiuta dal giudice di merito, salvo vizi logici o giuridici della motivazione.
- In materia di studi di settore, lo scostamento dallo standard non è di per sé sufficiente in astratto, ma, dopo il contraddittorio con il contribuente, può legittimare l’accertamento se l’Ufficio ha considerato anche gli ulteriori elementi fattuali e il contribuente non ha fornito una spiegazione convincente.
- Una volta che l’Amministrazione abbia posto a base dell’accertamento elementi concreti e un quadro complessivo di inattendibilità o di scostamento non giustificato, grava sul contribuente l’onere di offrire la prova contraria della specifica realtà dell’impresa o dell’inapplicabilità dello standard.
- La denuncia di motivazione apparente o contraddittoria è infondata quando dalla sentenza sia comunque ricostruibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice di merito per ritenere legittimo l’accertamento
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