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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28419/2021 del 15/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di pagamento per accise sull'energia elettrica relativa all'anno 2007. La società contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo, da un lato, che l'energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili dovesse beneficiare dell'esenzione dalle accise anche se l'impresa non la consumava integralmente per sé, ma la cedeva a terzi; dall'altro lato, deduceva la violazione degli artt. 10 e 11 della L. 212/2000, assumendo che l'Amministrazione avesse ingenerato un legittimo affidamento in ordine alla non debenza dell'imposta e che ciò rendesse nulli gli atti impositivi. Il ricorso per cassazione era articolato in due motivi: il primo contro l'affermazione di debenza dell'accisa per l'energia ceduta ai consorziati; il secondo contro il rigetto della tesi fondata sull'interpello e sulla tutela dell'affidamento.

La decisione

La Corte ha respinto entrambi i motivi. Ha ritenuto corretta la decisione di merito secondo cui l'esenzione prevista dal testo unico delle accise riguarda l'energia prodotta da impianti a fonti rinnovabili ma consumata dall'impresa di autoproduzione, e non si estende alla quota ceduta a terzi; ha inoltre escluso che vi fosse stato un interpello ai sensi dell'art. 11 L. 212/2000, poiché gli atti prodotti dalla società non contenevano una vera istanza interpretativa su una norma incerta, ma riguardavano il rilascio di licenze fiscali di esercizio. Quanto alla tutela del legittimo affidamento, la Corte ha ribadito che essa non esonera dal pagamento del tributo principale, ma può incidere solo su sanzioni e interessi, profilo peraltro non specificamente dedotto dalla ricorrente. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 52, comma 3, d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504

    "E' esente dall'accisa l'energia elettrica: ... b) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ... consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni"

    L'esenzione è norma di stretta interpretazione e opera solo per il consumo dell'impresa autoproduttrice, non per l'energia ceduta a terzi o a consorziati.

  • art. 2 d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79

    "Autoproduttore e' la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ... nonche' per uso dei soci ... degli appartenenti ai consorzi o societa' consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili"

    La definizione di autoproduttore rileva nell'ambito della disciplina del mercato elettrico e non si estende automaticamente alla disciplina fiscale delle accise.

  • art. 1, comma 911, L. 28 dicembre 2015, n. 208

    "l'articolo 52, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applica anche all'energia elettrica ... consumata dai soci delle societa' cooperative di produzione e distribuzione"

    L'estensione normativa sopravvenuta conferma che, prima di tale intervento, l'esenzione non era applicabile a tale ipotesi.

  • art. 11 L. 27 luglio 2000, n. 212

    La nullità degli atti difformi presuppone una valida istanza di interpello su una questione interpretativa incerta e una risposta dell'Amministrazione; nel caso concreto tali presupposti mancavano.

  • art. 10 L. 27 luglio 2000, n. 212

    La tutela dell'affidamento del contribuente non elimina l'obbligo di pagare il tributo principale, ma può incidere soltanto su sanzioni e interessi.

  • art. 1 DM 26 aprile 2001, n. 209

    L'interpello è ammesso solo in presenza di obiettive condizioni di incertezza su una disposizione tributaria e deve riguardare un caso concreto e personale.

  • art. 3 DM 26 aprile 2001, n. 209

    L'istanza di interpello deve contenere una descrizione circostanziata del caso, la documentazione rilevante e l'esposizione chiara della soluzione interpretativa prospettata.

  • art. 380 bis c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio non partecipata secondo il rito camerale previsto dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • L'esenzione fiscale per l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili va interpretata restrittivamente: se la norma collega l'agevolazione al consumo dell'impresa autoproduttrice, essa non si estende all'energia ceduta a terzi.
  • Le definizioni contenute in una disciplina settoriale diversa da quella tributaria non possono essere automaticamente trasposte nel diritto delle accise, quando il legislatore fiscale non le abbia richiamate espressamente.
  • L'interpello tutela il contribuente solo se è stato attivato in presenza di un vero dubbio interpretativo su una norma tributaria e con un'istanza completa nei suoi elementi essenziali; richieste diverse, come quelle meramente autorizzative o amministrative, non producono gli effetti di cui all'art. 11 dello Statuto.
  • La tutela del legittimo affidamento derivante da indicazioni errate dell'Amministrazione non comporta, di regola, l'inapplicabilità del tributo principale, ma può rilevare solo sul piano sanzionatorio e degli interessi.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiNullitàTutela del legittimo affidamentoOnere della prova

Testo integrale

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