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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09825/2024 del 11/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2004 nei confronti di un imprenditore individuale del settore auto, con recupero a tassazione di IVA, II.DD. e irrogazione di sanzioni. L'Ufficio contestava, da un lato, operazioni soggettivamente inesistenti inserite in una frode carosello relativa all'importazione intracomunitaria di autoveicoli, con conseguente indebita detrazione IVA; dall'altro, maggiori ricavi accertati tramite indagini bancarie su movimenti ritenuti ingiustificati. Il giudice di primo grado aveva annullato integralmente l'atto, mentre la CTR aveva accolto solo in parte l'appello dell'Agenzia: aveva confermato il recupero IVA per le operazioni con una società ritenuta cartiera e la conoscibilità della frode, ma aveva confermato l'annullamento delle riprese da accertamento bancario; inoltre aveva ridotto le sanzioni al minimo per la sola violazione IVA. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione delle norme sulla motivazione e allegazione dell'atto impositivo, sostenendo che la CTR non avrebbe correttamente applicato gli artt. 42 d.P.R. 600/1973, 7 l. 212/2000 e 3 l. 241/1990, in relazione alla mancata allegazione degli atti richiamati nell'avviso; 2) vizio motivazionale sull'elemento soggettivo del contribuente rispetto alle operazioni contestate come soggettivamente inesistenti. L'Agenzia ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, deducendo la violazione delle norme sulle sanzioni, perché la CTR avrebbe illegittimamente ridotto l'importo sanzionatorio considerando solo la sanzione per indebita detrazione IVA e non anche quella per dichiarazione infedele.

La decisione

La Corte ha rigettato sia il ricorso principale del contribuente sia il ricorso incidentale dell'Agenzia. Ha ritenuto infondato il primo motivo del contribuente perché il diritto di accesso agli atti presupposti è tutelabile solo se il ricorrente spiega in concreto come la mancata ostensione abbia inciso sul diritto di difesa; nel caso di specie ciò non era stato dimostrato, anche perché la documentazione era comunque stata prodotta in giudizio. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo del contribuente perché formulato secondo il vecchio paradigma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non più applicabile alla sentenza impugnata, essendo necessario dedurre l'omesso esame di un fatto decisivo e non la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione. Quanto al ricorso incidentale dell'Agenzia, la Corte lo ha dichiarato inammissibile per genericità e difetto di specificazione, poiché non era stata riprodotta in modo adeguato la parte dell'avviso relativa alle sanzioni e non era quindi verificabile il titolo sanzionatorio effettivamente contestato. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 42 d.P.R. n. 600/1973

    La doglianza sulla motivazione dell'avviso e sulla mancata allegazione degli atti richiamati non è accolta perché il contribuente deve indicare in concreto in che modo la mancata ostensione abbia inciso sul diritto di difesa.

  • art. 7 L. n. 212/2000

    La mancata allegazione degli atti richiamati nell'atto impositivo non determina di per sé l'illegittimità dell'accertamento se non è dimostrata una lesione concreta delle difese del contribuente.

  • art. 3 L. n. 241/1990

    La censura sulla motivazione dell'atto amministrativo richiede un collegamento concreto tra vizio denunciato e compressione del diritto di difesa.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Per le sentenze soggette alla riforma del 2012 il vizio motivazionale è deducibile solo come omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, non come insufficienza o contraddittorietà della motivazione.

  • art. 54, comma 1, lett. b), d.l. n. 83/2012

    La novella del 2012 si applica alla fattispecie e rende inammissibile una censura costruita sul previgente paradigma del vizio di motivazione.

  • art. 5, comma 4, d.lgs. n. 471/1997

    La censura dell'Agenzia sulle sanzioni non è esaminabile perché formulata in modo generico e non supportata dalla riproduzione della parte dell'avviso relativa al titolo sanzionatorio.

  • art. 12, comma 1, d.lgs. n. 472/1997

    La doglianza sulla determinazione della sanzione è inammissibile per difetto di specificità del ricorso incidentale.

  • art. 6, comma 6, d.lgs. n. 471/1997

    La CTR aveva ridotto le sanzioni al minimo irrogabile in relazione alla sola violazione IVA accertata; la Corte non rivede tale statuizione per inammissibilità del ricorso incidentale.

Massime di principio

  • In tema di accertamento tributario, la mancata allegazione o esibizione degli atti richiamati nell'avviso non comporta automaticamente invalidità dell'atto: il contribuente deve allegare e dimostrare in concreto quale pregiudizio abbia subito sul piano difensivo.
  • Il diritto di accesso alla documentazione posta a base dell'accertamento opera in funzione strumentale al diritto di difesa; la violazione è configurabile solo se la mancata conoscenza degli atti ha inciso effettivamente sulla possibilità di contestare la pretesa fiscale.
  • Nei ricorsi avverso sentenze pubblicate dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il vizio motivazionale è deducibile esclusivamente come omesso esame di un fatto decisivo e discusso tra le parti, non più come insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
  • Le censure in cassazione devono essere specifiche e autosufficienti: quando si contesta la quantificazione delle sanzioni o il titolo sanzionatorio, occorre riportare o almeno indicare in modo preciso il contenuto rilevante dell'atto impugnato, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • La critica alla riqualificazione o alla riduzione delle sanzioni non può essere scrutinata se il ricorso non consente di verificare la base normativa e fattuale della pretesa sanzionatoria.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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