Cassazione Civile, Ordinanza n. 30935/2023 del 07/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal mancato riconoscimento del diritto della lavoratrice a partecipare a una procedura di stabilizzazione e ad essere immessa nei ruoli regionali con inquadramento di funzionario di livello D. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda ritenendo che il rapporto fosse sorto nell'ambito di un incarico libero-professionale/appalto di servizi per consulenza quale esperto in sistemi CAD-GIS, affidato per il periodo dicembre 2007-dicembre 2009, senza una valutazione comparativa di professionalità e con aggiudicazione basata sul miglior ribasso; aveva inoltre escluso che, ai fini della stabilizzazione, potesse rilevare la natura di fatto subordinata della prestazione. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha proposto cinque motivi: 1) violazione delle norme processuali sull'appello, sostenendo che l'appello regionale dovesse essere dichiarato inammissibile; 2) violazione dell'art. 416 c.p.c., deducendo che l'amministrazione, contumace in primo grado, non aveva contestato i fatti; 3) violazione della disciplina regionale e dell'art. 2094 c.c., oltre a vizi motivazionali, lamentando l'erronea qualificazione del rapporto e chiedendo di valorizzare la subordinazione di fatto; 4) violazione delle norme regionali, dell'art. 97 Cost., del d.lgs. n. 165 del 2001 e del codice dei contratti pubblici, sostenendo che la procedura fosse in realtà comparativa e quindi concorsuale; 5) violazione delle norme sulle domande ed impugnazioni, deducendo che la Corte d'appello non avrebbe potuto pronunciarsi sulla domanda di risarcimento del danno in assenza di appello incidentale. La Cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di specificità e allegazione, il secondo manifestamente infondato perché la contumacia o la tardiva costituzione non equivalgono a mancata contestazione, il terzo infondato perché la prestazione di fatto subordinata non può essere valorizzata per l'accesso alla stabilizzazione, che costituisce deroga tassativa al concorso pubblico, il quarto inammissibile perché mirava a ottenere una diversa ricostruzione in fatto della procedura selettiva, e il quinto inammissibile per difetto di specificità sulla domanda risarcitoria effettivamente rigettata in primo grado. Il ricorso è stato quindi respinto; la Corte ha inoltre dichiarato inammissibili il controricorso e la memoria della Regione, con conseguente assenza di condanna alle spese in suo favore, e ha dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha confermato il rigetto delle domande della lavoratrice. Ha dichiarato inammissibili o infondati tutti i motivi di ricorso, ribadendo che i requisiti per la stabilizzazione nel pubblico impiego devono essere verificati in base alla qualificazione formale del rapporto e alla procedura concretamente seguita, senza poter valorizzare la mera subordinazione di fatto; ha inoltre escluso che la contumacia/tardiva costituzione dell'amministrazione equivalga a non contestazione e ha ritenuto non autosufficienti le censure processuali. Il ricorso è stato respinto. La Regione, pur vittoriosa, non ha ottenuto la condanna alle spese perché il controricorso e la memoria sono stati dichiarati inammissibili. È stato disposto l'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
Le censure sono state scrutinare alla luce dei diversi vizi denunciabili in cassazione; alcune sono state ritenute inammissibili per difetto di specificità o perché miravano a una rivalutazione del fatto.
Invocato per sostenere l'inammissibilità dell'appello, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza e specificità.
Richiamato insieme all'art. 342 c.p.c. nella doglianza sull'ammissibilità dell'appello.
Richiamato nel primo motivo di ricorso senza soddisfare gli oneri di specificazione richiesti.
art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c.
La deduzione del vizio deve rispettare il principio di specificità e autosufficienza, con trascrizione essenziale degli atti rilevanti.
La contumacia o la tardiva costituzione della parte convenuta non equivalgono a mancata contestazione dei fatti allegati dall'attore.
art. 36 l. regionale n. 2 del 2007
Norma regionale sulla stabilizzazione invocata dalla ricorrente; la Corte ne ha affermato l'applicazione tassativa e non estensibile oltre i casi previsti.
art. 3 l. regionale n. 3 del 2009
Richiamata quale base normativa della procedura di stabilizzazione, ritenuta non applicabile al rapporto dedotto in giudizio.
La subordinazione di fatto non è sufficiente per accedere alla stabilizzazione se il rapporto formale e la procedura seguita non rientrano nei requisiti legali.
artt. 61-69 d.lgs. n. 276 del 2003
Richiamati per qualificare il rapporto come lavoro a progetto/collaborazione coordinata e continuativa.
artt. 3 e 35 Cost.
Invocati dalla ricorrente, ma non idonei a superare il carattere tassativo della disciplina speciale di stabilizzazione.
Richiamato nella censura sulla qualificazione del rapporto, senza che ciò mutasse l'esito per difetto di specificità e per insindacabilità del fatto accertato.
art. 97 Cost.
Il reclutamento nel pubblico impiego resta soggetto al principio del concorso; le norme di stabilizzazione sono deroghe tassative e di stretta interpretazione.
art. 35 d.lgs. n. 165 del 2001
Richiamato tra le norme sul reclutamento pubblico, ma non idoneo a fondare l'ammissibilità della domanda in assenza dei requisiti previsti dalla stabilizzazione.
art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001
Richiamato nella censura sul rapporto di lavoro pubblico, senza incidere sulla qualificazione negativa fatta propria dalla Corte.
art. 63 d.lgs. n. 165 del 2001
Invocato dalla ricorrente nel tentativo di far valere tutele del lavoro pubblico contrattualizzato.
art. 82 d.lgs. n. 163 del 2006
Richiamato per contestare la natura non concorsuale della procedura di affidamento dell'incarico.
Citato come parametro successivo al d.lgs. n. 163 del 2006 nella censura sulla procedura di selezione.
Invocato nel quinto motivo con riferimento alla disponibilità e devoluzione delle domande non riproposte.
Richiamato nel quinto motivo per contestare la necessità dell'appello incidentale.
Richiamato per lamentare ultrapetizione o omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria.
Invocato nel quinto motivo in relazione alla motivazione della sentenza d'appello.
Richiamato per dare continuità alla motivazione del precedente di legittimità sulla non valorizzabilità della subordinazione di fatto ai fini della stabilizzazione.
art. 14 preleggi
Le norme sulla stabilizzazione non possono essere applicate oltre i casi da esse regolati.
Il controricorso tardivo/inammissibile comporta anche l'inammissibilità delle successive memorie della parte intimata.
Nel rito camerale non è consentita attività difensiva della parte che abbia presentato controricorso inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dichiarato il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Le censure in cassazione che deducono violazioni processuali devono rispettare rigorosi oneri di specificità e autosufficienza, con indicazione essenziale degli atti e dei documenti rilevanti; in mancanza, il motivo è inammissibile.
- La contumacia della parte convenuta, o la sua tardiva costituzione, non equivale di per sé a mancata contestazione dei fatti allegati dall'attore.
- Nelle procedure di stabilizzazione nel pubblico impiego, la verifica dei requisiti deve essere condotta entro i limiti tassativi fissati dalla legge speciale: non è sufficiente dimostrare una subordinazione di fatto se il rapporto e la procedura di reclutamento non rientrano nei presupposti normativi.
- Le norme eccezionali che derogano al principio del pubblico concorso sono di stretta interpretazione e non possono essere applicate oltre i casi espressamente previsti.
- In cassazione non è consentito, sotto la veste della violazione di legge, sollecitare una nuova valutazione dei fatti o della qualificazione concreta della procedura seguita dal giudice di merito, salvo i limiti del vizio motivazionale dedotto in modo specifico.
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