Cassazione Civile, Ordinanza n. 31004/2023 del 07/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda una docente che aveva prestato supplenze con successivi contratti a tempo determinato presso il comparto scolastico regionale e che aveva ottenuto nei gradi di merito la condanna dell'ente datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive derivanti dalla progressione stipendiale prevista dalla contrattazione collettiva in base all'anzianità di servizio. La Regione ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 485 e 526 del d.lgs. n. 297 del 1994 e della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE. Secondo la ricorrente, la lavoratrice non sarebbe stata comparabile ai docenti di ruolo perché aveva svolto supplenze su classi di concorso senza il relativo titolo di abilitazione; tale diversa condizione di formazione costituirebbe ragione oggettiva idonea a escludere la discriminazione e a giustificare un trattamento economico diverso. La resistente non ha svolto difese in cassazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso, richiamando un precedente recente e conforme (Cass. n. 8672/2023) e dando continuità all'orientamento secondo cui, nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a termine impone di riconoscere al personale assunto con contratti a tempo determinato l'anzianità di servizio ai fini della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato. È stato quindi escluso che la mancanza del titolo abilitante, nel concreto della disciplina vigente, possa costituire ragione oggettiva idonea a giustificare la disparità di trattamento retributivo, poiché rileva la sostanziale identità delle mansioni svolte e non la sola precarietà del rapporto. Il ricorso è stato rigettato; nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell'intimata; è stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
è stato il parametro formale invocato per denunciare violazione di legge nel ricorso per cassazione.
la Corte richiama per dare continuità alla motivazione del precedente conforme, richiamandolo sinteticamente.
artt. 485 e 526 del d.lgs. n. 297 del 1994
sono le norme nazionali invocate dalla ricorrente a sostegno della tesi della non comparabilità e della diversa disciplina dei docenti senza abilitazione.
clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
impone di non discriminare il personale a termine rispetto a quello a tempo indeterminato quando le mansioni siano sostanzialmente identiche, e consente il riconoscimento dell'anzianità ai fini della progressione stipendiale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della parte ricorrente in caso di rigetto del ricorso.
Cass. Sez. L, 27/03/2023, n. 8672
precedente conforme seguito dalla Corte sulla riconoscibilità dell'anzianità di servizio del personale scolastico a termine ai fini della progressione stipendiale.
Cass. Sez. L, 07/11/2016, n. 22558
precedente richiamato per affermare che vanno disapplicate le disposizioni contrattuali che, per i lavoratori a termine, commisurano comunque la retribuzione al trattamento iniziale dei dipendenti a tempo indeterminato.
Corte di giustizia UE 18 ottobre 2012, cause riunite C-302/11 e C-305/11, Valenza
richiamata per affermare che, ai fini comparativi, rileva la sostanziale identità delle mansioni e non la sola precarietà del rapporto.
Massime di principio
- Nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato impone di riconoscere al personale supplente l'anzianità di servizio maturata ai fini della progressione stipendiale prevista per il personale di ruolo, quando le mansioni svolte siano sostanzialmente identiche.
- La mancanza del titolo abilitante non costituisce, di per sé, una ragione oggettiva idonea a giustificare un trattamento retributivo deteriore del docente a termine, se la prestazione resa è comparabile a quella del docente in ruolo.
- Ai fini della verifica di non discriminazione tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato, il parametro decisivo è la sostanziale identità delle mansioni e della funzione della prestazione, non la mera precarietà del rapporto o differenze formali di inquadramento formativo.
- Le disposizioni della contrattazione collettiva che, indipendentemente dall'anzianità maturata, fissino per il personale a termine il solo trattamento iniziale del personale stabile devono essere disapplicate se contrastano con la clausola 4 dell'Accordo quadro UE.
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