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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30937/2023 del 07/11/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda il rapporto di lavoro di un docente alle dipendenze della Regione con una serie di contratti a tempo determinato. In primo e secondo grado è stata accolta la domanda del lavoratore volta a ottenere le differenze retributive derivanti dalla progressione stipendiale prevista dalla contrattazione collettiva per il personale scolastico, con riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nei periodi di supplenza. La Regione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) ha dedotto la violazione degli artt. 485 e 526 del d.lgs. n. 297/1994 e della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, sostenendo che i servizi prestati senza valido titolo di studio, abilitazione o specializzazione sul sostegno non sarebbero comparabili con quelli del personale di ruolo e che il possesso del titolo abilitante giustificherebbe un trattamento economico diverso; (2) ha dedotto la violazione della stessa clausola 4 con riferimento ai periodi lavorati mediante supplenze saltuarie, spezzoni orari e rapporti con soluzione di continuità, assumendo che tali modalità di servizio escluderebbero la comparabilità con il lavoro del docente di ruolo.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi, richiamando e seguendo il precedente già formatosi in materia. Ha affermato che, nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato impone di riconoscere l'anzianità di servizio maturata dai docenti assunti a termine ai fini della progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato, e che né la mancanza del titolo abilitante né la circostanza che il servizio sia stato reso tramite supplenze brevi o discontinue costituiscono elementi idonei a giustificare una disparità di trattamento, poiché ciò che rileva è la sostanziale identità delle mansioni e il maggior apporto derivante dall'esperienza maturata. Il ricorso è stato quindi rigettato; la Regione è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto nei due motivi di ricorso.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte richiama per relationem la motivazione del precedente conforme ritenuto applicabile al caso.

  • art. 485 d.lgs. n. 297/1994

    È invocato dalla ricorrente per sostenere che i servizi prestati senza titolo abilitante non dovrebbero essere computati ai fini della progressione economica; la Corte ne esclude la capacità di giustificare la disparità di trattamento nel caso concreto.

  • art. 526 d.lgs. n. 297/1994

    È richiamato insieme all'art. 485 d.lgs. n. 297/1994 come norma asseritamente ostativa al riconoscimento dell'anzianità ai fini retributivi per servizi prestati senza titolo; la Corte non ne accoglie la lettura proposta dalla Regione.

  • clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE

    La Corte la considera norma di diretta applicazione che impone di riconoscere al personale a termine del comparto scuola l'anzianità di servizio ai fini della medesima progressione stipendiale prevista per i lavoratori a tempo indeterminato, salvo ragioni oggettive di differenziazione non ravvisabili nella precarietà del rapporto, nella mancanza di abilitazione o nella discontinuità delle supplenze.

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13

    È richiamato unitamente al comma 1-quater per le conseguenze economiche processuali derivanti dalla soccombenza in cassazione.

Massime di principio

  • Nel settore scolastico, ai fini della progressione stipendiale, il personale assunto con contratti a tempo determinato deve vedersi riconosciuta l'anzianità di servizio maturata, in quanto la clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a termine vieta trattamenti economici meno favorevoli rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili.
  • La comparabilità tra docenti a termine e docenti di ruolo va valutata sulla sostanziale identità delle mansioni e della funzione svolta; non costituiscono, di per sé, ragioni oggettive di differenziazione né la precarietà del rapporto né la mancanza del titolo abilitante né la frammentazione del servizio in supplenze brevi o discontinue.
  • La retribuzione di anzianità remunera l'incremento dell'apporto professionale derivante dall'esperienza maturata; pertanto, se la prestazione è omogenea, il diverso status contrattuale del lavoratore non giustifica il mancato computo dell'anzianità ai fini economici.
  • In presenza di un precedente conforme della Cassazione, il Collegio può richiamarne la motivazione per relationem e aderirvi, ove non emergano elementi nuovi idonei a mutare l'orientamento consolidato.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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