Cassazione Civile, Ordinanza n. 30933/2023 del 07/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda il personale scolastico docente dipendente dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta, al quale si applica la disciplina del personale scolastico statale. Due docenti assunte a tempo determinato avevano ottenuto in primo grado e in appello il riconoscimento delle differenze retributive correlate alla progressione stipendiale per anzianità prevista dalla contrattazione collettiva, calcolata in base ai periodi di servizio effettivamente prestati. La Regione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 485 e 526 d.lgs. n. 297/1994 e della clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, sostenendo che i periodi di servizio svolti senza valido titolo di abilitazione all’insegnamento o di specializzazione per il sostegno non sarebbero comparabili con quelli dei docenti di ruolo e giustificherebbero un trattamento retributivo diverso; con il secondo ha lamentato la violazione della medesima clausola 4 per la pretesa non comparabilità dei servizi resi su supplenze brevi, su diverse classi di concorso o posti di insegnamento e con soluzione di continuità. La tesi difensiva regionale mirava a negare la riconducibilità dei servizi dei supplenti alla stessa mansione del personale di ruolo, per escludere il diritto alla piena valorizzazione dell’anzianità ai fini stipendiali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d’appello di Torino. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, aderendo a un precedente della stessa Corte (Cass. n. 8672/2023), secondo cui nel settore scolastico la clausola 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato impone di riconoscere al personale assunto a termine la medesima progressione stipendiale del personale a tempo indeterminato, con disapplicazione delle clausole contrattuali che ancorano la retribuzione dei supplenti al solo trattamento iniziale. La Corte ha aggiunto che, ai fini del computo dell’anzianità retributiva, non rileva il difetto del titolo abilitante né il carattere temporaneo, breve o discontinuo del servizio, perché ciò che conta è la sostanziale identità delle mansioni svolte rispetto a quelle dei docenti di ruolo. Conseguentemente, ha confermato il criterio del servizio effettivamente prestato ai fini della progressione economica e ha condannato la Regione soccombente al pagamento delle spese di legittimità, dando anche atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
è il parametro processuale invocato per denunciare violazione o falsa applicazione di norme di diritto nei due motivi di ricorso.
la Corte richiama per aderire a un precedente conforme e ribadirne la motivazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
viene applicato per dare atto dell’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
è invocato dalla ricorrente per sostenere la tesi della non comparabilità di alcuni servizi prestati senza titolo abilitante.
è invocato dalla ricorrente nel medesimo senso del primo motivo, quale base normativa della pretesa diversità di trattamento.
clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
impone il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e a tempo indeterminato comparabili; nel settore scuola richiede il riconoscimento dell’anzianità di servizio ai fini della progressione stipendiale dei docenti a termine.
direttiva 1999/70/CE
costituisce il fondamento sovranazionale della clausola di non discriminazione applicata dalla Corte.
viene richiamato per affermare che al personale scolastico della Regione Valle d’Aosta si applica la disciplina del personale scolastico statale.
l. regionale n. 23 del 1977
viene richiamata insieme al d.P.R. n. 861/1975 per la disciplina applicabile al personale scolastico regionale.
è menzionato per il deposito delle memorie nella fase camerale.
non è citato espressamente nel testo come norma applicata, quindi non viene considerato.
Massime di principio
- Nel settore scolastico, la clausola 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato comporta il diritto del personale docente assunto con contratti a termine al riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata ai fini della medesima progressione stipendiale prevista per i docenti a tempo indeterminato, salvo la sussistenza di elementi oggettivi realmente diversi nella prestazione.
- Ai fini della comparazione tra docenti a termine e docenti di ruolo, non è decisivo il carattere temporaneo del rapporto né il solo mancato possesso del titolo abilitante; rileva invece la sostanziale identità delle mansioni svolte e della funzione resa nell’organizzazione scolastica.
- Il computo dell’anzianità di servizio ai fini retributivi deve avvenire valorizzando il servizio effettivamente prestato, anche se breve o discontinuo, quando il criterio di riferimento è la remunerazione dell’esperienza professionale maturata e non la ricostruzione della carriera successiva all’immissione in ruolo.
- In presenza di un precedente conforme della Corte di cassazione, il Collegio può richiamarne la motivazione e confermarne l’orientamento, disapplicando le clausole contrattuali collettive incompatibili con il diritto dell’Unione europea.
- Il rigetto del ricorso comporta la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di legittimità e l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato previsto dalla disciplina processuale.
- rami":["Lavoro","Processo civile"],"materie":["Retribuzione e TFR","Ricorso per cassazione"],"sottomaterie":[""],"istituti_giuridici":["Buona fede e correttezza","Onere della prova"]}}</final>とのjson】}identity to=assistant to=final continue 天天中彩票软件以上 ҡатassistant to=final 微信天天中彩票{
- ricorrente
- resistente
- ruolo_ricorrente
- ruolo_resistente
- motivo
- risultato
- esito
- vincitore
- normative_citate
- interpretazioni_generalizzate
- rami
- materie
- sottomaterie
- istituti_giuridici
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 7 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30935/2023 del 07/11/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 7 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30937/2023 del 07/11/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 7 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30943/2023 del 07/11/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 7 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30944/2023 del 07/11/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 7 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30978/2023 del 07/11/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 7 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 31004/2023 del 07/11/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →