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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30943/2023 del 07/11/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda una docente che aveva prestato attività di insegnamento alle dipendenze della Regione Autonoma Valle d’Aosta con una serie di contratti a tempo determinato. La Corte d’appello aveva riconosciuto il diritto alle differenze retributive per la progressione stipendiale di anzianità prevista dalla contrattazione collettiva, ritenendo comparabili l’attività del docente supplente e quella del docente di ruolo e valorizzando, per il computo dell’anzianità, il servizio effettivamente prestato. La Corte territoriale aveva invece escluso le differenze retributive per il periodo successivo all’immissione in ruolo, cioè durante l’anno di prova, ritenendo che in tale fase il rapporto fosse già a tempo indeterminato e che non potesse operare la clausola 4 dell’Accordo quadro. La Regione ha proposto ricorso principale sostenendo che: 1) i periodi di servizio svolti senza valido titolo di abilitazione all’insegnamento non sarebbero comparabili con quelli dei docenti di ruolo, sicché non vi sarebbe discriminazione; 2) le supplenze saltuarie o brevi non dovrebbero essere computate allo stesso modo ai fini dell’anzianità retributiva. La docente ha resistito e proposto ricorso incidentale, lamentando che la sentenza di merito aveva negato la tutela anche per l’anno di prova, nonostante la persistenza della disparità di trattamento rispetto ai docenti stabilmente assunti e confermati in ruolo.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto sia il ricorso principale della Regione sia il ricorso incidentale della docente. Ha confermato il principio secondo cui, nel comparto scuola, ai fini della progressione stipendiale per anzianità, il personale assunto a termine deve essere trattato in modo non discriminatorio rispetto al personale a tempo indeterminato comparabile; la mancanza del titolo abilitante e la natura temporanea o saltuaria delle supplenze non sono elementi idonei, di per sé, a giustificare un diverso trattamento, rilevando invece la sostanziale identità delle mansioni e il servizio effettivamente prestato. Ha inoltre condiviso l’esclusione della tutela eurounitaria per il periodo dell’anno di prova successivo all’immissione in ruolo, poiché in tale fase il rapporto è già a tempo indeterminato e la clausola 4 dell’Accordo quadro tutela soltanto il confronto tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato comparabili. Le spese di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza ed è stato dato atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Viene richiamato come parametro di deduzione della violazione di legge nei motivi di ricorso per cassazione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La motivazione del precedente di legittimità richiamato è riportata per relationem.

  • artt. 437 ss. d.lgs. n. 297 del 1994

    Regolano il periodo di prova del docente immesso in ruolo; la Corte li richiama per affermare che tale fase presuppone un rapporto a tempo indeterminato.

  • art. 485 d.lgs. n. 297 del 1994

    Invocato dalla ricorrente principale a sostegno della tesi sulla non comparabilità dei periodi di servizio senza abilitazione.

  • art. 526 d.lgs. n. 297 del 1994

    Invocato dalla ricorrente principale a sostegno della tesi sulla non comparabilità dei periodi di servizio senza abilitazione.

  • art. 11, comma 14, l. n. 124 del 1999

    È richiamato come criterio dei 180 giorni, ritenuto non pertinente per il computo dell’anzianità retributiva dei supplenti e riferibile alla diversa ricostruzione di carriera dei docenti immessi in ruolo.

  • clausola 4 dell’Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE

    Impone il divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato comparabili; nel settore scolastico comporta il riconoscimento dell’anzianità di servizio ai fini della progressione stipendiale.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il deposito delle memorie in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel comparto scuola, la clausola 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato vieta trattamenti retributivi peggiorativi non giustificati tra docenti precari e docenti di ruolo comparabili, imponendo il riconoscimento dell’anzianità di servizio ai fini della progressione stipendiale.
  • Ai fini del computo dell’anzianità retributiva, il criterio decisivo è il servizio effettivamente prestato e la sostanziale identità delle mansioni, non la sola natura temporanea del rapporto né la mancanza del titolo abilitante, se questi elementi non incidono sulla qualità della prestazione resa.
  • Il criterio dei 180 giorni previsto per la ricostruzione di carriera dei docenti immessi in ruolo non è automaticamente trasferibile alla diversa questione del riconoscimento dell’anzianità retributiva dei supplenti, per la quale rileva la prestazione effettiva.
  • La tutela antidiscriminatoria della clausola 4 opera solo nel confronto tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato comparabili; non è invocabile per lamentare differenze di trattamento tra categorie entrambe assunte a tempo indeterminato, come nel periodo di prova successivo all’immissione in ruolo.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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