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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30978/2023 del 07/11/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un dipendente del Comune di Parabiago, comandato presso una sede territoriale dell’INPS, ha agito per ottenere il riconoscimento del diritto ad essere inserito definitivamente nella dotazione organica dell’istituto previdenziale, deducendo: (i) che l’art. 30 d.lgs. 165/2001 imporrebbe alle amministrazioni di coprire i vuoti di organico mediante passaggio diretto di personale da altri enti; (ii) che l’art. 1, comma 47, l. 311/2004 consentirebbe comunque il passaggio tra amministrazioni soggette a limiti assunzionali, essendo il Comune rispettoso del patto di stabilità; (iii) che l’INPS avrebbe svolto procedure concorsuali per la copertura dei posti vacanti e che ciò avrebbe reso applicabile la disciplina della mobilità; (iv) che il superamento del limite triennale del comando, previsto dall’art. 30, comma 2-sexies, d.lgs. 165/2001, avrebbe fatto sorgere un diritto soggettivo alla stabilizzazione presso l’ente di destinazione; (v) che vi sarebbe stata disparità di trattamento rispetto ad altro personale comandato, con violazione degli artt. 3 e 35 Cost. La Corte di cassazione ha esaminato cinque motivi di ricorso, rilevando per alcuni l’inammissibilità perché diretti in realtà a contestare gli accertamenti di fatto della Corte d’appello, e per altri l’infondatezza nel merito.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato che l’art. 30 d.lgs. 165/2001, nella disciplina applicabile, non attribuisce un diritto automatico all’inquadramento stabile presso l’amministrazione di destinazione; inoltre ha ritenuto che il superamento del termine triennale del comando non determina la stabilizzazione automatica, ma semmai può fondare una pretesa risarcitoria, ove allegato e provato un danno. Sono stati dichiarati inammissibili i motivi che miravano a rimettere in discussione l’accertamento in fatto della mancanza di prova circa l’attivazione di procedure di copertura dei posti vacanti e circa la dedotta discriminazione; è stato pure ritenuto che la censura sull’art. 1, comma 47, l. 311/2004 non colpiva la ratio decidendi, basata sulla mancanza di prova dei requisiti cumulativi richiesti dalla norma. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, ricorrendone i presupposti, è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 30 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

    comma 2-bis; comma 2-sexies

    La norma, nel testo applicabile ratione temporis, collega la mobilità/passaggio diretto alla previa copertura dei posti vacanti mediante procedure concorsuali; il superamento del limite triennale del comando non comporta stabilizzazione automatica presso l’ente utilizzatore.

  • art. 1, comma 47, l. 30 dicembre 2004, n. 311

    Il passaggio tra amministrazioni soggette a limiti assunzionali richiede la compresenza del rispetto del patto di stabilità interno e dell’assoggettamento dell’ente al vincolo assunzionale.

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure sono inammissibili quando, sotto la veste di violazione di legge o omesso esame di fatto decisivo, mirano in realtà a sollecitare una diversa ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.

  • art. 3 Cost.

    La dedotta disparità di trattamento non è stata ritenuta provata e, comunque, non conduceva al riconoscimento del diritto all’inquadramento stabile.

  • art. 35 Cost.

    La censura costituzionale è stata disattesa perché non coerente con la motivazione complessiva della Corte territoriale e comunque riferita, al più, a un profilo risarcitorio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Sussistendo i presupposti processuali, è stato disposto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che, formalmente prospettata come violazione di legge o omesso esame di un fatto decisivo, si risolva in una richiesta di rivalutazione del merito e degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice territoriale.
  • L’art. 30 d.lgs. 165/2001 non attribuisce al dipendente comandato un diritto automatico alla stabilizzazione nell’amministrazione di destinazione: il passaggio diretto opera solo al ricorrere dei presupposti normativi specificamente previsti.
  • La mancanza di prova dell’attivazione di procedure di copertura dei posti vacanti e degli ulteriori requisiti richiesti dalla legge impedisce di invocare la disciplina favorevole alla mobilità tra amministrazioni.
  • Il superamento del termine massimo del comando non determina, di per sé, l’inserimento definitivo nell’organico dell’ente utilizzatore; in difetto di una previsione espressa, la tutela azionabile è eventualmente solo risarcitoria, se allegato e provato un danno conseguente.
  • La dedotta disparità di trattamento, ove non provata e comunque non idonea a fondare un diritto all’assunzione o all’inquadramento stabile, non può essere utilizzata per ottenere una stabilizzazione non prevista dalla disciplina applicabile.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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