Cassazione Civile, Ordinanza n. 30944/2023 del 07/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda docenti assunti dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta con successivi contratti a tempo determinato, ai quali era stata riconosciuta in giudizio la spettanza di differenze retributive per progressione stipendiale maturata in base all’anzianità di servizio. La Corte d’appello aveva ritenuto applicabile al personale scolastico regionale la disciplina del personale statale e aveva escluso che il mancato possesso del titolo di abilitazione, ovvero la natura temporanea del rapporto, la prestazione su supplenze brevi, su diverse classi di concorso o con soluzione di continuità, potessero giustificare un trattamento economico deteriore rispetto ai docenti di ruolo. La Regione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione degli artt. 485 e 526 d.lgs. n. 297/1994 e della clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, sostenendo che i periodi di servizio svolti senza valido titolo di studio/abilitazione/specializzazione non sarebbero comparabili con quelli dei docenti di ruolo; con il secondo ha dedotto violazione della medesima clausola 4 per la ritenuta comparabilità dei periodi di supplenza breve, su diverse classi di concorso o posti e senza continuità. I docenti hanno resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi infondati. Ha dato continuità a un precedente recente secondo cui, nel settore scolastico, la clausola 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato impone di riconoscere l’anzianità di servizio maturata dai docenti assunti a termine ai fini della progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato, disapplicando le clausole collettive che retribuiscono i precari solo con il trattamento iniziale. Quanto al titolo abilitante, la Corte ha escluso che la sua mancanza possa costituire ragione oggettiva idonea a giustificare una disparità di trattamento retributivo, poiché ciò che rileva ai fini dell’anzianità economica è la sostanziale identità della mansione svolta e l’esperienza maturata, non la precarietà del rapporto. Analogamente, ha escluso che la temporaneità, la discontinuità o il mutamento di classi di concorso/elenco posti rendano i servizi non comparabili, se la prestazione è sostanzialmente assimilabile a quella del docente di ruolo. Il ricorso è stato quindi rigettato; la Regione è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
norma processuale richiamata per denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di legge.
richiamato per aderire alla motivazione del precedente di legittimità senza una nuova, autonoma esposizione estesa.
artt. 485 e 526 d.lgs. n. 297 del 1994
invocati dalla ricorrente per sostenere la non computabilità o diversa considerazione dei servizi prestati senza titolo abilitante, ma ritenuti non ostativi al riconoscimento dell’anzianità retributiva nel caso concreto.
clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
norma di diretta applicazione che impone il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato comparabili, con riconoscimento dell’anzianità di servizio ai fini della progressione stipendiale.
art. 11, comma 14, l. n. 124 del 1999
menzionato come criterio dei 180 giorni per la ricostruzione di carriera dei docenti immessi in ruolo, ritenuto non pertinente alla diversa questione del calcolo dell’anzianità retributiva dei precari.
richiamato dalla Corte territoriale quale base dell’applicazione al personale scolastico regionale della disciplina del personale scolastico statale.
l. regionale n. 23 del 1977
richiamata dalla Corte territoriale in relazione al regime del personale scolastico della Regione Valle d’Aosta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel settore scolastico, il personale assunto a tempo determinato ha diritto al riconoscimento dell’anzianità di servizio ai fini della progressione stipendiale quando svolga mansioni sostanzialmente identiche a quelle del personale a tempo indeterminato.
- Ai fini del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, il parametro decisivo è la comparabilità della prestazione resa, non la sola natura temporanea del rapporto né il possesso del titolo abilitante, se questo non incide in concreto sulle mansioni e sulla loro qualità.
- Le clausole della contrattazione collettiva che, per i lavoratori a termine comparabili, limitino la retribuzione al trattamento iniziale prescindendo dall’anzianità maturata devono essere disapplicate se contrastano con la clausola 4 dell’Accordo quadro recepito dalla direttiva 1999/70/CE.
- La disciplina della ricostruzione di carriera del personale immesso in ruolo, e il relativo criterio dei 180 giorni, non può essere automaticamente trasferita al diverso tema del computo dell’anzianità ai fini retributivi del personale precario.
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