Cassazione Civile, Ordinanza n. 08664/2026 del 07/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da tre avvisi di accertamento emessi per gli anni d’imposta 2012, 2013 e 2014 nei confronti di una società cooperativa in liquidazione, poi fallita, con recuperi a tassazione per IRES, IVA e IRAP. In cassazione la società ha impugnato la sentenza della CTR che aveva confermato sia alcune riprese a suo carico sia quelle già annullate in primo grado a favore dell’Ufficio. Con il primo motivo ha dedotto nullità per motivazione apparente e omessa considerazione delle censure d’appello sulle sopravvenienze passive e sulle perdite su crediti, sostenendo che la CTR si fosse limitata a un richiamo stereotipato della decisione di primo grado senza esaminare i motivi di gravame. Con il secondo motivo ha denunciato omessa pronuncia e vizio di motivazione sulla mancata valutazione dell’inerenza di costi di consulenza ordinaria e straordinaria fatturati da una società terza, contestando che la CTR non avesse affrontato i motivi di appello relativi a tali costi. Con il terzo motivo ha censurato la decisione nella parte in cui aveva ritenuto legittimo il recupero a tassazione dei costi di pubblicità fatturati da una società estera, deducendo violazione delle norme sulle presunzioni e sulla prova, poiché a suo dire le prestazioni erano state effettivamente rese. L’Agenzia, con controricorso e ricorso incidentale, ha contestato invece la deducibilità dei costi di ristrutturazione di un immobile locato, dei canoni di locazione e delle spese per manutenzione del giardino, sostenendo che i lavori erano privi di consenso del locatore, che i locali erano sovradimensionati rispetto all’attività svolta e che mancava prova adeguata della riferibilità e dell’effettività di varie spese; ha inoltre riproposto contestazioni sulle sopravvenienze passive e sulle perdite su crediti.
La decisione
La Corte ha accolto i primi due motivi del ricorso principale della società contribuente, ritenendo nulla la motivazione della sentenza d’appello per motivazione apparente e per omessa pronuncia sulle censure relative a sopravvenienze passive, perdite su crediti e costi di consulenza. Ha invece rigettato il terzo motivo del ricorso principale, qualificandolo come inammissibile perché diretto a un riesame del merito sulla prova dell’effettività delle prestazioni di pubblicità. Ha rigettato integralmente il ricorso incidentale dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo inammissibili o infondate le censure su ristrutturazioni, canoni di locazione, manutenzione del giardino, sopravvenienze passive e perdite su crediti, in quanto non confrontate con le rationes decidendi o formulate come richieste di rivalutazione del merito. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente ai profili accolti e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
consente di denunciare nullità della sentenza per motivazione apparente e omessa pronuncia.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
la sentenza del giudice tributario deve contenere una motivazione effettiva, idonea a far comprendere l'iter logico-giuridico seguito.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la motivazione deve esistere in modo non meramente apparente; il difetto integra nullità.
impone al giudice di pronunciare su tutte le domande, eccezioni e questioni ritualmente devolute.
richiamato in tema di deducibilità dei costi e delle sopravvenienze passive.
richiamato in tema di inerenza e deducibilità dei costi.
richiamato dalla contribuente per la deducibilità delle perdite su crediti.
richiamato in relazione alle riparazioni urgenti dell'immobile locato e agli obblighi di avviso al locatore.
richiamato in tema di miglioramenti e addizioni nell'immobile locato.
richiamato ai fini dell'interpretazione del contratto di locazione.
richiamato in tema di presunzioni semplici; la censura è stata reputata inammissibile perché mirava al riesame del merito.
richiamato sulle presunzioni semplici; la Corte ha escluso la violazione poiché la decisione poggiava sulla ritenuta mancanza di prova dell'effettività delle prestazioni.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato nel contesto del recupero a tassazione di componenti negativi ritenuti non deducibili.
art. 54, secondo comma, d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato in tema di accertamento IVA e disconoscimento della detrazione/deducibilità di costi per operazioni contestate.
richiamato per affermare che il giudice deve indicare, anche sinteticamente, le ragioni della decisione.
art. 27 L. 397/78
richiamato dalla CTR in tema di recesso dal contratto di locazione e impossibilità di un recesso parziale, quale argomento per escludere la rilevanza della riduzione del personale sulla deducibilità del canone.
art. 11533/2018
citata dalla CTR per affermare la detraibilità IVA di lavori su immobile di terzi se esiste nesso di strumentalità con l'attività d'impresa o professionale.
Cass., Sez. Un. n. 8053/2014
richiamata per delimitare il sindacato di legittimità sulla motivazione al solo "minimo costituzionale".
Cass. n. 9830/2024
richiamata per affermare che la motivazione apparente ricorre quando la sentenza si limita a un'adesione acritica alla decisione di primo grado senza esporre le ragioni della conferma.
Cass. n. 27112/2018
richiamata per escludere che una mera adesione alla sentenza di primo grado possa integrare motivazione sufficiente.
Cass. n. 20468/2015
richiamata in tema di motivazione apparente e adesione per relationem non esplicativa.
Cass. n. 25710/2024
richiamata per affermare che non può presumersi un rigetto implicito quando la questione non è affrontata dalla motivazione.
Cass. n. 8755/2018
richiamata in tema di inammissibilità del motivo che non si confronta con la ratio decidendi.
Cass. n. 450/2018
richiamata dalla contribuente sul carattere qualitativo del giudizio di inerenza.
Cass. n. 18904/2018
richiamata dalla contribuente sul carattere qualitativo del giudizio di inerenza.
Cass. n. 21405/2017
richiamata dall'Ufficio sul criterio di inerenza quantitativa e antieconomicità.
Massime di principio
- Nel processo tributario la sentenza d'appello è nulla quando si limita a una conferma apodittica della decisione di primo grado, senza illustrare le censure delle parti e senza esporre, sia pure sinteticamente, le ragioni della conferma.
- Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la motivazione manchi in modo sostanziale; non è sufficiente lamentare una motivazione ritenuta insufficiente o poco persuasiva.
- Ricorre omessa pronuncia quando la sentenza non contiene alcuna statuizione, nemmeno implicita, su una questione ritualmente devoluta con l'impugnazione.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del merito o delle prove.
- Per la deducibilità dei costi relativi a lavori su immobile di terzi rileva la prova del nesso di strumentalità con l'attività d'impresa; la mancanza del consenso del locatore non è di per sé decisiva se si tratta di riparazioni urgenti o di interventi funzionali all'esercizio dell'attività.
- Le doglianze in cassazione devono confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; in difetto sono inammissibili.
- La prova dell'effettività delle prestazioni fatturate resta decisiva per la deducibilità dei costi di pubblicità; la mera esistenza del contratto o della registrazione contabile non è di per sé sufficiente se il giudice di merito accerta in fatto l'assenza di prova dell'esecuzione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 7 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 08580/2026 del 07/04/2026
- ordinanza_civile · 7 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 08581/2026 del 07/04/2026
- ordinanza_civile · 7 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 08585/2026 del 07/04/2026
- ordinanza_civile · 7 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 08586/2026 del 07/04/2026
- ordinanza_civile · 7 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 08587/2026 del 07/04/2026
- ordinanza_civile · 7 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 08588/2026 del 07/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →