Cassazione Civile, Ordinanza n. 27533/2023 del 28/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal diniego implicito di rimborso di ritenute operate su interessi corrisposti da una società italiana a una controllante lussemburghese in forza di un contratto di mutuo. La controllante estera aveva presentato istanza di rimborso delle ritenute versate; successivamente aveva ceduto il credito alla società italiana, poi incorporata nell’attuale ricorrente. In primo grado il ricorso contro il silenzio-rifiuto era stato accolto, ma in appello l’Amministrazione aveva ottenuto riforma della decisione. In cassazione la società ricorrente ha dedotto due motivi: 1) violazione del divieto di domande/eccezioni nuove in appello e del principio di non contestazione, sostenendo che la CTR avesse valorizzato eccezioni nuove dell’Ufficio e anche un fatto non dedotto, ossia il difetto di legittimazione nella cessione del credito; 2) violazione delle norme sulla prova e sull’esenzione prevista per gli interessi infragruppo, sostenendo che non fosse stata provata la natura di mera società conduit della controllante lussemburghese e che fossero provati i presupposti dell’esenzione/ rimborso. La Corte ha ritenuto il primo motivo infondato, qualificando le deduzioni dell’Ufficio come mere difese e non eccezioni in senso stretto, e ha giudicato inammissibile il secondo motivo perché volto a contestare un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; ha inoltre rilevato che la CTR aveva motivato con presunzioni gravi, precise e concordanti sulla natura di mero tramite della società estera e sulla ripartizione dell’onere della prova. Il ricorso è stato quindi rigettato, con nulla per le spese e obbligo per la ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha affermato che le contestazioni dell’Agenzia in appello sulla sussistenza del credito e sulle condizioni per l’esenzione ex art. 26-quater d.P.R. n. 600/1973 costituivano mere difese, non nuove eccezioni vietate dall’art. 57 d.lgs. n. 546/1992; ha poi escluso la censurabilità in cassazione della valutazione di merito sulla natura di società conduit della controllante estera, perché essa richiedeva un nuovo accertamento di fatto. Nessuna pronuncia sulle spese per mancata costituzione sostanziale dell’Agenzia; disposta l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
"Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove... Non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio"
Nel processo tributario il divieto riguarda solo le eccezioni in senso stretto; restano ammesse le mere difese e le contestazioni dei fatti costitutivi del diritto azionato.
art. 62, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato nel motivo di ricorso come norma processuale del giudizio tributario di legittimità, senza autonoma statuizione interpretativa specifica nel testo.
Richiamato per dedurre ultrapetizione, ma la Corte esclude che vi sia stata pronuncia su domande/eccezioni nuove.
Richiamato in relazione al principio di non contestazione; la Corte ritiene che le contestazioni dell’Ufficio fossero consentite perché dirette ai fatti costitutivi del credito.
Richiamato nel ricorso con evidente riferimento all’onere della prova; la Corte osserva che l’Ufficio aveva assolto l’onere probatorio mediante presunzioni gravi, precise e concordanti.
art. 26-quater d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La norma disciplina il regime di esenzione/credito sulle ritenute sugli interessi infragruppo; la Corte conferma che i suoi presupposti devono essere provati e sono accertabili dal giudice di merito.
art. 43-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Richiamato nel ragionamento sul trasferimento del credito; la Corte dà atto che la CTR ha ritenuto la cessione del credito valida e opponibile all’Amministrazione, ma la questione è coperta da giudicato interno.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per il raddoppio dell’ulteriore contributo unificato a carico della parte ricorrente.
Cita la costituzione dell’Agenzia ai soli fini della partecipazione all’udienza.
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
Richiamati per la trattazione in camera di consiglio con procedimento accelerato.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il divieto di nuove eccezioni in appello non si estende alle mere difese con cui l’Amministrazione contesta i fatti costitutivi del credito fatto valere dal contribuente o ne contesta la qualificazione giuridica.
- Quando il contribuente agisce per il rimborso di imposte o ritenute indebitamente versate, assume la posizione di attore anche in senso sostanziale e deve provare i presupposti del proprio diritto; l’Amministrazione può opporre, anche in appello, contestazioni dirette a negare tali presupposti senza incorrere in eccezioni nuove.
- La qualificazione di una società estera come mera conduit o tramite del denaro è un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti dei vizi motivazionali oggi consentiti.
- L’esistenza dei presupposti per l’esenzione o il rimborso delle ritenute sugli interessi infragruppo va verificata in concreto sulla base degli elementi documentali e può essere dimostrata anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti.
- Se il giudice di merito ritiene sussistente un passaggio meramente interposto del credito o del pagamento nell’ambito di un gruppo societario, può escludere la legittimazione sostanziale del soggetto formale che agisce per il rimborso, in quanto non effettivo beneficiario del rapporto economico.
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