Cassazione Civile, Ordinanza n. 27519/2023 del 28/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (commissari)
La controversia
Nel concordato preventivo omologato di una società, il tribunale aveva liquidato il compenso finale spettante ai commissari giudiziali in 1.213.175,01 euro, oltre accessori, richiamando l'art. 39 l.f. e il d.m. n. 30 del 2012, e considerando l'ammontare dell'attivo e del passivo concordatario nonché l'integrale esecuzione della procedura. I commissari, già destinatari di due acconti liquidati in precedenza, hanno proposto ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 156 c.p.c. e 111 Cost., nonché degli artt. 165 e 39 l.f., dell'art. 135 c.p.c. e dell'art. 5 del d.m. n. 30 del 2012, sostenendo che il tribunale avrebbe applicato la percentuale minima prevista dalla normativa senza alcuna motivazione sui criteri concretamente seguiti. In particolare, i ricorrenti hanno sostenuto che il provvedimento finale fosse incoerente rispetto ai precedenti decreti di liquidazione degli acconti, oppure, ove quei decreti dovessero ritenersi irrilevanti, comunque nullo per totale difetto di motivazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso, ma non per la ragione della pretesa contraddittorietà tra il decreto finale e i precedenti provvedimenti sugli acconti. Ha invece affermato che il decreto di liquidazione del compenso finale dei commissari giudiziali era strutturalmente immotivato: non bastavano i meri riferimenti normativi, all'attivo e al passivo concordatario e agli acconti già corrisposti, senza indicazione dei criteri adottati per collocare il compenso nella forbice prevista dal d.m. n. 30 del 2012. Il decreto è stato quindi cassato con rinvio al Tribunale di Napoli in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
richiamato come parametro di nullità del provvedimento per difetto di motivazione
art. 111 Cost.
richiamato a sostegno dell'esigenza di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali
art. 165 legge fall.
richiamato dai ricorrenti nel quadro normativo della procedura di concordato
art. 39 legge fall.
norma che impone la liquidazione del compenso secondo criteri specificamente motivati in relazione alla disciplina regolamentare
richiamato dai ricorrenti nel quadro delle dedotte violazioni processuali
criterio regolamentare applicabile alla liquidazione del compenso del commissario giudiziale, entro una forbice tra minimo e massimo, da esplicitare motivatamente
d.m. n. 570 del 1992
richiamato come precedente disciplina regolamentare menzionata dalla giurisprudenza sulla motivazione dei compensi
disciplina regolamentare richiamata dal tribunale e dalla Corte per la determinazione del compenso del commissario giudiziale
art. 39 l.f.
sigla usata nel provvedimento per la legge fallimentare, quale base della liquidazione del compenso
Massime di principio
- La liquidazione del compenso del commissario giudiziale deve contenere una motivazione specifica che indichi i criteri concretamente seguiti dal giudice, in relazione alla disciplina regolamentare applicabile; il mero richiamo alla norma e ai dati dell'attivo e del passivo non è sufficiente.
- Quando il regolamento prevede una forbice tra un minimo e un massimo, il provvedimento di liquidazione deve rendere comprensibile perché il compenso sia stato collocato in un punto determinato della fascia, altrimenti la motivazione è solo apparente e il decreto è nullo.
- La motivazione del decreto finale di liquidazione del compenso non può essere sostituita da un generico rinvio ai precedenti decreti di acconto, ma deve risultare dal provvedimento che dispone la liquidazione conclusiva.
- I principi elaborati per la liquidazione del compenso del curatore fallimentare si applicano anche alla liquidazione del compenso del commissario giudiziale, con gli adattamenti imposti dalla disciplina del concordato preventivo.
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