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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27526/2023 del 28/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un’istanza di rimborso presentata da un soggetto riconosciuto come equiparato a vittima del dovere, che chiedeva la restituzione dell’IRPEF trattenuta su una pensione percepita nel 2017, ritenendo applicabile l’esenzione fiscale prevista dalla normativa sui benefici per le vittime del dovere e soggetti equiparati. Il ricorso in primo grado veniva accolto e la decisione confermata in appello. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell’art. 53 d.lgs. 546/1992 per avere la CTR dichiarato inammissibile l’appello per asserita genericità, nonostante l’atto di appello contenesse puntuale trascrizione dei passaggi rilevanti e specifiche censure; (2) violazione dell’art. 1, comma 211, l. 232/2016 e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che l’esenzione IRPEF non spetta a qualunque trattamento percepito dal soggetto, ma solo ai trattamenti pensionistici di privilegio collegati all’evento che ha dato luogo al riconoscimento dello status, e non a una speciale elargizione una tantum o comunque a prestazioni diverse dal trattamento pensionistico previsto dalla legge. Il contribuente ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo infondata la dichiarazione di inammissibilità dell’appello adottata dalla CTR, perché l’atto di gravame conteneva censure sufficientemente specifiche rispetto alla ratio decidendi della sentenza di primo grado. Ha invece dichiarato inammissibile il secondo motivo, poiché la CTR non aveva affrontato il merito della spettanza del beneficio fiscale, avendo definito la causa in rito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, perché riesamini la controversia nel merito e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 53 d.lgs. 546/1992

    L’appello nel processo tributario deve contenere censure specifiche; tuttavia la specificità va apprezzata in modo sostanziale, non meramente formalistico, se il contenuto dell’atto consente di comprendere le doglianze rivolte alla decisione impugnata.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il vizio denunciato attiene alla nullità processuale derivante dalla dichiarazione di inammissibilità dell’appello.

  • art. 1, comma 211, l. 232/2016

    Dal 1° gennaio 2017 ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai familiari superstiti si applicano i benefici fiscali previsti per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, ma la Corte non decide nel merito sull’estensione concreta del beneficio perché la pronuncia impugnata era in rito.

  • art. 2697 c.c.

    La ricorrente lo invoca per contestare l’onere probatorio e la corretta individuazione del presupposto dell’esenzione fiscale, ma la Corte non esamina il merito di tale doglianza.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La censura era formulata come violazione di legge sul regime fiscale applicabile ai trattamenti percepiti dal soggetto equiparato a vittima del dovere.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il principio di autosufficienza non va applicato in modo eccessivamente formalistico; è sufficiente l’indicazione puntuale del contenuto degli atti richiamati e della loro collocazione nel fascicolo.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma richiamata solo quanto al deposito di memoria nel giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • Nel processo tributario l’inammissibilità dell’appello per genericità non può essere dichiarata quando dall’atto di gravame emergano in modo sufficientemente chiaro le censure mosse alla ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Il requisito di specificità dei motivi di appello va letto in senso sostanziale e non in modo meramente formalistico: ciò che rileva è la comprensibilità delle critiche indirizzate alla decisione di primo grado.
  • Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione non impone la trascrizione integrale di tutti gli atti richiamati, se il ricorso indica puntualmente il contenuto rilevante e la loro presenza nel fascicolo.
  • Un motivo di ricorso diretto contro la decisione di merito è inammissibile quando la sentenza impugnata abbia definito la controversia in rito e non si sia pronunciata sulla questione sostanziale prospettata.
  • Quando il giudice d’appello dichiara erroneamente inammissibile un gravame, la cassazione con rinvio è la conseguenza necessaria per consentire un nuovo esame del merito in diversa composizione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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