Cassazione Civile, Ordinanza n. 27527/2023 del 28/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Una società italiana dichiarata fallita ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato il fallimento su istanza di una società di diritto serbo fornitrice di pellame, titolare di un decreto ingiuntivo per euro 44.016,80 poi oggetto di opposizione e di una transazione intervenuta tra le parti. La debitrice aveva contestato nel procedimento prefallimentare e poi nel reclamo: a) la legittimazione processuale del difensore della creditrice, sostenendo che la procura fosse nulla perché rilasciata da soggetto estero del quale non era dimostrato il potere rappresentativo; b) la legittimazione sostanziale della creditrice a chiedere il fallimento, poiché il credito era contestato e sub iudice; c) la sussistenza dello stato di insolvenza, deducendo che la Corte territoriale avesse valorizzato documenti e soprattutto la relazione del curatore ex art. 33 l.fall. invece degli atti dell'istruttoria prefallimentare. I motivi di ricorso erano quattro: i primi due denunciavano omesso esame e violazione degli artt. 75 e 83 c.p.c. per mancata verifica del potere rappresentativo di chi aveva conferito la procura; il terzo denunciava falsa applicazione degli artt. 6, 15 l.fall. per avere riconosciuto la legittimazione del creditore nonostante l'opposizione a decreto ingiuntivo; il quarto denunciava falsa applicazione degli artt. 1, 5, 6 e 15 l.fall. per aver desunto l'insolvenza da fonti successive o estranee all'istruttoria prefallimentare.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi sulla procura: la prova del potere rappresentativo del soggetto che ha conferito il mandato alle liti può essere fornita documentalmente in ogni stato e grado del giudizio, anche in reclamo, e la Corte d'appello aveva effettivamente esaminato e valorizzato la documentazione prodotta. Ha dichiarato inammissibile la doglianza meramente assertiva sul contenuto della visura serba, non specificamente riprodotta o localizzata nel ricorso ai sensi dell'art. 366, n. 6, c.p.c. Ha poi ritenuto infondato il terzo motivo, affermando che, ai fini della legittimazione del creditore istante, il tribunale fallimentare deve compiere una delibazione incidentale sull'esistenza del credito anche se opposto, valutando pure le contestazioni del debitore, ma la mera contestazione non basta a escludere la legittimazione se il credito risulti comunque seriamente sussistente; nel caso concreto la Corte territoriale aveva riconosciuto almeno euro 30.000,00 come credito certo, in forza della transazione intervenuta. Infine ha respinto il quarto motivo, ribadendo che, nel giudizio di impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento, l'accertamento dell'insolvenza va riferito alla data della dichiarazione di fallimento ma può fondarsi anche su fatti anteriori emersi o conosciuti successivamente in appello, ivi compresa la relazione del curatore ex art. 33 l.fall., utilizzabile come strumento di conoscenza delle risultanze di bilancio e dello stato passivo. Alle spese ha applicato la soccombenza e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 75 c.p.c.
La legittimazione processuale richiede la verifica del potere di stare in giudizio del soggetto che agisce per la persona giuridica.
art. 83 c.p.c.
La procura alle liti deve provenire da soggetto munito di poteri rappresentativi; tale potere è verificabile e provabile documentalmente.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
La censura sul contenuto di un documento è inammissibile se il documento non è specificamente prodotto, allegato o localizzato nel ricorso.
art. 1 l.fall.
Richiamato in relazione ai presupposti soggettivi dell'assoggettabilità a fallimento.
art. 5 l.fall.
L'insolvenza va accertata come incapacità non transitoria di far fronte regolarmente alle obbligazioni.
art. 6 l.fall.
La legittimazione del creditore istante va verificata in relazione alla sussistenza del credito posto a fondamento dell'istanza.
art. 15 l.fall.
Nel procedimento prefallimentare il giudice compie una valutazione incidentale del credito e dell'insolvenza con rito sommario.
art. 33 l.fall.
La relazione del curatore può essere utilizzata come fonte di conoscenza delle risultanze di bilancio e dello stato passivo nel giudizio di impugnazione.
Massime di principio
- La prova del potere rappresentativo di chi rilascia la procura alle liti può essere fornita documentalmente in ogni stato e grado del giudizio, anche in sede di reclamo, salvo giudicato interno sulla questione.
- Nel giudizio di cassazione la critica al contenuto di un documento è inammissibile se il documento non è specificamente allegato o localizzato nel ricorso in conformità all'art. 366, n. 6, c.p.c.
- Ai fini della legittimazione del creditore a chiedere il fallimento, il giudice fallimentare deve svolgere una delibazione incidentale sulla sussistenza del credito posto a base dell'istanza, valutando anche le contestazioni del debitore; la mera pendenza di un'opposizione a decreto ingiuntivo non esclude di per sé la legittimazione se il credito risulta comunque seriamente accertato.
- Nel giudizio di impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento l'insolvenza va accertata con riferimento alla data della dichiarazione, ma possono essere considerati anche fatti anteriori emersi o acquisiti successivamente in appello, compresi quelli desunti dalla relazione del curatore ex art. 33 l.fall.
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