Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 27523/2023 del 28/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

La vicenda nasce da una domanda di concordato preventivo in continuità aziendale presentata da una società in nome collettivo, pendente un’istanza di fallimento. Il tribunale ritenne inammissibile il concordato e dichiarò il fallimento della società e dei soci illimitatamente responsabili; il fallimento fu poi revocato in reclamo. Il curatore, dopo avere gestito la procedura e alienato l’azienda, chiese e ottenne la liquidazione del compenso finale, posto dal tribunale a carico della società tornata in bonis, al lordo dell’acconto già corrisposto in corso di procedura. La società e i soci proposero reclamo contro il decreto di liquidazione, chiedendo la nullità o revoca del decreto e la restituzione delle somme pagate, o almeno di quelle liquidate dopo la revoca del fallimento. Con il ricorso per cassazione articolato in quattro motivi dedussero: 1) violazione di norme fallimentari e processuali perché, in assenza di colpa loro nella dichiarazione di fallimento, non poteva essere posto a loro carico il saldo del compenso del curatore liquidato dopo la revoca; 2) violazione delle norme sulla ripartizione dei costi della procedura, assumendo che il compenso non potesse essere addossato senza previa indicazione del soggetto onerato e senza accertamento di un contegno colpevole; 3) omesso esame del fatto decisivo relativo alla necessità di porre il costo a carico dell’erario; 4) nullità per ultrapetizione, perché la corte territoriale avrebbe fondato la decisione su una ricostruzione non dedotta, sostenendo un principio di inedita debenza del compenso da parte del debitore per i benefici tratti dalla procedura fallimentare.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri, e ha cassato il decreto impugnato con rinvio alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, affinché riesamini la domanda attenendosi al principio per cui, in caso di revoca del fallimento, il compenso del curatore non può essere posto a carico della società e dei soci tornati in bonis in mancanza di previa individuazione del soggetto gravato e di un accertamento del suo contegno colpevole. La Corte ha escluso che potesse farsi ricorso a un criterio equitativo o all’azione di arricchimento senza causa per giustificare l’addebito ai falliti revocati. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 26 l.f.

    È richiamato quale base del reclamo avverso il decreto di liquidazione del compenso del curatore.

  • art. 18 l.f.

    È richiamato dai ricorrenti per sostenere che, revocato il fallimento, non può essere posto a loro carico il saldo del compenso liquidato dopo la revoca.

  • art. 39 l.f.

    È evocato tra le norme asseritamente violate nella disciplina del compenso del curatore.

  • art. 95 c.p.c.

    È evocato tra le norme processuali invocate per censurare la decisione impugnata.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    È richiamato tra le norme interpretative dedotte in ricorso.

  • art. 146 d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato per la disciplina delle spese e dell’onere economico della procedura in caso di revoca del fallimento.

  • art. 147 d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato per affermare che il costo della procedura non può essere posto a carico della parte senza colpa, né senza previa individuazione del soggetto onerato.

  • art. 186-bis l.f.

    È richiamato nel quarto motivo come parametro della denunciata ultrapetizione, ma la Corte non accoglie tale censura.

  • art. 2041 c.c.

    La Corte esclude che possa applicarsi l’azione di arricchimento senza causa per addossare ai falliti revocati il compenso del curatore, mancando i presupposti dell’azione.

  • art. 2041 c.c.

    "ingiustificato arricchimento"

    L’arricchimento senza causa richiede l’identità del fatto produttivo di impoverimento e arricchimento, l’assenza di altri rimedi e l’utilità arrecata dalla prestazione all’arricchito; non ricorre nel caso deciso.

Massime di principio

  • In caso di revoca della sentenza dichiarativa di fallimento, il compenso del curatore non può essere automaticamente posto a carico del patrimonio del fallito tornato in bonis: occorre individuare sin dall’atto introduttivo il soggetto che si ritiene tenuto al pagamento e verificare il suo contributo causale alla procedura.
  • Se il giudice accerta che non è ravvisabile un contegno colpevole del debitore in relazione all’apertura della procedura, non è legittimo imputargli il saldo del compenso del curatore liquidato dopo la revoca del fallimento.
  • Non è consentito sostituire il criterio legale di imputazione del costo della procedura con un generico criterio equitativo o con il richiamo all’ingiustificato arricchimento, quando manchi il presupposto normativo della debenza in capo alla parte interessata.
  • L’azione per ottenere il compenso del curatore, ove si intenda porre il costo a carico dell’erario dopo la revoca del fallimento, deve essere proposta in contraddittorio in un giudizio contenzioso, non mediante un mero procedimento camerale non contenzioso.
  • L’arricchimento senza causa non è utilizzabile quando il vantaggio derivante dall’attività svolta nel procedimento è stato conseguito da soggetti diversi da quelli cui la prestazione era destinata, o quando il curatore dispone di altro rimedio per ottenere il pagamento.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeSpese di liteInadempimento
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della provaGiudicatoArricchimento senza causa

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.