Cassazione Civile, Ordinanza n. 27524/2023 del 28/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La vicenda riguarda una banca che era stata prima sottoposta ad amministrazione straordinaria e, dopo pochi mesi, a liquidazione coatta amministrativa. Il commissario straordinario prima e liquidatore poi aveva chiesto la dichiarazione dello stato di insolvenza della banca, assumendo che l'insolvenza fosse già presente al momento dell'apertura dell'amministrazione straordinaria. Nel giudizio di merito il tribunale aveva ravvisato un possibile conflitto di interessi del commissario liquidatore, perché questi aveva anche ricoperto in precedenza la carica di commissario straordinario, e aveva nominato curatori speciali per la procedura e per il commissario. La Corte d'appello aveva però rigettato il reclamo dei soggetti che avevano contestato la dichiarazione di insolvenza. Il ricorso per cassazione, proposto dal presidente del consiglio di amministrazione della banca, articolava otto motivi: 1) sosteneva l'esistenza di un conflitto di interessi del commissario liquidatore; 2) contestava la legittimità della nomina del curatore speciale; 3) negava la legittimazione del commissario liquidatore ad agire per la dichiarazione di insolvenza; 4) lamentava che il contraddittorio avrebbe dovuto essere esteso a tutti gli altri componenti del consiglio di amministrazione e al direttore generale; 5) deduceva che la Banca d'Italia dovesse essere sentita e non solo depositare una relazione; 6) censurava l'attendibilità del bilancio utilizzato; 7) contestava il valore probatorio delle valutazioni degli ispettori, del commissario straordinario e del commissario liquidatore; 8) lamentava il mancato espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio. La Corte di cassazione ha ritenuto infondate o inammissibili tutte le censure, affermando che non vi era conflitto di interessi rilevante, che il commissario liquidatore era legittimato a chiedere la dichiarazione di insolvenza, che il contraddittorio era correttamente instaurato nei confronti del presidente del consiglio di amministrazione quale rappresentante legale della banca al momento rilevante, e che la valutazione dello stato di insolvenza era corretta in base ai dati patrimoniali e alle risultanze della vigilanza bancaria. Ha inoltre ritenuto legittimo l'uso della relazione della Banca d'Italia come fonte informativa, ha escluso la necessità di una CTU esplorativa e ha condannato il ricorrente alle spese, applicando anche l'art. 96, comma 3, c.p.c. per abuso del diritto di impugnazione.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la sentenza della Corte d'appello che aveva respinto il reclamo contro la dichiarazione dello stato di insolvenza della banca. In particolare ha escluso: il conflitto di interessi tra commissario liquidatore e procedura; l'illegittimità della nomina del curatore speciale; il difetto di legittimazione del commissario liquidatore; l'erronea instaurazione del contraddittorio; l'erroneità della valutazione dello stato di insolvenza. Ha ritenuto che, per la banca, lo stato di insolvenza vada valutato secondo i criteri dell'art. 5 l.fall., con attenzione alle peculiarità dell'attività bancaria, valorizzando deficit di liquidità, richieste di rimborso non fronteggiate e deficit patrimoniale. Ha inoltre affermato che gli atti della Banca d'Italia e dei commissari straordinari non sono prova privilegiata ex art. 2700 c.c., ma possono essere legittimamente utilizzati come fonte di convincimento se non validamente contrastati. Il ricorrente è stato condannato alle spese e anche al pagamento della somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. per lite temeraria/abuso del diritto di impugnazione.
Norme richiamate
art. 72 d.lgs. n. 385/1993
richiamato dal ricorrente per sostenere censure sul procedimento e sul conflitto d'interessi; la Corte non ne ricava un limite alla legittimazione del commissario liquidatore alla domanda di insolvenza
art. 82 d.lgs. n. 385/1993
la norma riconosce al commissario liquidatore e al pubblico ministero l'iniziativa per la dichiarazione dello stato d'insolvenza; l'insolvenza bancaria va accertata con riferimento al tempo in cui è stata ordinata la liquidazione
art. 78 c.p.c.
usato per la nomina del curatore speciale in presenza di conflitto di interessi, poi escluso nella fattispecie
art. 79 c.p.c.
richiamato come disciplina della rappresentanza del curatore speciale nel procedimento
art. 80 c.p.c.
richiamato come disciplina processuale della nomina e dell'operatività del curatore speciale
art. 112 c.p.c.
invocato per dedurre omessa pronuncia; la Corte esclude la doglianza perché la questione era stata esaminata
art. 132 c.p.c.
invocato per dedurre nullità della sentenza per omessa pronuncia o motivazione; la censura è respinta o dichiarata inammissibile
art. 15 l. fall.
richiamato dal ricorrente sul contraddittorio; la Corte ribadisce che conta il soggetto che aveva la rappresentanza legale al momento rilevante
art. 18 l. fall.
richiamato dal ricorrente sul contraddittorio; non impone l'integrazione nei confronti di tutti gli amministratori
art. 195 l. fall.
richiamato dal ricorrente sul contraddittorio e sul procedimento; la Corte non ne trae un obbligo di chiamata di tutti i componenti del consiglio
art. 200 l. fall.
richiamato per affermare che con la liquidazione coatta cessano o si sospendono le funzioni ordinarie degli organi sociali
art. 202 l. fall.
la nozione di insolvenza è riferita al tempo in cui è stata ordinata la liquidazione
art. 5 l. fall.
la nozione di insolvenza bancaria, in assenza di definizione autonoma, va ricondotta alla nozione generale di insolvenza dell'imprenditore, tenendo conto delle peculiarità dell'attività bancaria
art. 47 Cost.
richiamato come fondamento dell'intervento pubblico nel settore creditizio e della tutela del risparmio
art. 2700 c.c.
gli atti della Banca d'Italia e dei commissari non hanno valore di prova privilegiata ex art. 2700 c.c., ma solo di fonte informativa
art. 96, comma 3, c.p.c.
applicato per la condanna ulteriore per abuso del diritto di impugnazione, vista la radicale infondatezza del ricorso
Massime di principio
- Nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa degli enti creditizi, il commissario liquidatore è legittimato a chiedere la dichiarazione di insolvenza e non si trova, per ciò solo, in conflitto di interessi con la procedura.
- Il conflitto di interessi tra organi della procedura può rilevare solo in presenza di una concreta contrapposizione di interessi rispetto all'azione esercitata; non basta la mera successione della stessa persona fisica in cariche diverse, se l'iniziativa è prevista dalla legge e perseguita nell'interesse pubblico e dei creditori.
- Nel procedimento per la dichiarazione di insolvenza bancaria, il contraddittorio va instaurato nei confronti del soggetto che aveva la rappresentanza legale della banca al momento cui l'insolvenza viene riferita, non necessariamente verso tutti gli amministratori o altri organi interni.
- La nozione di insolvenza bancaria, quando la disciplina speciale non la definisce autonomamente, va ricondotta all'art. 5 l.fall., ma valutata tenendo conto delle peculiarità dell'attività bancaria, con particolare rilievo per deficit di liquidità e deficit patrimoniale.
- Gli atti provenienti dalla Banca d'Italia e dai commissari straordinari non hanno efficacia di prova privilegiata, ma possono costituire legittima fonte di convincimento del giudice se non siano specificamente e validamente contestati.
- La richiesta di consulenza tecnica d'ufficio non può essere utilizzata per compiere indagini esplorative o per supplire all'onere probatorio della parte che contesta genericamente le risultanze contabili.
- La contestazione delle risultanze contabili e ispettive richiede deduzioni specifiche e puntuali; una critica generica all'attendibilità dei documenti non è idonea a scalfire la motivazione del giudice di merito.
- La proposizione di un ricorso radicalmente infondato su questioni già risolte in modo consolidato può integrare abuso del diritto di impugnazione e giustificare la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.
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