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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27521/2023 del 28/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società aveva proposto ricorso per revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c. avverso un'ordinanza della Corte di cassazione che, accogliendo il secondo motivo del ricorso dell'Agenzia delle Entrate, aveva cassato con rinvio la sentenza della CTR Lazio. Nelle more del giudizio la ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, deducendo che nel giudizio di rinvio gli avvisi di accertamento impugnati erano stati annullati e che, pertanto, era venuto meno l'interesse a coltivare il presente giudizio.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Ha inoltre escluso la pronuncia sulle spese, poiché l'Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva nel giudizio di revocazione. La Corte ha richiamato l'applicazione dell'art. 390 c.p.c., come novellato dal d.lgs. n. 149/2022 e dalle modifiche della L. n. 197/2022, in base alla disciplina transitoria dell'art. 35, comma 6, poiché alla data del 28.2.2023 non era ancora stata fissata l'adunanza camerale.

Norme richiamate

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    costituisce il fondamento formale del ricorso per revocazione proposto contro la precedente ordinanza di cassazione

  • art. 390 c.p.c.

    la rinuncia al ricorso è stata ritenuta efficace e idonea a determinare l'estinzione del giudizio, secondo la disciplina vigente dopo la riforma

  • d.lgs. n. 149/2022

    richiamato per la novella dell'art. 390 c.p.c.

  • L. n. 197/2022

    richiamata per le modifiche alla disciplina della rinuncia al ricorso

  • art. 35, comma 6, d.lgs. n. 149/2022

    norma transitoria applicata perché, alla data indicata, non era ancora stata fissata l'adunanza in camera di consiglio

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso determina l'estinzione del giudizio di legittimità quando intervenga secondo la disciplina processuale applicabile al momento rilevante.
  • Ai fini dell'applicazione della disciplina transitoria sulla rinuncia al ricorso, rileva il momento in cui sia o meno già stata fissata l'adunanza in camera di consiglio.
  • Quando la parte intimata non svolge attività difensiva nel giudizio estinto per rinuncia, non vi è luogo a provvedere sulle spese.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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