Cassazione Civile, Ordinanza n. 13761/2023 del 18/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
La controversia origina da un'opposizione ad intimazione di pagamento emessa in ambito di riscossione esattoriale. Il giudice di primo grado aveva qualificato l'azione come opposizione agli atti esecutivi e l'aveva dichiarata tardiva; la corte d'appello, invece, aveva ritenuto che si trattasse di opposizione all'esecuzione, perché diretta a far valere la prescrizione sopravvenuta dopo la formazione del titolo, ma aveva comunque escluso la prescrizione sulla base della ritenuta notifica delle cartelle presupposte. Il ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) deduceva la violazione delle norme sulle riproduzioni documentali e delle norme processuali, assumendo che la corte avesse deciso senza adeguata motivazione su una fotocopia di ricevuta postale; 2) lamentava la violazione della disciplina sulla notifica delle cartelle e della prescrizione, contestando il mancato rilievo della prescrizione del credito; 3) contestava la mancata indicazione, nell'intimazione di pagamento, dei titoli esecutivi, dell'autorità giudiziaria competente e dei criteri di calcolo degli interessi; 4) censurava il raddoppio del contributo unificato, sostenendo che l'appello fosse stato accolto almeno parzialmente. L'agente della riscossione è rimasto intimato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché il ricorrente non aveva specificato tempi, modalità e circostanze del disconoscimento della conformità della copia all'originale, impedendo il controllo di specificità richiesto dalla giurisprudenza. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, osservando che la doglianza non contrastava utilmente la ratio della sentenza impugnata, la quale aveva escluso la prescrizione ritenendo regolarmente notificate le cartelle presupposte; inoltre ha richiamato il principio per cui l'azione era stata indirizzata impropriamente contro l'agente della riscossione per questioni che attengono al merito della pretesa dell'ente creditore. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato, perché l'intimazione di pagamento non richiede le indicazioni ulteriori invocate dal ricorrente, essendo sufficiente il richiamo agli atti prodromici non opposti. Il quarto motivo è stato respinto perché l'appello non era stato accolto, ma sostanzialmente rigettato, con conseguente legittimità del raddoppio del contributo unificato. Nulla è stato disposto sulle spese, essendo l'intimato rimasto tale. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Le riproduzioni meccaniche possono essere contestate solo con disconoscimento specifico; in difetto la censura è inammissibile.
La contestazione della conformità della copia all'originale deve essere specifica nei tempi e nelle modalità, altrimenti non è scrutinabile in cassazione.
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione e al corretto esercizio della funzione giurisdizionale.
Richiamato come parametro di dedotta violazione processuale, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile o infondata.
Richiamato tra le norme processuali asseritamente violate e, nel quarto motivo, in tema di contributo unificato.
Richiamato in relazione alla valutazione delle prove documentali.
Richiamato in relazione al libero convincimento del giudice nella valutazione delle prove.
L'intimazione di pagamento si rapporta agli atti prodromici inopposti e può richiamare il credito da essi portato; non occorre l'indicazione di ulteriori elementi non prescritti.
Richiamato per la prescrizione quinquennale, ma la Corte ha escluso la prescrizione sulla base della notifica delle cartelle presupposte.
Non ritenuto applicabile nel senso prospettato dal ricorrente per l'intimazione di pagamento.
Non impone, per l'intimazione di pagamento, le indicazioni ulteriori invocate dal ricorrente.
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione; la Corte ha riconosciuto i presupposti per l'ulteriore importo.
art. 6 CEDU
Invocato dal ricorrente in relazione al contributo unificato, senza accoglimento.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura fondata su documenti riprodotti in copia è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente quando e come abbia disconosciuto la conformità della copia all'originale.
- La prescrizione del credito azionato in riscossione non può essere utilmente dedotta se non si confronta la ratio decidendi della sentenza impugnata, soprattutto quando il giudice di merito abbia escluso la prescrizione sulla base della notifica degli atti presupposti.
- L'intimazione di pagamento può limitarsi al richiamo del credito già risultante dagli atti prodromici non opposti, senza necessità di ulteriori indicazioni sui titoli esecutivi o sui criteri di calcolo degli accessori non previste dalla disciplina applicabile.
- Il raddoppio del contributo unificato è legittimo quando il ricorso o l'appello risultino sostanzialmente soccombenti, non essendo sufficiente una mera asserzione di accoglimento parziale non riscontrata dalla decisione.
- In cassazione il motivo è inammissibile se non aggredisce specificamente la concreta ratio decidendi posta a fondamento della sentenza impugnata.
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