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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10704/2023 del 20/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un’ordinanza ingiunzione con cui l’Ispettorato territoriale del lavoro di Cremona aveva ingiunto a una società e al suo legale rappresentante il pagamento di sanzioni per l’asserita invalidità di circa quaranta contratti di apprendistato e stage stipulati tra agosto 2009 e giugno 2011 presso un supermercato, per omesso svolgimento della formazione prescritta. Secondo l’amministrazione, tali rapporti andavano riqualificati come lavoro subordinato, con conseguente applicazione delle sanzioni per omessa annotazione sul libro unico del lavoro e per mancata consegna del prospetto paga. In appello la decisione di rigetto delle opposizioni era stata confermata. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti hanno articolato diciotto motivi, deducendo: omesso esame di fatti decisivi e vizi dell’ordinanza/verbale per relationem; difetto di motivazione; mancato avviso della facoltà di assistenza professionale nelle ispezioni; violazione delle norme sul riparto dell’onere probatorio e sui poteri istruttori; omessa pronuncia su istanze istruttorie e su specifiche circostanze (formazione esterna, durata breve di alcuni rapporti, dimissioni di alcuni lavoratori); errata riqualificazione dei rapporti di apprendistato e stage in subordinati per asserita assenza di prova della subordinazione; illegittimità del cumulo sanzionatorio e irrilevanza, come fonte vincolante, della circolare ministeriale invocata dalla parte.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondate le censure: per i motivi di omesso esame ha rilevato la presenza di una doppia conforme e comunque il mancato rispetto dei requisiti di specificità dell’art. 360, n. 5, c.p.c.; per le doglianze di violazione di legge ha osservato che esse in realtà miravano a contestare la ricostruzione in fatto e la valutazione delle prove, non sindacabili in sede di legittimità; ha escluso la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell’art. 2697 c.c. e delle norme sul corrispettivo tra chiesto e pronunciato, ritenendo che la Corte d’appello avesse pronunciato su tutte le questioni rilevanti, anche implicitamente; ha confermato il principio secondo cui, in materia di apprendistato, la totale mancanza o l’inadeguatezza non lieve della formazione comporta la trasformazione del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato; ha ritenuto legittimo il cumulo delle sanzioni per condotte diverse e autonomamente sanzionabili. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per difetto di tempestiva attività difensiva della parte vittoriosa; è stato disposto il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 12 L. 212/2000

    La censura sul mancato rispetto del diritto di difesa e delle garanzie del contribuente è stata ritenuta nuova e comunque non decisiva nel caso concreto.

  • art. 7 L. 70/2011

    È stata invocata dai ricorrenti per sostenere l’obbligo di informare della facoltà di farsi assistere da un professionista, ma la doglianza è stata respinta.

  • art. 3 L. 241/1990

    Richiamato per contestare la motivazione dell’ordinanza ingiunzione; la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione per relationem al verbale di accertamento.

  • art. 18 L. 368/1981

    Richiamato tra le norme asseritamente violate in tema di motivazione dell’ordinanza; la Corte non ha accolto la censura.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell’onere della prova è configurabile solo se il giudice lo attribuisce alla parte sbagliata; non quando si contesta la valutazione del materiale probatorio.

  • art. 421 c.p.c.

    Il mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi non è stato ritenuto decisivo nel caso concreto.

  • artt. 112, 115, 132 c.p.c.

    Le doglianze sono state respinte perché la Corte territoriale aveva pronunciato sulle questioni dedotte, anche implicitamente, e aveva valutato le prove nel proprio apprezzamento.

  • art. 161 c.p.c.

    Richiamato nelle censure di nullità della sentenza per omessa pronuncia, ma non ritenuto violato.

  • art. 2700 c.c.

    Il verbale ispettivo non è stato considerato privo di efficacia probatoria nei limiti dedotti dai ricorrenti.

  • art. 2094 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per contestare la riqualificazione dei rapporti; la Corte ha ritenuto corretta la sussunzione operata dai giudici di merito.

  • art. 2095 c.c.

    Richiamato tra le norme sulla subordinazione, senza accoglimento delle censure.

  • art. 7 d.lgs. 167/2011

    La Corte ha ribadito che l’inadempimento formativo nell’apprendistato può determinare la trasformazione del rapporto in subordinato a tempo indeterminato.

  • art. 39, primo e secondo comma, L. 133/2008

    Le sanzioni per omessa annotazione sul libro unico sono autonome e cumulabili con quelle per altre violazioni connesse al rapporto di lavoro.

  • art. 1 L. 4/1953

    L’omessa consegna del prospetto paga integra una violazione distinta e autonomamente sanzionabile.

  • art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il motivo di omesso esame del fatto è inammissibile se non sono indicate le diverse ragioni di fatto delle due decisioni di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio deducibile è solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo, con rigorosi oneri di specificazione.

  • artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare con precisione il fatto storico, il dato da cui risulta, il momento della discussione processuale e la decisività; altrimenti il motivo è inammissibile.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione sussiste solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte o disposte d’ufficio al di fuori dei poteri; non quando valuta diversamente le prove delle parti.

  • art. 116 c.p.c.

    Non è violato se il giudice attribuisce maggior forza persuasiva ad alcune prove rispetto ad altre nell’ambito del prudente apprezzamento.

  • art. 370, primo comma, c.p.c.

    Il controricorso del Ministero è stato ritenuto tardivo rispetto al termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la memoria depositata in vista della decisione camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    È stato disposto il raddoppio del contributo unificato, ove spettante.

Massime di principio

  • In materia di ricorso per cassazione, la denuncia di omesso esame di un fatto decisivo richiede l’indicazione specifica del fatto storico, del dato da cui risulta, del momento in cui è stato discusso e della sua decisività; in mancanza, il motivo è inammissibile.
  • Quando vi è "doppia conforme", il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. non è scrutinabile se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere invocata per censurare il mero dissenso sulla valutazione delle prove o sulla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo se l’onere della prova viene attribuito alla parte sbagliata; non quando si contesta l’apprezzamento del materiale probatorio.
  • In tema di apprendistato, la totale mancanza di formazione o una formazione gravemente inadeguata rispetto al progetto formativo può comportare la trasformazione del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato fin dall’origine.
  • Le violazioni inerenti alla gestione formale del rapporto di lavoro e quelle relative agli adempimenti sostanziali successivi sono autonomamente sanzionabili, con conseguente legittimità del cumulo delle sanzioni quando colpiscono condotte distinte.
  • Le circolari amministrative non hanno forza normativa vincolante per il giudice e non possono, di per sé, fondare un motivo di ricorso per violazione di legge.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineAppalto e somministrazioneImpugnazioniProveSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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