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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10615/2023 del 20/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un lavoratore volta a ottenere il pagamento di una somma una tantum per vacanza contrattuale prevista dal CCNL Mobilità, in relazione a un periodo di 44 mesi compreso tra l'1 gennaio 2009 e il 31 agosto 2012. Il giudice di merito aveva ritenuto che l'importo dovesse essere posto integralmente a carico della società appaltatrice che era datrice di lavoro al momento dell'introduzione della previsione collettiva, in solido con Trenitalia quale committente ex art. 29 d.lgs. n. 276/2003. La società ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1294 e 1362-1371 c.c., del CCNL Mobilità del 20 luglio 2012 e dell'art. 4 dell'Accordo Agens-Ancp del 5 luglio 2014, sostenendo che la Corte d'appello aveva erroneamente interpretato la disciplina collettiva: l'una tantum sarebbe collegata alla prestazione lavorativa e andrebbe riproporzionata ai soli mesi di servizio effettivamente prestati presso la società ricorrente, senza estendersi ai periodi svolti alle dipendenze di precedenti appaltatrici, in assenza di un vincolo di solidarietà con queste ultime. In particolare, la ricorrente valorizzava il dato letterale secondo cui il pagamento era dovuto ai lavoratori in forza nelle aziende che applicano il CCNL e in proporzione ai mesi di servizio nel periodo di riferimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che l'indennità una tantum per vacanza contrattuale ha funzione di parziale recupero del potere d'acquisto del dipendente e si giustifica in relazione ai vantaggi economici del datore che beneficia della prestazione lavorativa nel periodo di mancato rinnovo del contratto collettivo. Ne consegue che non è giustificato porre integralmente a carico del datore di lavoro in carica al momento del rinnovo anche gli importi riferiti a periodi di attività svolti presso precedenti datori di lavoro, se la disciplina collettiva prevede il pagamento in proporzione ai mesi di servizio nel periodo di riferimento e non contiene una diversa pattuizione ad hoc. Perciò la sentenza impugnata è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando la domanda proposta dal lavoratore. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate per la novità della questione al momento dell'introduzione della causa.

Norme richiamate

  • art. 29 d.lgs. n. 276/2003

    richiamato come base della condanna in solido del committente con l'appaltatrice, ma non oggetto della decisione nel merito del ricorso

  • art. 1294 c.c.

    invocato dalla ricorrente nel motivo, ma la Corte decide la controversia in base all'interpretazione della disciplina collettiva e alla correlazione dell'una tantum con la prestazione lavorativa

  • artt. 1362-1371 c.c.

    richiamati come canoni ermeneutici per contestare l'interpretazione data dalla Corte territoriale al CCNL e all'accordo collettivo

  • art. 384, comma secondo, c.p.c.

    utilizzato per decidere la causa nel merito senza rinvio, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto

Massime di principio

  • L'indennità una tantum prevista per il recupero della vacanza contrattuale ha funzione correlata alla prestazione lavorativa e al periodo di mancato rinnovo del contratto collettivo, sicché deve essere rapportata ai mesi di servizio effettivamente prestati nel periodo di riferimento quando la disciplina collettiva lo preveda.
  • In mancanza di una previsione negoziale espressa che addossi l'intero importo al datore di lavoro in carica al momento del rinnovo, non è corretto porre a suo carico somme riferite anche a periodi di lavoro svolti presso precedenti datori.
  • La clausola collettiva che dispone il pagamento dell'una tantum "in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento" impone un riproporzionamento della somma in ragione della concreta durata della prestazione resa nel periodo coperto dalla vacanza contrattuale.
  • Quando la questione è definita esclusivamente in diritto e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito ai sensi dell'art. 384, comma secondo, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFR
RamiLavoro
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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