Cassazione Civile, Ordinanza n. 10623/2023 del 20/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un lavoratore impugnava in cassazione la decisione della Corte d'appello che, in riforma del primo grado, aveva ritenuto legittimo il licenziamento intimatogli, qualificando la condotta come giustificato motivo soggettivo anziché giusta causa e condannando la società al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso. La lite nasceva dal rifiuto reiterato del dipendente di effettuare lavoro straordinario nel periodo indicato dalla contestazione disciplinare, nonostante una direttiva aziendale che aveva aumentato l'orario per ragioni produttive. Il ricorrente principale articolava numerosi motivi, lamentando: errata interpretazione del CCNL e della disciplina legale sullo straordinario; omesso esame e valutazione di documenti aziendali e sindacali; violazione delle regole sull'onere della prova e sul valore delle prove; nullità per omessa pronuncia su proporzionalità della sanzione e recidiva; violazione dell'art. 7 Stat. lav., dell'art. 2119 c.c. e delle norme sul licenziamento disciplinare; asserita immutabilità della contestazione; contraddittorietà della motivazione; errata esclusione della reazione di autotutela ex art. 1460 c.c. La società resisteva e proponeva ricorso incidentale, deducendo che la Corte territoriale aveva trascurato una recidiva specifica e che la condotta dovesse essere sussunta come grave insubordinazione tale da giustificare il licenziamento senza preavviso, oltre a contestare la quantificazione del preavviso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto corretto l'accertamento della Corte d'appello sulla legittimità della richiesta datoriale di straordinario nei limiti previsti dal CCNL e sulla sufficienza della comunicazione aziendale affissa in bacheca, ha escluso i vizi di omesso esame e di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. perché le censure miravano in realtà a una diversa valutazione del materiale istruttorio, e ha giudicato inammissibili o infondati i motivi sulla proporzionalità della sanzione, sulla recidiva, sull'immutabilità del fatto contestato e sull'art. 1460 c.c. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha escluso la decisività della recidiva specifica e ha ritenuto non censurabile la valutazione di merito che aveva escluso la giusta causa, confermando il giustificato motivo soggettivo e l'indennità di preavviso. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza e sono stati posti a carico di entrambe le parti gli ulteriori importi del contributo unificato, se dovuti.
Norme richiamate
art. 7 c.c.n.l. Metalmeccanica Industria
La previsione collettiva, letta insieme all'art. 5 d.lgs. n. 66/2003, consente al datore di richiedere lavoro straordinario entro la cd. quota esente, nei limiti giornalieri e settimanali e con il preavviso previsto, senza necessità di preventiva consultazione sindacale se non espressamente richiesta dal contratto collettivo.
art. 5 d.lgs. n. 66/2003
La norma rimette alla contrattazione collettiva la regolamentazione dei limiti del ricorso al lavoro straordinario.
artt. 115 e 116 c.p.c.
La loro violazione non può essere dedotta per contestare la mera valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, ma solo nei casi di utilizzo di prove non dedotte, prove legali disattese o attribuzione a prove libere di efficacia legale.
art. 2702 c.c.
La censura è stata reputata non pertinente perché la sentenza impugnata non aveva affermato nulla in contrasto con l'efficacia probatoria della scrittura privata.
art. 2697 c.c.
La Corte ha applicato il criterio ordinario di riparto dell'onere della prova, ponendo a carico del lavoratore l'allegazione e dimostrazione dei fatti estintivi o impeditivi, come il preteso superamento della quota esente di straordinario.
art. 2729 c.c.
Le censure sulle presunzioni sono state respinte perché generiche e in realtà dirette a ottenere una nuova valutazione del merito.
art. 345 c.p.c.
Le doglianze sulle deduzioni nuove in appello sono state ritenute non decisive e non idonee a scalfire la ratio decidendi.
art. 112 c.p.c.
Non vi è omessa pronuncia o ultrapetizione quando il giudice si pronunci sul fatto contestato e utilizzi altri elementi solo come criteri di valutazione della gravità della condotta.
art. 1460 c.c.
La reazione di inadempimento del lavoratore non è scrutinabile se la relativa questione non risulta specificamente e tempestivamente introdotta nei gradi di merito con adeguata autosufficienza nel ricorso.
art. 2119 c.c.
La Corte ha confermato che la condotta del lavoratore, pur grave, non era tale da integrare la giusta causa, ma poteva integrare un notevole inadempimento idoneo al giustificato motivo soggettivo.
art. 3 l. n. 604/1966
È richiamato quale parametro del giustificato motivo soggettivo di licenziamento.
art. 7 l. n. 300/1970
La contestazione disciplinare deve restare ancorata al fatto addebitato; nel caso concreto il richiamo al disagio organizzativo non ha mutato il fatto contestato, ma ha inciso solo sulla sua valutazione di gravità.
art. 1, comma 41, l. n. 92/2012
La sentenza impugnata non risultava in contrasto con la norma sul preavviso e sulla relativa indennità, essendosi limitata a liquidare il preavviso sulla base di calcoli non specificamente contestati.
art. 13 d.P.R. n. 115/2002
È stato applicato il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura sulla valutazione delle prove in una deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; tali norme sono violate solo in ipotesi tipiche di uso di prove non acquisite, di disconoscimento di prove legali o di attribuzione di efficacia vincolante a prove liberamente valutabili.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo e discusso, non singoli elementi istruttori né l'interpretazione di documenti; la mera contrapposizione di una lettura alternativa del materiale probatorio non integra il vizio.
- In materia di lavoro straordinario, se il contratto collettivo disciplina limiti e modalità della richiesta datoriale, il datore può esigere la prestazione entro tali limiti; l'eventuale superamento della soglia esente o l'esonero del dipendente integra un fatto impeditivo o estintivo che deve essere allegato e provato dal lavoratore che lo invoca.
- La proporzionalità della sanzione disciplinare resta un apprezzamento di merito sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione o della violazione di legge, non essendo sufficiente dedurre una diversa lettura del comportamento contestato.
- L'assenza di recidiva disciplinare non è decisiva se la condotta, per durata, intensità e modalità, è comunque idonea a integrare un notevole inadempimento; la recidiva può aggravare la posizione del lavoratore ma non costituisce sempre elemento costitutivo della fattispecie espulsiva.
- Il principio di immutabilità della contestazione non è violato quando il giudice utilizza elementi come il disagio organizzativo non per modificare il fatto addebitato, ma per valutarne la gravità e la rilevanza disciplinare.
- La deduzione dell'exceptio inadimpleti contractus ex art. 1460 c.c. richiede specifica allegazione e tempestiva introduzione nei giudizi di merito, non essendo sufficiente un generico richiamo in cassazione agli atti di causa.
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