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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10587/2023 del 20/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasceva da una decisione di merito che aveva dichiarato la nullità di alcune clausole della contrattazione collettiva e di un accordo aziendale nella parte in cui escludevano dal computo degli aumenti periodici di anzianità l'intero periodo di apprendistato, riconoscendo ai lavoratori il diritto a far valere integralmente quel periodo ai fini degli incrementi retributivi. La società datrice di lavoro aveva proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi, ma prima della decisione ha depositato atto di rinuncia al ricorso, dichiarando di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio. Il lavoratore controricorrente ha aderito alla rinuncia.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso sottoscritta dal procuratore munito di apposita delega e dell'adesione della parte controricorrente; per tale ragione ha dichiarato l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 391 c.p.c. e, proprio perché vi era adesione della controparte, ha escluso la condanna alle spese. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 sul raddoppio del contributo unificato in caso di estinzione del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 391 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso per cassazione, quando ritualmente proposta e seguita dall'adesione della controparte, comporta l'estinzione del processo.

  • art. 391, comma 4, c.p.c.

    L'adesione della parte controricorrente alla rinuncia della controparte esime dalla pronuncia di condanna alle spese.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La declaratoria di estinzione del processo di cassazione esclude l'applicabilità dell'obbligo di versare l'ulteriore importo pari al contributo unificato.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente sottoscritta dal difensore munito di specifica delega e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del processo.
  • L'adesione del controricorrente alla rinuncia elimina la necessità di provvedere sulle spese di lite.
  • La declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione impedisce l'applicazione del raddoppio del contributo unificato previsto per l'impugnazione non accolta.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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