Cassazione Civile, Ordinanza n. 10605/2023 del 20/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta di alcuni lavoratori di ottenere il pagamento dell'importo una tantum previsto dalla contrattazione collettiva per coprire la vacanza contrattuale di 44 mesi intercorsa tra il 1 gennaio 2009 e il 31 agosto 2012. In primo grado una società appaltatrice era stata condannata, in solido con la committente, al pagamento delle somme richieste; la corte d'appello aveva confermato la condanna, ritenendo che l'importo dovesse gravare interamente sulla società datrice di lavoro al momento dell'introduzione della previsione collettiva, senza riproporzionamento in relazione ai periodi lavorati presso precedenti appaltatrici. La società ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 1294 e 1362-1371 c.c., del CCNL Mobilità del 20 luglio 2012 e dell'art. 4 dell'Accordo Agens-Ancp del 5 luglio 2014, sostenendo che la clausola collettiva prevedeva la corresponsione dell'una tantum ai lavoratori in forza nelle aziende applicanti il CCNL, in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento, e che quindi non poteva essere posto a suo carico l'intero importo riferito anche a periodi di lavoro svolti presso altri datori, in assenza di un vincolo di solidarietà con questi ultimi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto corretto l'orientamento secondo cui l'indennità una tantum per vacanza contrattuale ha natura di recupero parziale del potere d'acquisto collegato alla prestazione lavorativa e, salvo diversa previsione negoziale espressa, deve essere corrisposta solo in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento, non potendo gravare integralmente sul datore in carica al momento del rinnovo anche per periodi lavorati alle dipendenze di precedenti datori. La sentenza d'appello è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è stata decisa nel merito con rigetto delle domande dei lavoratori. Le spese dell'intero giudizio sono state integralmente compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente per escludere un vincolo di solidarietà con i precedenti datori; la Corte non fonda la decisione sulla solidarietà, ma sulla corretta interpretazione della clausola collettiva e sul riproporzionamento dell'una tantum
la clausola collettiva va interpretata secondo i criteri ermeneutici contrattuali; la Corte ritiene che il tenore letterale e la funzione dell'indennità impongano il riproporzionamento
CCNL Mobilità del 20 luglio 2012
prevede il pagamento dell'indennità una tantum ai lavoratori in forza nelle aziende applicanti il CCNL, in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento
art. 4 dell'Accordo Agens-Ancp del 5 luglio 2014
considerato non innovativo ma attuativo del precedente CCNL mobilità del 20 luglio 2012
art. 384, comma secondo, c.p.c.
consente la decisione nel merito da parte della Cassazione quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto
Massime di principio
- L'indennità una tantum prevista per la vacanza contrattuale ha funzione di recupero, almeno parziale, del potere d'acquisto nel periodo di mancato rinnovo del contratto collettivo e si collega strutturalmente alla prestazione lavorativa.
- In assenza di una diversa e chiara previsione negoziale, l'importo una tantum deve essere riproporzionato in relazione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento e non può essere integralmente addossato al datore in carica al momento del rinnovo per periodi lavorati presso datori precedenti.
- L'interpretazione della contrattazione collettiva deve valorizzare il dato letterale e la funzione economico-sociale della clausola, evitando letture che attribuiscano un'obbligazione più ampia di quella espressamente assunta dalle parti collettive.
- Quando la questione è di puro diritto e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere direttamente nel merito, rigettando la domanda originaria.
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