Cassazione Civile, Ordinanza n. 10602/2023 del 20/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una lavoratrice volta a ottenere dall'INPS, quale gestore del Fondo di garanzia, il pagamento di somme a titolo di trattamento di fine rapporto e ultima retribuzione, dopo la cessazione del rapporto con una società cedente, il trasferimento d'azienda a una società cessionaria e il successivo fallimento della cedente. La Corte d'appello aveva ritenuto che l'ammissione del credito allo stato passivo del fallimento, in privilegio, fosse sufficiente per fondare il diritto all'intervento del Fondo e aveva valorizzato anche gli accordi di cessione, che ponevano a carico della cedente le spettanze e prevedevano il subentro del Fondo in caso di fallimento. L'INPS ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo contestava l'interpretazione delle norme sull'incidenza del trasferimento d'azienda e sosteneva che, in presenza di rapporto di lavoro proseguito senza soluzione di continuità con la cessionaria in bonis, permaneva la responsabilità solidale ex art. 2112 c.c. del datore cessionario e quindi mancava il presupposto dell'insolvenza del datore per l'intervento del Fondo; con il secondo deduceva nullità della sentenza per ultrapetizione o violazione dell'art. 112 c.p.c., perché la Corte territoriale aveva condannato l'INPS anche al pagamento di somme non domandate.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che, nel rapporto di lavoro proseguito senza soluzione di continuità con l'impresa cessionaria in bonis, il lavoratore potesse rivolgersi al coobbligato solidale e che quindi non si fosse ancora concretizzato il presupposto della prestazione del Fondo di garanzia, che ha natura previdenziale e opera per coprire il rischio di mancato soddisfacimento del credito per effetto dell'inadempimento datoriale. Ha inoltre affermato che il licenziamento intimato dalla cedente, in tale contesto, deve considerarsi inesistente perché incompatibile con la continuità del rapporto assicurata dall'art. 2112 c.c. Quanto agli accordi di cessione che addossavano le spettanze alla cedente e richiamavano il Fondo, la Corte li ha reputati nulli perché volti a coinvolgere l'INPS in un'obbligazione previdenziale distinta e autonoma rispetto a quella contrattuale del datore. Il secondo motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso nel merito rigettando l'originaria domanda della lavoratrice. Spese compensate per la recente sopravvenienza dell'indirizzo giurisprudenziale richiamato.
Norme richiamate
art. 2112 c.c.
In caso di trasferimento d'azienda con prosecuzione senza soluzione di continuità del rapporto di lavoro, permane la tutela del lavoratore e la responsabilità solidale del cessionario in bonis per i crediti di lavoro, con conseguente irrilevanza del licenziamento intimato dalla cedente ai fini dell'intervento del Fondo di garanzia.
art. 112 c.p.c.
Il secondo motivo denunciava la condanna oltre la domanda; la Corte lo ha però ritenuto assorbito dall'accoglimento del primo motivo.
art. 2751 c.c.
È richiamato dalla sentenza di merito per il privilegio del credito ammesso al passivo, ma la Cassazione non attribuisce a tale ammissione efficacia decisiva ai fini del diritto verso il Fondo.
Massime di principio
- L'intervento del Fondo di garanzia presuppone l'effettiva impossibilità per il lavoratore di conseguire il pagamento dei crediti di lavoro dal datore obbligato; se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità con il cessionario in bonis, la solidarietà ex art. 2112 c.c. impedisce di considerare integrato tale presupposto.
- Nel trasferimento d'azienda, il licenziamento intimato dalla società cedente dopo la cessione e prima dell'assunzione presso la cessionaria può essere privo di effetti se contrasta con la continuità del rapporto lavorativo tutelata dall'art. 2112 c.c.
- Pattuizioni contenute nel contratto di cessione d'azienda non possono imporre all'INPS, quale gestore del Fondo di garanzia, obbligazioni previdenziali diverse e autonome rispetto a quelle derivanti dalla disciplina legale; tali accordi sono nulli nella parte in cui pretendano di coinvolgere il Fondo in sostituzione di un soggetto ancora responsabile in via datoriale.
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