Cassazione Civile, Ordinanza n. 10618/2023 del 20/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia riguarda il diritto di un lavoratore a percepire un importo una tantum previsto da un accordo collettivo per coprire la vacanza contrattuale di 44 mesi relativa al rinnovo del CCNL mobilità. Il giudice di merito aveva condannato la società datrice, in solido con il committente, a corrispondere al lavoratore la differenza tra quanto già percepito e quanto ritenuto dovuto, ritenendo che l'intero importo dovesse gravare sul datore in forza al momento dell'introduzione della previsione collettiva. La società ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1294 e 1362-1371 c.c., del CCNL Mobilità del 20 luglio 2012 e dell'art. 4 dell'Accordo Agens-Ancp del 5 luglio 2014, sostenendo che la clausola collettiva avrebbe dovuto essere interpretata nel senso che l'indennità andasse riproporzionata ai soli mesi di servizio prestati alle sue dipendenze nel periodo di riferimento, senza porre a suo carico anche i periodi lavorati presso precedenti appaltatrici e senza configurare alcun vincolo di solidarietà con queste ultime.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondata la censura sulla corretta interpretazione della disciplina collettiva, richiamando un orientamento già formatosi in casi analoghi: l'indennità una tantum per vacanza contrattuale ha la funzione di recupero parziale del potere d'acquisto nel periodo di mancato rinnovo del contratto collettivo e il suo costo può essere posto a carico del datore solo in proporzione ai mesi di servizio effettivamente prestati alle sue dipendenze nel periodo di riferimento, salvo diversa pattuizione espressa che lo obblighi a sopportarne integralmente l'onere. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha deciso nel merito, rigettando la domanda originaria del lavoratore. Ha inoltre compensato integralmente le spese dell'intero giudizio per la novità della questione al momento dell'introduzione della causa.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente come norma sulla solidarietà passiva, ma ritenuto non idoneo a fondare un obbligo solidale tra datore attuale e precedenti appaltatrici in difetto di specifica previsione negoziale
criteri ermeneutici invocati per l'interpretazione della disciplina collettiva; la Corte ha ritenuto corretta l'interpretazione che limita l'obbligo al solo periodo di lavoro prestato presso il datore tenuto al pagamento
art. 384, comma secondo, c.p.c.
utilizzato per decidere la causa nel merito senza rinvio, perché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto
CCNL Mobilità del 20 luglio 2012, allegato A
"ai lavoratori in forza nelle aziende che applicano il CCNL delle Attività Ferroviarie del 16.4.2003"; "in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento"
la previsione va intesa come riproporzionata ai mesi di servizio effettivamente prestati nel periodo considerato, non come obbligo di pagamento integrale a carico del datore in forza al rinnovo
art. 4 dell'Accordo Agens-Ancp del 5 luglio 2014
considerato coerente con una funzione attuativa del precedente CCNL e non innovativa nel senso di addossare l'intero importo al datore attuale
Massime di principio
- L'indennità una tantum riconosciuta per la vacanza contrattuale ha natura compensativa del mancato adeguamento retributivo e deve essere correlata al periodo di effettiva prestazione lavorativa nel tempo di riferimento, salvo diversa pattuizione espressa.
- In assenza di una clausola negoziale che disponga diversamente, il datore di lavoro in carica al momento del rinnovo del contratto collettivo non può essere onerato del pagamento integrale dell'indennità riferita anche a periodi lavorati alle dipendenze di precedenti datori.
- Quando la disciplina collettiva prevede il pagamento dell'una tantum "in proporzione ai mesi di servizio prestati", il criterio di riproporzionamento è decisivo e impedisce di porre a carico di un solo datore l'intero importo maturato lungo una vacanza contrattuale pluriennale.
- Il giudice di merito che interpreti la fonte collettiva in modo incompatibile con il dato letterale e con la funzione economica dell'indennità incorre in violazione dei criteri ermeneutici contrattuali.
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