Cassazione Civile, Ordinanza n. 24821/2025 del 09/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di controllo automatizzato ex artt. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972 e 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973, veniva emessa una cartella di pagamento per IVA 2006 nei confronti della società contribuente. La società impugnava l’atto deducendo che non le era stata notificata la comunicazione di irregolarità, che la cartella era priva di adeguata motivazione e che vi era violazione dello Statuto del contribuente. La CTP accoglieva il ricorso, ma la CTR riformava la decisione ritenendo non necessario l’invio della comunicazione e sufficiente il richiamo alle dichiarazioni del contribuente. In Cassazione la società deduceva tre motivi: 1) violazione dell’art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972 e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la CTR non aveva considerato l’effettività del credito IVA e la sua detraibilità; 2) violazione degli artt. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972, assumendo che il controllo automatizzato non potesse essere usato oltre i limiti del mero riscontro cartolare e che la cartella dovesse essere motivata; 3) violazione degli artt. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973, 6 e 7 l. n. 212 del 2000 e 3 l. n. 241 del 1990, ribadendo la necessità della previa comunicazione di irregolarità e di una motivazione idonea a consentire di conoscere le ragioni del disconoscimento del credito IVA.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la questione sull’effettività del credito IVA non risultava trattata nella sentenza impugnata né adeguatamente riproposta nei gradi di merito e nel ricorso per cassazione. Ha dichiarato inammissibili anche il secondo e il terzo motivo perché, pur formalmente prospettati come violazione di legge, miravano in realtà a contestare l’accertamento in fatto compiuto dalla CTR e a ottenere una diversa ricostruzione della vicenda, operazione preclusa nel giudizio di legittimità. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore dell’Agenzia delle Entrate e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato. Nessuna statuizione sulle spese è stata resa nel rapporto con l’agente della riscossione, rimasto intimato e non difeso.
Norme richiamate
art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972
norma richiamata quale base del controllo automatizzato sull'IVA e della successiva cartella di pagamento; la Corte non ne amplia il contenuto, limitandosi a rilevare che i motivi di ricorso tendevano a contestare accertamenti di fatto della CTR.
art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973
norma utilizzata per il controllo automatizzato delle dichiarazioni; la Corte ribadisce che le doglianze che contestano la sussistenza dei presupposti fattuali per la sua applicazione sono inammissibili in cassazione se risolte in una richiesta di nuova valutazione del merito.
art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato dalla ricorrente in tema di effettività del credito IVA e detrazione, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per mancata trattazione della questione nei precedenti gradi e difetto di autosufficienza.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
disposizione richiamata per la formulazione dei motivi di ricorso; la Corte precisa che la violazione di legge non può essere usata per contestare l'erronea ricognizione dei fatti.
richiamato dalla ricorrente per sostenere l'obbligo di previa comunicazione di irregolarità e di conoscibilità delle ragioni della pretesa; la Corte non entra nel merito della questione per inammissibilità dei motivi.
richiamato dalla ricorrente per la motivazione degli atti impositivi; la Corte non affronta il merito perché la censura è stata ritenuta inammissibile.
richiamato dalla ricorrente come parametro della motivazione amministrativa; anche su questo profilo la Corte dichiara inammissibile la censura.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la questione giuridica che presuppone un accertamento di fatto è inammissibile se non risulta trattata nella sentenza impugnata e se il ricorrente non indica specificamente dove l'abbia dedotta nei gradi di merito, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.
- Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge non può essere utilizzato per sollecitare una rivalutazione del materiale istruttorio o una ricostruzione alternativa dei fatti, perché il sindacato della Cassazione resta confinato al controllo di legittimità.
- Nel controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali, la contestazione della corretta applicazione delle norme che disciplinano la liquidazione può essere devoluta alla Cassazione solo nei limiti di una critica di diritto; se invece la doglianza mira a rimettere in discussione i presupposti fattuali accertati dal giudice di merito, il motivo è inammissibile.
- Quando la cartella di pagamento sia fondata su dichiarazioni già rese dal contribuente e la controversia ruoti attorno a profili di fatto già valutati dal giudice di merito, non è consentito trasformare in sede di cassazione una contestazione sulla motivazione o sulla comunicazione di irregolarità in una nuova istruttoria sul merito della pretesa tributaria.
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