Cassazione Civile, Ordinanza n. 24820/2025 del 09/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2007 nei confronti di una società, con recupero di costi ritenuti indeducibili perché riferiti a fatture per operazioni inesistenti, rettifica del reddito d'impresa, ricalcolo dell'IRAP e recupero dell'IVA correlata. L'Ufficio aveva svolto un controllo su un fornitore della contribuente, ritenuto inattivo/inesistente sotto il profilo sostanziale, rilevando assenza di struttura organizzativa, irregolarità contabili e fiscali e altri indici di non operatività. La contribuente aveva prodotto fatture, contratti di subappalto, estratti conto, contabili di pagamento e registri IVA per dimostrare l'effettività dei rapporti. La CTP aveva accolto il ricorso della società e la CTR aveva rigettato l'appello dell'Agenzia, ritenendo insufficiente la prova dell'inesistenza delle operazioni e ravvisando la buona fede della contribuente. In Cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) violazione delle norme sull'accertamento analitico-induttivo e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente invertito il riparto dell'onere della prova in materia di fatture per operazioni inesistenti; 2) violazione dell'art. 36 del d.lgs. 546/1992 e motivazione apparente, per avere la CTR escluso in modo assertivo la consapevolezza della frode in capo alla contribuente.
La decisione
La Corte ha rigettato il secondo motivo, ritenendo che la motivazione della sentenza di merito non fosse apparente perché, pur sintetica, consentiva di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dalla CTR. Ha invece accolto il primo motivo, affermando che il giudice di appello aveva valutato gli indizi in modo frammentario e atomistico, senza considerarli complessivamente secondo i criteri della prova presuntiva. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Lombardia per nuovo esame e per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, consente la rettifica sulla base di elementi presuntivi attendibili idonei a dimostrare l'inesattezza della dichiarazione o la fittizietà delle operazioni contestate.
art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972
In materia IVA, legittima l'accertamento quando l'Amministrazione fornisca elementi presuntivi o prova idonea a contestare l'effettività delle operazioni poste a fondamento della detrazione.
Una volta forniti dall'Amministrazione elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti circa l'inesistenza delle operazioni, incombe sul contribuente dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni e la legittimità del costo o della detrazione.
La motivazione della sentenza tributaria deve consentire la percezione del percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non è nulla se, pur sintetica, rende comprensibile la ratio decidendi.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Costituisce il parametro del vizio denunciato per violazione di legge sostanziale in relazione al riparto dell'onere probatorio e alla disciplina dell'accertamento tributario.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro del vizio di nullità denunciato per motivazione apparente.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La Corte richiama il limite del sindacato di legittimità sulla valutazione delle presunzioni e sul ragionamento inferenziale del giudice di merito.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione deve raggiungere il minimo costituzionale e consentire il controllo sull'esattezza e logicità del ragionamento decisorio.
Massime di principio
- In tema di fatture per operazioni inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve prima allegare e dimostrare, anche mediante presunzioni semplici, elementi idonei a rendere plausibile la fittizietà dell'operazione; solo dopo si sposta sul contribuente l'onere di provare l'effettiva esistenza dell'operazione e la legittimità della deduzione o detrazione.
- La regolarità formale della fattura, delle scritture contabili e dei pagamenti non è di per sé sufficiente a superare la contestazione di operazioni inesistenti, poiché tali elementi possono essere utilizzati anche per simulare la realtà dell'operazione.
- I requisiti di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni devono essere valutati complessivamente e non in modo atomistico: elementi singolarmente deboli possono reciprocamente rafforzarsi e costituire prova presuntiva valida.
- Il giudice di merito, quando esamina una contestazione di operazioni inesistenti, deve valutare tutti gli indizi nel loro insieme e spiegare in motivazione perché essi siano o meno idonei a fondare la prova presuntiva; il controllo di legittimità resta limitato alla coerenza della motivazione.
- La motivazione è solo 'apparente' quando, pur esistente sul piano grafico, non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico della decisione e impone all'interprete congetture integrative; non è tale quando il ragionamento decisorio sia percepibile e verificabile.
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