Cassazione Civile, Ordinanza n. 24817/2025 del 09/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della definizione agevolata perfezionata da entrambe le società ai sensi dell'art. 11 del d.l. n. 50/2017, con effetto estensivo al coobbligato, e dell'assenza di diniego dell'Agenzia delle Entrate. Conseguentemente ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Le spese sono state poste a carico di chi le aveva anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Le società ricorrenti avevano impugnato in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia relativa a un atto di recupero di credito IVA e alle sanzioni irrogate dall'Ufficio. Nel corso del giudizio, una prima rinuncia ai motivi era stata comunicata limitatamente alla pretesa erariale riferita alle imposte, restando inizialmente controversa la sola parte sanzionatoria. Successivamente, dalle memorie e dagli allegati è emerso che entrambe le società avevano perfezionato la definizione agevolata prevista dall'art. 11 del d.l. n. 50/2017, una quale istante e l'altra quale coobbligata, con pagamento attestato da quietanze e senza che l'Amministrazione avesse opposto diniego. Sulla base di tale definizione, la Corte ha rilevato la cessazione della materia del contendere e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
La definizione agevolata perfezionata da uno dei coobbligati giova anche agli altri coobbligati; in presenza di definizione perfezionata e assenza di diniego amministrativo, il giudizio va dichiarato estinto.
Massime di principio
- Quando la lite tributaria è stata definita mediante una procedura agevolata validamente perfezionata e documentata, il giudizio di legittimità deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- Nei rapporti con coobbligati, la definizione agevolata effettuata da uno di essi può produrre effetti favorevoli anche nei confronti degli altri, se la disciplina speciale lo prevede espressamente.
- L'assenza di un diniego dell'Amministrazione finanziaria alla definizione agevolata, unita alla prova del pagamento, consente alla Corte di prendere atto dell'intervenuta estinzione del processo senza esaminare il merito del ricorso.
Come è indicizzato
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