Cassazione Civile, Ordinanza n. 24819/2025 del 09/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società era stata destinataria di un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2006, con recupero a tassazione di costi ritenuti indeducibili perché collegati a fatture per operazioni inesistenti, oltre al ricalcolo di IRES, IRAP e IVA indebitamente detratta. L'accertamento era scaturito da verifiche sui rapporti con un fornitore/subappaltatore e dalla richiesta, via questionario, di documentazione giustificativa dei costi. L'Ufficio contestava la genericità e insufficienza della documentazione: nei contratti di subappalto non erano indicati il committente principale, il consenso al subappalto, l'importo presumibile dei lavori, i SAL mensili e le prestazioni erano descritte in modo generico. La CTP aveva accolto solo in parte il ricorso della contribuente, riducendo la pretesa; la CTR aveva poi rigettato l'appello dell'Agenzia con una motivazione ritenuta dall'Ufficio apparente. Nel ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva: 1) violazione dell'art. 36 D.Lgs. 546/1992 e vizio di motivazione apparente, per mancata spiegazione del percorso logico-giuridico sulla sufficienza della documentazione e sulla deducibilità dei costi; 2) violazione degli artt. 109 TUIR, 19 d.P.R. 633/1972, 2697 c.c. e 1665 c.c., per avere la CTR considerato deducibili costi non adeguatamente documentati e quindi non certi, determinabili e inerenti; 3) violazione dell'art. 15 D.Lgs. 546/1992 in tema di spese, per la condanna dell'Ufficio nonostante la soccombenza reciproca.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, qualificando la motivazione della CTR come apparente: la sentenza d'appello si limitava ad un'affermazione tautologica sulla distinzione tra costi documentati e non documentati, senza spiegare quali elementi probatori giustificassero la diversa valutazione. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Lombardia per nuovo esame e per la regolazione delle spese. Nel dispositivo trascritto nel testo compare l'accoglimento del primo e del secondo motivo, con assorbimento del terzo; nel corpo della motivazione viene però esplicitato l'accoglimento del primo motivo e l'assorbimento delle altre censure.
Norme richiamate
art. 36 D.Lgs. n. 546 del 1992
La sentenza tributaria deve contenere una motivazione idonea a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice; la mera enunciazione apodittica o tautologica non è sufficiente.
Richiamato dalla ricorrente come parametro del vizio denunciato; nel testo è usato in relazione alla dedotta motivazione apparente.
Richiamato per sostenere che i costi siano deducibili solo se certi, determinabili e inerenti, non essendo sufficiente una documentazione generica o insufficiente.
art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato per contestare la detrazione IVA in mancanza di adeguato supporto documentale e di operazioni effettive.
Richiamato per il riparto dell'onere della prova in materia di deducibilità/detraibilità dei costi contestati.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla prova dell'esecuzione del contratto di appalto/subappalto e alla correlata documentazione dei costi.
art. 15 D.Lgs. n. 546 del 1992
Richiamato per la regolazione delle spese processuali nel giudizio tributario, in presenza di soccombenza reciproca.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione della sentenza deve raggiungere una soglia minima di intelligibilità e consentire il controllo sulla logicità della decisione.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza è apparente e quindi nulla quando, pur essendo graficamente presente, si risolve in affermazioni generiche, tautologiche o apodittiche che non consentono di comprendere le ragioni della decisione né di controllarne la logicità.
- In materia di deducibilità dei costi e detraibilità dell'IVA, il giudice deve spiegare concretamente quali elementi documentali ritenga sufficienti o insufficienti a provare l'effettività, l'inerenza e la certezza del costo; non basta affermare in astratto che alcuni costi sono documentati e altri no.
- Quando la sentenza di merito è cassata per difetto assoluto di motivazione sul punto decisivo, restano assorbite le ulteriori censure che presuppongono la nuova valutazione del merito da parte del giudice di rinvio.
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