Cassazione Civile, Ordinanza n. 24818/2025 del 09/09/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva emesso nei confronti di una società operante nel commercio di autoveicoli un avviso di accertamento per IVA 2006, recuperando maggiore imponibile, IVA e IRAP, oltre sanzioni e interessi, sulla base del rilievo che alcune fatture provenivano da fornitori ritenuti mere società "cartiere" inserite in una frode carosello: le imprese emittenti sarebbero state prive di struttura e personale, avrebbero venduto a prezzi inferiori rispetto al costo di acquisto e avrebbero trattenuto l'IVA senza versarla all'Erario. La CTR aveva respinto l'appello dell'Ufficio ritenendo non provata la consapevolezza della contribuente. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia denunciava violazione degli artt. 19 e 54 d.P.R. n. 633/1972, nonché degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. e dei principi eurounitari in tema di frodi IVA, sostenendo che, nelle operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione può assolvere l'onere probatorio dimostrando, anche per presunzioni, la fittizietà dell'interposto e indici oggettivi idonei a far ritenere che il cessionario sapesse o avrebbe dovuto sapere della frode; una volta raggiunta tale prova, spetta al contribuente dimostrare la propria buona fede e di aver usato la massima diligenza esigibile. La ricorrente censurava la CTR per avere valorizzato elementi ritenuti irrilevanti, come la regolarità formale delle fatture e dei pagamenti, l'asserita impossibilità di conoscere gli acquisti a monte dei fornitori, e per non avere attribuito rilievo agli indici sintomatici evidenziati nei p.v.c., tra cui la mancanza di struttura organizzativa, la capacità finanziaria anomala e la vendita a prezzi inferiori al costo d'acquisto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che la CTR non avesse correttamente applicato i principi in materia di operazioni soggettivamente inesistenti e frodi carosello, avendo erroneamente escluso che gli elementi indiziari forniti dall'Ufficio fossero idonei a far sorgere il sospetto della frode e a spostare sul contribuente l'onere di provare la propria buona fede e la diligenza massima esigibile. In particolare, la Corte ha ribadito che, in presenza di elementi oggettivi e specifici come la fittizietà dell'interposto, l'assenza di struttura e la vendita sotto costo, l'Amministrazione assolve il proprio onere probatorio e il contribuente deve dimostrare di non sapere e di non poter sapere dell'evasione. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, affinché riesamini la controversia attenendosi ai principi indicati e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 19, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972
il diritto alla detrazione IVA presuppone l'effettuazione di un'operazione reale; in caso di operazione soggettivamente inesistente il presupposto può mancare e la detrazione va negata
art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972
norma richiamata nel motivo di ricorso in relazione al potere di accertamento dell'imposta
la ripartizione dell'onere della prova impone all'Amministrazione di provare, con elementi oggettivi anche presuntivi, la consapevolezza o conoscibilità della frode; poi il contribuente deve provare la propria buona fede
le presunzioni semplici possono fondare la prova della consapevolezza del cessionario, purché basate su elementi oggettivi e specifici
gli indizi devono essere gravi, precisi e concordanti e possono far emergere la conoscibilità della frode da parte del contribuente
consente la cassazione con rinvio al giudice di merito per nuovo esame conforme ai principi di diritto enunciati
il processo verbale di constatazione ha valore probatorio privilegiato quanto ai fatti attestati dal pubblico ufficiale nei limiti propri della norma
Massime di principio
- In tema di IVA e operazioni soggettivamente inesistenti, il diniego della detrazione richiede che l'Amministrazione provi, anche per presunzioni, elementi oggettivi e specifici dai quali risulti che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione si inseriva in un'evasione d'imposta.
- Una volta che l'Ufficio abbia dimostrato la fittizietà del soggetto interposto e la presenza di indici sintomatici della frode, l'onere si sposta sul contribuente, che deve provare la propria buona fede e di avere adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto.
- La regolarità formale delle fatture, la consegna della merce, il pagamento dell'IVA e la successiva rivendita dei beni non sono, di per sé, sufficienti a escludere la partecipazione o la conoscibilità della frode, perché sono circostanze compatibili con l'operazione soggettivamente inesistente.
- Elementi come assenza di struttura organizzativa del fornitore, mancanza di personale, anomalia finanziaria, acquisti e rivendite sotto costo e canali commerciali atipici possono costituire indizi idonei a far sorgere il dovere di approfondimento dell'operatore economico.
- In caso di frodi carosello triangolari, la prova della consapevolezza del cessionario può essere soddisfatta dimostrando la fittizietà dell'interposto e gli indici oggettivi di anomalia dell'operazione, senza necessità di provare una partecipazione diretta all'evasione.
- Il processo verbale di constatazione può assumere rilievo probatorio secondo la natura dei fatti attestati e, se contiene fatti osservati direttamente dal verbalizzante, opera con efficacia privilegiata nei limiti dell'art. 2700 c.c.
Come è indicizzato
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