Cassazione Civile, Ordinanza n. 24816/2025 del 09/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dal diniego, da parte dell'Ufficio, del rimborso IVA richiesto da una società per l'anno 2009 sulla base dell'eccedenza maturata nel triennio 2007-2008-2009. L'Amministrazione ha ritenuto non corretta l'imputazione delle spese detraibili relative a lavori di ristrutturazione di un complesso immobiliare adibito ad agriturismo, sostenendo che una parte degli immobili, in particolare il corpo di fabbrica D, avesse destinazione abitativa e fosse utilizzata per esigenze del gestore, con conseguente indetraibilità dell'IVA sui relativi costi ai sensi dell'art. 19-bis1 d.P.R. n. 633 del 1972. La CTP aveva accolto parzialmente il ricorso della contribuente riconoscendo il rimborso per euro 85.534,37, e la CTR aveva confermato. In Cassazione l'Agenzia deduceva: 1) violazione dell'art. 19-bis1, comma 1, lett. i), d.P.R. n. 633 del 1972 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la mera coincidenza tra proprietario dell'immobile e gestore dell'impresa alberghiera non basta a dimostrare la strumentalità del bene, occorrendo una prova specifica della destinazione imprenditoriale; 2) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per non avere la CTR considerato documentazione tecnica e varie circostanze fattuali che, secondo la ricorrente, dimostravano l'uso abitativo privato del corpo D e l'inidoneità della prova offerta dalla società. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili perché diretti a ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio e del merito, e ha confermato il principio per cui la detrazione IVA non può essere negata in base alla sola classificazione catastale abitativa, dovendosi valutare in concreto la destinazione del bene all'attività d'impresa. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna dell'Agenzia alle spese.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e l'ha condannata al pagamento delle spese. Ha ritenuto che la sentenza di merito avesse correttamente accertato, in fatto, la strumentalità dell'intero complesso immobiliare all'attività di impresa agrituristica, escludendo un uso privato del corpo D. I motivi di ricorso erano entrambi inammissibili perché miravano, sotto la veste della violazione di legge e del vizio motivazionale, a una diversa lettura delle prove e dei fatti già esaminati dai giudici di merito. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui, ai fini della detrazione IVA, non rileva la sola classificazione catastale dell'immobile come abitativo, essendo decisiva la sua concreta destinazione all'attività economica.
Norme richiamate
art. 30, comma 4, d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato come presupposto del rimborso IVA richiesto dalla contribuente per eccedenza nel triennio considerato
art. 19-bis1, comma 1, lett. i), d.P.R. n. 633 del 1972
invocato dall'Amministrazione per negare la detrazione IVA sugli immobili a destinazione abitativa; la Corte ne afferma l'inapplicabilità quando il bene, in concreto, è strumentale all'attività d'impresa
art. 19-bis d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato nel ricorso come norma relativa all'imputazione delle spese detraibili
richiamato per sostenere che incombeva sulla contribuente la prova specifica della strumentalità del bene
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
invocato come parametro della censura per violazione e falsa applicazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato per il dedotto omesso esame di fatti decisivi; la Corte ribadisce che, dopo la riforma, il vizio riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non l'insufficienza motivazionale
art. 10, n. 8), d.P.R. n. 633 del 1972
citato come eccezione al regime di indetraibilità richiamato dall'art. 19-bis1
art. 54 del d.l. n. 83 del 2012
richiamato come norma che ha riformulato l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
citata come legge di conversione del d.l. n. 83 del 2012
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (testo previgente e successivo alla riforma)
la Corte afferma che è venuto meno il vizio di insufficiente motivazione, residuando il controllo solo su motivazione inesistente, meramente apparente, contraddittoria in modo irriducibile o manifestamente illogica
art. 10, n. 8), d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato per delimitare il campo delle deroghe al divieto di detrazione per immobili abitativi
Massime di principio
- Ai fini della detrazione IVA relativa a immobili, la classificazione catastale abitativa non è di per sé decisiva: occorre verificare in concreto se il bene sia effettivamente strumentale all'attività d'impresa.
- La prova della strumentalità del bene va valutata in concreto dal giudice di merito; in cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio sotto la veste della violazione di legge.
- La censura ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se denuncia l'omesso esame di un fatto storico, decisivo e discusso tra le parti, non già la mancata considerazione di singoli elementi probatori o una generica insufficienza della motivazione.
- Dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato ai casi di motivazione assente, meramente apparente, irriducibilmente contraddittoria o manifestamente illogica, purché il vizio emerga dal testo della sentenza.
- L'indetraibilità dell'IVA per immobili abitativi non opera quando l'immobile, pur avendo una destinazione catastale abitativa, sia in concreto destinato all'esercizio dell'attività economica del soggetto passivo.
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