Cassazione Civile, Ordinanza n. 15698/2023 del 05/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall’istanza di rimborso, proposta ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 602/1973, dei versamenti effettuati da una società poi incorporata a titolo di addizionale IRES (c.d. Robin Hood Tax) per l’anno 2013. La contribuente sosteneva, da un lato, di non essere in concreto soggetta al tributo per mancato raggiungimento delle soglie di ricavi e reddito previste dalla disciplina applicabile; dall’altro, che la riduzione dei parametri introdotta dall’art. 5, comma 1, del d.l. n. 69/2013 dovesse operare solo dall’anno d’imposta 2014, in base all’art. 3 dello Statuto del contribuente e alla relazione illustrativa del decreto. In via ulteriore, contestava che la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 81, commi 16-18, d.l. n. 112/2008, pronunciata con sentenza n. 10/2015 della Corte costituzionale, non potesse essere limitata temporalmente e dovesse quindi incidere anche sui rapporti pendenti. I motivi di ricorso per cassazione erano quattro: omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla questione del mancato superamento delle soglie; violazione dell’art. 5, comma 1, d.l. n. 69/2013 per l’applicazione solo dal 2014 delle nuove soglie; violazione dell’art. 81, commi 16-18, d.l. n. 112/2008 per errata lettura della sentenza costituzionale n. 10/2015; nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante ai sensi degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 36 d.lgs. n. 546/1992.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo che la questione sulla decorrenza della riduzione dei parametri applicativi della Robin Hood Tax fosse di puro diritto e dovesse essere risolta nel senso che la nuova disciplina si applica solo dall’anno d’imposta 2014. Ha invece rigettato il terzo e il quarto motivo, confermando che la sentenza della Corte costituzionale n. 10/2015 ha efficacia solo ex nunc, dal giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e non retroagisce ai rapporti anteriori, anche se pendenti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, che dovrà verificare in fatto se, nell’anno 2013, la società non avesse raggiunto i parametri allora vigenti e se pertanto maturi il diritto al rimborso.
Norme richiamate
norma utilizzata come base per l’istanza di rimborso dell’imposta versata asseritamente indebitamente
art. 81, commi 16, 17 e 18, d.l. n. 112/2008 conv. in l. n. 133/2008
disciplina originaria della addizionale IRES c.d. Robin Hood Tax, dichiarata incostituzionale con sentenza n. 10/2015
art. 5, comma 1, d.l. n. 69/2013 conv. in l. n. 98/2013
ha ridotto le soglie di ricavi e reddito imponibile per l’applicazione del tributo, ampliandone la platea dei destinatari; la Corte ne afferma l’efficacia dall’anno d’imposta 2014
"Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono"
codifica il principio di irretroattività delle norme tributarie, salvo espressa previsione contraria
art. 7, comma 1, lett. a), d.l. n. 138/2011
richiamato come esempio di intervento normativo che aveva espressamente previsto una deroga all’art. 3 dello Statuto del contribuente
art. 61, comma 1, lett. a), d.l. n. 69/2013
richiamato per la copertura finanziaria e per la programmazione delle maggiori entrate in relazione agli anni successivi
invocato per omessa pronuncia su una domanda/questione devoluta in appello
art. 360, comma primo, nn. 3 e 4, c.p.c.
norme processuali che delimitano i motivi di ricorso per cassazione dedotti dalla parte
art. 132, comma secondo, n. 4, c.p.c.
invocato per carenza assoluta o apparenza della motivazione
art. 118, comma primo, disp. att. c.p.c.
richiamato quale parametro della sufficienza della motivazione
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
richiamato quale norma sulla motivazione delle sentenze tributarie
art. 136 Cost.
richiamato per il principio generale di cessazione di efficacia della norma dichiarata incostituzionale dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione
art. 137, comma 3, Cost.
richiamato a sostegno della vincolatività della decisione della Corte costituzionale e dell’inammissibilità di impugnarla
art. 81 Cost.
richiamato come valore costituzionale dell’equilibrio di bilancio, posto a base della limitazione temporale degli effetti della declaratoria di incostituzionalità
art. 3 Cost.
richiamato sia nella decisione costituzionale sia nella valutazione di ragionevolezza e uguaglianza
art. 53 Cost.
richiamato in relazione alla capacità contributiva e alla disciplina dell’imposta
art. 2 Cost.
richiamato in riferimento al principio solidaristico e al bilanciamento dei valori costituzionali
Massime di principio
- In materia tributaria, le modifiche ai presupposti soggettivi di un tributo periodico si applicano, in difetto di espressa deroga, solo dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della norma modificativa.
- Il principio di irretroattività delle norme tributarie, codificato dall’art. 3 dello Statuto del contribuente, può essere superato solo da una previsione normativa espressa e non può essere desunto in via interpretativa dalla sola finalità della legge o dalla relazione illustrativa, se questa depone in senso contrario.
- Quando il giudice di merito omette di pronunciarsi su una questione di puro diritto, la Corte di cassazione può decidere direttamente nel merito se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, in applicazione dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo.
- Le sentenze della Corte costituzionale che, per esigenze di bilanciamento con altri valori costituzionali, limitano espressamente gli effetti temporali dell’illegittimità dichiarata, non producono efficacia retroattiva neppure sui rapporti pendenti.
- Il giudice ordinario non può disapplicare o eludere la clausola di limitazione temporale contenuta nella decisione della Corte costituzionale, poiché ciò contrasterebbe con la vincolatività della pronuncia del giudice delle leggi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 5 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15655/2023 del 05/06/2023
- ordinanza_civile · 5 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15658/2023 del 05/06/2023
- ordinanza_civile · 5 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15659/2023 del 05/06/2023
- ordinanza_civile · 5 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15660/2023 del 05/06/2023
- ordinanza_civile · 5 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15663/2023 del 05/06/2023
- ordinanza_civile · 5 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15665/2023 del 05/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →