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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21774/2022 del 08/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia originava da un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativo all'anno d'imposta 2006. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto solo in parte il ricorso del contribuente, annullando diversi rilievi ma confermando alcune riprese, tra cui la ripresa n. 19 per euro 730.938,13; la Commissione tributaria regionale aveva poi rigettato l'appello della società. In Cassazione la ricorrente proponeva due motivi: con il primo deduceva violazione degli artt. 2909 c.c. e 654 c.p.p., assumendo la nullità della sentenza per preclusione derivante dall'efficacia del giudicato penale, incompatibile con la decisione del giudice tributario; con il secondo deduceva violazione dell'art. 37-bis del d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 102 c.p.c., oltre che degli artt. 24 e 111 Cost., sostenendo che la fattispecie fosse stata erroneamente qualificata come operazione inesistente anziché elusiva, con conseguente omessa pronuncia sulla nullità e difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'altra parte del rapporto contrattuale potenzialmente elusivo. Nel corso del giudizio di legittimità la società depositava atto di rinuncia al ricorso, fondato sull'adesione alla definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 193/2016, documentando anche il pagamento rateale; l'Agenzia delle Entrate accettava la rinuncia e chiariva che la definizione aveva riguardato la sola cartella corrispondente all'iscrizione a ruolo conseguente alla sentenza della CTR, mentre le altre cartelle risultavano comunque pagate integralmente.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla società e dell'accettazione dell'Agenzia, nonché del pagamento integrale del debito rateizzato. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 391 c.p.c. e la cessazione della materia del contendere. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese di lite, richiamando la disciplina e la ratio della definizione agevolata delle controversie tributarie, e ha escluso il raddoppio del contributo unificato per effetto dell'esito del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato dal ricorrente come norma asseritamente violata in relazione all'efficacia del giudicato; la Corte non entra nel merito del motivo per effetto della rinuncia al ricorso.

  • art. 654 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla pretesa efficacia del giudicato penale nel giudizio tributario; la Corte non ne valuta il merito per l'estinzione del processo.

  • art. 37-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Invocato dal ricorrente per contestare la qualificazione della fattispecie come operazione inesistente anziché elusiva; il motivo non viene esaminato nel merito.

  • art. 102 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente per dedurre il difetto di integrazione del contraddittorio; il motivo non viene esaminato nel merito.

  • artt. 24 e 111 Cost.

    Richiamati dal ricorrente a sostegno della censura sul contraddittorio; non esaminati nel merito.

  • art. 375, ultimo comma, c.p.c.

    Norma processuale che ha consentito la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale che ha disciplinato la fissazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 391 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, seguita dall'accettazione e dalla definizione agevolata, determina l'estinzione del giudizio di cassazione.

  • art. 6 d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. in l. n. 225 del 2016

    La definizione agevolata delle controversie tributarie, con rinuncia al ricorso e pagamento del dovuto, giustifica l'estinzione del processo e la compensazione delle spese.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Non si applica il raddoppio del contributo unificato in considerazione dell'esito del giudizio.

Massime di principio

  • Quando il contribuente aderisce alla definizione agevolata della controversia tributaria, deposita rinuncia al ricorso e la controparte la accetta, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto ai sensi dell'art. 391 c.p.c.
  • Se risulta inoltre il pagamento integrale del debito rateizzato, deve essere dichiarata anche la cessazione della materia del contendere.
  • Nelle controversie tributarie definite con la procedura agevolata, la compensazione delle spese è coerente con la ratio incentivante dell'istituto e prevale sulla regola generale della soccombenza in caso di rinuncia.
  • L'avvenuta estinzione del giudizio per rinuncia nell'ambito della definizione agevolata esclude il raddoppio del contributo unificato.
  • In presenza di estinzione del processo per adesione alla definizione agevolata, la Corte non esamina nel merito i motivi di ricorso, anche se attinenti a giudicato penale, qualificazione dell'operazione e contraddittorio necessario.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessario

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