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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34205/2024 del 23/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La controversia nasce dall’applicazione, da parte della cassa previdenziale privatizzata, di una trattenuta qualificata come contributo di solidarietà su una pensione di vecchiaia già maturata e liquidata. Il giudice di primo grado aveva ritenuto illegittimo il prelievo e aveva ordinato la restituzione delle somme indebitamente trattenute, nei limiti della prescrizione decennale; la corte d’appello aveva confermato tale decisione. La cassa ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: i primi due miravano a contestare l’orientamento di legittimità che esclude la possibilità, per la cassa, di introdurre con regolamento un contributo di solidarietà sui trattamenti già attribuiti, sostenendo la legittimità del proprio potere regolamentare e la rilevanza delle norme sopravvenute; il terzo motivo contestava l’applicazione della prescrizione decennale, invocando invece la prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici arretrati e richiamando la disciplina sulla riliquidazione delle pensioni. Il resistente ha depositato controricorso, ma tardivamente.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della cassa. Ha rilevato innanzitutto l’inammissibilità del controricorso perché depositato oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso. Nel merito, ha ritenuto il ricorso inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., poiché i motivi non offrivano argomenti idonei a mutare il consolidato orientamento di legittimità: la cassa non può introdurre con regolamento un contributo di solidarietà su pensioni già liquidate, trattandosi di prestazione patrimoniale imposta riservata alla legge; inoltre, per la domanda di riliquidazione o ripetizione delle somme trattenute illegittimamente, ove sia contestato l’ammontare del trattamento pensionistico, si applica la prescrizione ordinaria decennale e non quella quinquennale dei ratei liquidati e dovuti. La Corte ha condannato la ricorrente al pagamento di € 2.500,00 in favore della Cassa delle Ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c., e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore importo del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 370 c.p.c.

    termine di quaranta giorni

    il controricorso è inammissibile se depositato oltre il termine previsto dalla norma, decorrente dalla notifica del ricorso

  • art. 380 bis c.p.c.

    primo comma; secondo comma; ult. co.

    la decisione è stata assunta nell’ambito del procedimento accelerato e la mancata accettazione della proposta non consente di valorizzare elementi nuovi non contenuti nel ricorso originario; la norma esonera, in questo contesto, dalla pronuncia sulle spese nei termini richiamati dalla Corte

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    il ricorso è inammissibile quando non prospetta argomenti idonei a mutare un orientamento di legittimità consolidato

  • art. 3, comma 12, L. n. 335/1995

    l’autonomia regolamentare delle casse privatizzate opera nei limiti indicati dalla norma e non consente di introdurre un contributo di solidarietà su pensioni già quantificate e attribuite

  • art. 23 Cost.

    il contributo di solidarietà ha natura di prestazione patrimoniale imposta ed è soggetto a riserva di legge

  • art. 1, comma 488, L. n. 147/2013

    norma di interpretazione autentica riferita agli atti degli enti previdenziali che incidono sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico e finalizzati all’equilibrio finanziario a lungo termine; non si applica alla fattispecie esaminata

  • art. 1, comma 763, L. n. 296/2006

    la novella non attribuisce alla cassa il potere di istituire un contributo di solidarietà, incompatibile con il sistema del pro rata

  • art. 24, comma 24, lett. b), D.L. n. 201/2011 conv. in L. n. 214/2011

    la previsione legislativa di un contributo di solidarietà per il caso di inerzia delle casse conferma che tale contributo, incidendo su prestazioni patrimoniali imposte, richiede una base legale

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    la prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici presuppone che il credito sia liquido ed esigibile e posto a disposizione dell’assicurato

  • art. 2946 c.c.

    quando è contestato l’ammontare del trattamento pensionistico e si chiede la riliquidazione degli importi indebitamente trattenuti, opera la prescrizione ordinaria decennale

  • art. 129 r.d.l. n. 1827/1935

    richiamato in combinazione con l’art. 2948, n. 4, c.c. per la disciplina della prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici liquidi ed esigibili

  • art. 47-bis D.P.R. n. 639/1970

    la norma riguarda la riliquidazione della pensione e non l’indebita trattenuta derivante dall’applicazione di una misura patrimoniale illegittima; pertanto non si applica alla fattispecie

  • art. 3 Cost.

    non sussiste la denunciata questione di illegittimità costituzionale perché il diverso regime di prescrizione deriva dalla diversità dell’ambito applicativo delle norme richiamate

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    la parte soccombente può essere condannata al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende; la Corte applica tale disposizione

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    ricorrono i presupposti processuali per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    la Corte esclude la necessità di provvedere su tale profilo nel caso deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis

Massime di principio

  • Le casse previdenziali privatizzate possono esercitare autonomia regolamentare solo nei limiti espressamente consentiti dalla legge; non possono introdurre con regolamento prestazioni patrimoniali imposte su pensioni già liquidate se manca una base legislativa.
  • Un contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici, quando incide come prelievo coattivo, ha natura di prestazione patrimoniale imposta e resta soggetto alla riserva di legge di cui all’art. 23 Cost.
  • Le norme di interpretazione autentica che condizionano la legittimità degli atti degli enti previdenziali alla finalizzazione dell’equilibrio finanziario a lungo termine non possono essere invocate per legittimare misure provvisorie e temporanee estranee ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico.
  • Ai fini della prescrizione, la regola quinquennale dei ratei pensionistici si applica solo quando il credito sia liquido ed esigibile; se invece si discute dell’ammontare complessivo della pensione o della ripetizione di trattenute illegittime, opera la prescrizione ordinaria decennale.
  • La disciplina speciale sulla riliquidazione dei trattamenti pensionistici non si estende automaticamente a prelievi illegittimi diversi dal mero rateo pensionistico, specie quando la contestazione riguarda una misura patrimoniale imposta e non il calcolo ordinario della pensione.
  • Nel giudizio di cassazione, il ricorso è inammissibile quando si limita a sollecitare un revirement senza apportare elementi nuovi rispetto a un orientamento consolidato della Corte.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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