Cassazione Civile, Ordinanza n. 34205/2024 del 23/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
La controversia nasce dall’applicazione, da parte della cassa previdenziale privatizzata, di una trattenuta qualificata come contributo di solidarietà su una pensione di vecchiaia già maturata e liquidata. Il giudice di primo grado aveva ritenuto illegittimo il prelievo e aveva ordinato la restituzione delle somme indebitamente trattenute, nei limiti della prescrizione decennale; la corte d’appello aveva confermato tale decisione. La cassa ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: i primi due miravano a contestare l’orientamento di legittimità che esclude la possibilità, per la cassa, di introdurre con regolamento un contributo di solidarietà sui trattamenti già attribuiti, sostenendo la legittimità del proprio potere regolamentare e la rilevanza delle norme sopravvenute; il terzo motivo contestava l’applicazione della prescrizione decennale, invocando invece la prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici arretrati e richiamando la disciplina sulla riliquidazione delle pensioni. Il resistente ha depositato controricorso, ma tardivamente.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della cassa. Ha rilevato innanzitutto l’inammissibilità del controricorso perché depositato oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso. Nel merito, ha ritenuto il ricorso inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., poiché i motivi non offrivano argomenti idonei a mutare il consolidato orientamento di legittimità: la cassa non può introdurre con regolamento un contributo di solidarietà su pensioni già liquidate, trattandosi di prestazione patrimoniale imposta riservata alla legge; inoltre, per la domanda di riliquidazione o ripetizione delle somme trattenute illegittimamente, ove sia contestato l’ammontare del trattamento pensionistico, si applica la prescrizione ordinaria decennale e non quella quinquennale dei ratei liquidati e dovuti. La Corte ha condannato la ricorrente al pagamento di € 2.500,00 in favore della Cassa delle Ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c., e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore importo del contributo unificato.
Norme richiamate
termine di quaranta giorni
il controricorso è inammissibile se depositato oltre il termine previsto dalla norma, decorrente dalla notifica del ricorso
primo comma; secondo comma; ult. co.
la decisione è stata assunta nell’ambito del procedimento accelerato e la mancata accettazione della proposta non consente di valorizzare elementi nuovi non contenuti nel ricorso originario; la norma esonera, in questo contesto, dalla pronuncia sulle spese nei termini richiamati dalla Corte
il ricorso è inammissibile quando non prospetta argomenti idonei a mutare un orientamento di legittimità consolidato
art. 3, comma 12, L. n. 335/1995
l’autonomia regolamentare delle casse privatizzate opera nei limiti indicati dalla norma e non consente di introdurre un contributo di solidarietà su pensioni già quantificate e attribuite
art. 23 Cost.
il contributo di solidarietà ha natura di prestazione patrimoniale imposta ed è soggetto a riserva di legge
art. 1, comma 488, L. n. 147/2013
norma di interpretazione autentica riferita agli atti degli enti previdenziali che incidono sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico e finalizzati all’equilibrio finanziario a lungo termine; non si applica alla fattispecie esaminata
art. 1, comma 763, L. n. 296/2006
la novella non attribuisce alla cassa il potere di istituire un contributo di solidarietà, incompatibile con il sistema del pro rata
art. 24, comma 24, lett. b), D.L. n. 201/2011 conv. in L. n. 214/2011
la previsione legislativa di un contributo di solidarietà per il caso di inerzia delle casse conferma che tale contributo, incidendo su prestazioni patrimoniali imposte, richiede una base legale
la prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici presuppone che il credito sia liquido ed esigibile e posto a disposizione dell’assicurato
quando è contestato l’ammontare del trattamento pensionistico e si chiede la riliquidazione degli importi indebitamente trattenuti, opera la prescrizione ordinaria decennale
art. 129 r.d.l. n. 1827/1935
richiamato in combinazione con l’art. 2948, n. 4, c.c. per la disciplina della prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici liquidi ed esigibili
art. 47-bis D.P.R. n. 639/1970
la norma riguarda la riliquidazione della pensione e non l’indebita trattenuta derivante dall’applicazione di una misura patrimoniale illegittima; pertanto non si applica alla fattispecie
art. 3 Cost.
non sussiste la denunciata questione di illegittimità costituzionale perché il diverso regime di prescrizione deriva dalla diversità dell’ambito applicativo delle norme richiamate
la parte soccombente può essere condannata al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende; la Corte applica tale disposizione
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
ricorrono i presupposti processuali per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
la Corte esclude la necessità di provvedere su tale profilo nel caso deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis
Massime di principio
- Le casse previdenziali privatizzate possono esercitare autonomia regolamentare solo nei limiti espressamente consentiti dalla legge; non possono introdurre con regolamento prestazioni patrimoniali imposte su pensioni già liquidate se manca una base legislativa.
- Un contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici, quando incide come prelievo coattivo, ha natura di prestazione patrimoniale imposta e resta soggetto alla riserva di legge di cui all’art. 23 Cost.
- Le norme di interpretazione autentica che condizionano la legittimità degli atti degli enti previdenziali alla finalizzazione dell’equilibrio finanziario a lungo termine non possono essere invocate per legittimare misure provvisorie e temporanee estranee ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico.
- Ai fini della prescrizione, la regola quinquennale dei ratei pensionistici si applica solo quando il credito sia liquido ed esigibile; se invece si discute dell’ammontare complessivo della pensione o della ripetizione di trattenute illegittime, opera la prescrizione ordinaria decennale.
- La disciplina speciale sulla riliquidazione dei trattamenti pensionistici non si estende automaticamente a prelievi illegittimi diversi dal mero rateo pensionistico, specie quando la contestazione riguarda una misura patrimoniale imposta e non il calcolo ordinario della pensione.
- Nel giudizio di cassazione, il ricorso è inammissibile quando si limita a sollecitare un revirement senza apportare elementi nuovi rispetto a un orientamento consolidato della Corte.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 23 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33960/2024 del 23/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 23 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34053/2024 del 23/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 23 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34056/2024 del 23/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 23 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34062/2024 del 23/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 23 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34066/2024 del 23/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 23 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34091/2024 del 23/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →