Cassazione Civile, Ordinanza n. 24329/2026 del 31/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento notificato a una società e, per riflesso, ai soci, con cui l’Amministrazione finanziaria contestava operazioni oggettivamente inesistenti riferite all’anno d’imposta 2011, recuperando maggiori imposte sui redditi, IVA e IRAP alla società e maggiori redditi di partecipazione ai soci; due soci impugnavano anche gli avvisi emessi nei loro confronti per maggiore IRPEF. I ricorsi, riuniti, venivano rigettati in primo grado e la decisione era confermata in appello. In cassazione i contribuenti proponevano tre motivi: (1) violazione dell’art. 12, comma 7, L. 212/2000, sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente escluso la lesione del contraddittorio endoprocedimentale, confondendo il termine di 90 giorni dell’accertamento con adesione con quello dilatorio previsto dallo Statuto del contribuente; (2) violazione degli artt. 19 e 54 d.P.R. 633/1972 e dell’art. 6, commi 9-bis, 9-bis.3 e 9-ter, d.lgs. 471/1997, deducendo l’erronea esclusione dell’applicazione del regime sanzionatorio più favorevole previsto per alcune ipotesi di reverse charge; (3) violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la sentenza d’appello ritenuto inammissibile la censura sui costi recuperati dall’ufficio sulla base di indici di antieconomicità e senza adeguata prova. L’Agenzia proponeva controricorso e ricorso incidentale condizionato, lamentando un vizio di extrapetizione della sentenza d’appello.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale dei contribuenti. Sul primo motivo ha affermato che, per le imposte non armonizzate, l’obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale non sussiste se non nei casi espressamente previsti; per l’IVA e per i tributi armonizzati, il contraddittorio è sì necessario, ma nel caso concreto si trattava di accertamento 'a tavolino' e comunque i ricorrenti non avevano dimostrato, con la prova di resistenza, quali specifiche difese avrebbero potuto far valere utilmente. Sul secondo motivo ha escluso l’applicabilità del regime sanzionatorio più favorevole invocato dai contribuenti, evidenziando che la contestazione riguardava operazioni oggettivamente inesistenti e richiamando il principio, poi ribadito dalle Sezioni Unite, secondo cui il trattamento più favorevole in materia di reverse charge riguarda solo determinate operazioni astrattamente esenti/non imponibili o compiute in buona fede, non anche quelle imponibili ma oggettivamente o soggettivamente inesistenti. Sul terzo motivo ha ritenuto che la doglianza fosse comunque estranea al caso concreto, poiché l’accertamento si fondava sulla contestazione di operazioni oggettivamente inesistenti e, in ogni caso, mancava la controprova dell’effettività dei costi. Il ricorso incidentale dell’Agenzia è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, essendo condizionato all’accoglimento del ricorso principale. Le spese sono state poste a carico dei contribuenti e sono stati applicati gli effetti sul contributo unificato.
Norme richiamate
Il termine dilatorio previsto dallo Statuto del contribuente non è assorbito dal termine di 90 giorni dell’accertamento con adesione; tuttavia, nel caso di accertamento a tavolino e in assenza di tributi armonizzati o di concreta prova di resistenza, la sua violazione non determina invalidità dell’atto.
Il termine di sospensione connesso alla richiesta di accertamento con adesione non sostituisce il diverso termine dilatorio previsto dall’art. 12, comma 7, L. 212/2000.
Richiamato in relazione alla disciplina della detrazione IVA, nel contesto della contestazione di operazioni inesistenti.
Richiamato in relazione al recupero dell’IVA nell’ambito dell’accertamento fondato su fatture per operazioni inesistenti.
art. 6, commi 9-bis, 9-bis.3 e 9-ter, d.lgs. 471/1997
Il regime sanzionatorio più favorevole del reverse charge non si applica alle operazioni imponibili oggettivamente o soggettivamente inesistenti, ma solo alle ipotesi astrattamente esenti, non imponibili o realizzate in buona fede, secondo il principio poi consolidato dalle Sezioni Unite.
La censura sulla pronuncia oltre il chiesto non coglie il caso concreto, poiché il motivo d’appello relativo ai costi risultava comunque estraneo all’impianto dell’accertamento fondato su operazioni oggettivamente inesistenti.
Richiamato nel ricorso incidentale dell’Agenzia in relazione al divieto di domande nuove nel processo tributario.
Richiamato nel ricorso incidentale dell’Agenzia in relazione alla preclusione delle nuove eccezioni e domande in appello.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dei ricorrenti soccombenti.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato quale parametro per l’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l’obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale, per gli atti impositivi formati senza accesso o ispezione, opera solo per i tributi armonizzati; per quelli non armonizzati vale soltanto se previsto espressamente dalla legge.
- La violazione del contraddittorio nei tributi armonizzati non determina automaticamente l’invalidità dell’atto: il contribuente deve indicare in modo concreto le difese che avrebbe potuto svolgere e dimostrare, almeno in termini probabilistici, che il confronto preventivo avrebbe potuto portare a un esito diverso (prova di resistenza).
- L’esistenza di un accertamento 'a tavolino' non esclude di per sé il contraddittorio per l’IVA e per gli altri tributi armonizzati, ma non fa sorgere alcun obbligo di convocazione del contribuente in assenza di specifici presupposti che facciano emergere la necessità del confronto preventivo.
- In materia di IVA, quando l’Amministrazione contesta operazioni oggettivamente inesistenti, deve provare l’inesistenza delle operazioni anche per presunzioni; una volta assolto tale onere, il contribuente deve fornire prova contraria dell’effettività delle operazioni e tale prova non può essere sostituita dalla sola fattura o dalla regolarità formale della contabilità.
- Nel caso di fatture relative a operazioni inesistenti, l’emissione del documento non impedisce il recupero dell’imposta se non vi è stata valida rettifica o annullamento; il principio di neutralità dell’IVA non opera per operazioni prive dei requisiti sostanziali della detraibilità.
- Il regime sanzionatorio più favorevole previsto per alcune ipotesi di reverse charge non si estende alle operazioni imponibili oggettivamente o soggettivamente inesistenti, poiché in tali casi manca la base sostanziale per la neutralizzazione dell’IVA a credito e a debito.
- Le doglianze sui costi recuperati per antieconomicità non possono prevalere quando l’accertamento si fonda sulla contestazione radicale di operazioni oggettivamente inesistenti e, comunque, il contribuente non dimostra l’effettiva esistenza dei costi stessi.
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