Cassazione Civile, Ordinanza n. 24296/2026 del 31/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
La controversia
La controversia nasce da un decreto prefettizio di espulsione e dal conseguente provvedimento del Questore di Torino di trattenimento del cittadino straniero, poi convalidato dal Giudice di Pace. Il ricorrente ha dedotto di avere manifestato, prima del decreto di espulsione, la volontà di chiedere protezione internazionale tramite PEC inviata dal difensore alla Questura e di essersi poi attivato presso l'Ufficio Pastorale Migranti secondo le indicazioni amministrative per ottenere un appuntamento e formalizzare la domanda. Con il primo motivo ha denunciato violazione delle norme sulla competenza funzionale e sul rito applicabile, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto valutare la sua già intervenuta qualità sostanziale di richiedente protezione internazionale. Con il secondo motivo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, per avere il Giudice di Pace erroneamente negato il riconoscimento della qualità sostanziale di richiedente asilo, travisando il principio secondo cui conta la manifestazione di volontà di chiedere protezione internazionale anche se non ancora formalizzata con il modello C3. Il Ministero ha chiesto il rigetto, sostenendo che al momento della convalida non era ancora stata formalizzata alcuna domanda e che un successivo procedimento di trattenimento ex d.lgs. 142/2015 non incideva sulla legittimità del precedente trattenimento ex d.lgs. 286/1998. La Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo, assorbito il primo, affermando che, in base alla disciplina applicabile, rileva la manifestazione di volontà di chiedere protezione internazionale, anche se non formalizzata, e che la domanda via PEC impone all'amministrazione di riceverla e astenersi da misure espulsive che ne impediscano l'esame. Poiché la Corte ha ritenuto che il giudice di merito si fosse discostato da tali principi, ha cassato il decreto impugnato, non ha convalidato il trattenimento e ne ha dichiarato l'inefficacia.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ha cassato il decreto di convalida del trattenimento emesso dal Giudice di Pace di Torino e, decidendo nel merito senza rinvio, ha dichiarato la non convalida del decreto di trattenimento emesso dal Questore di Torino e la sua inefficacia. Ha inoltre rilevato che la mancata convalida del successivo trattenimento ex d.lgs. 142/2015 non eliminava l'interesse a contestare la legittimità del precedente trattenimento, perché la privazione originaria della libertà personale restava autonoma. Nessuna regolazione delle spese è stata disposta nei confronti del Ministero, poiché il ricorrente era ammesso al patrocinio a spese dello Stato e l'Amministrazione statale è risultata soccombente.
Norme richiamate
art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 286 del 1998
richiamato come base del decreto prefettizio di espulsione emesso nei confronti dello straniero privo di titolo di soggiorno.
art. 14 d.lgs. n. 286 del 1998
richiamato quale fonte del trattenimento poi convalidato e successivamente cassato.
art. 26, comma 2, d.lgs. n. 25 del 2008
la formalizzazione della domanda di protezione internazionale mediante verbalizzazione e acquisizione della documentazione è un passaggio procedimentale, ma non esclude che la manifestazione di volontà via PEC rilevi già come presentazione della domanda.
art. 26, comma 2-bis, d.lgs. n. 25 del 2008
termine qualificato come procedimentale, che presuppone comunque la possibilità di formalizzazione resa possibile dalla presentazione del richiedente.
art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 142 del 2015
definisce richiedente protezione internazionale anche lo straniero che abbia manifestato la volontà di chiedere tale protezione.
art. 6, comma 3, d.lgs. n. 142 del 2015
richiamato per il diverso trattenimento disposto dopo la formalizzazione della domanda, ritenuto non incidentale sulla legittimità del precedente trattenimento.
art. 17 d.l. n. 100 del 2026
richiamato per applicare la disciplina previgente ai procedimenti relativi a domande di protezione internazionale manifestate prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina.
art. 17, comma 4, d.l. n. 100 del 2026
"4. Ai procedimenti amministrativi o giudiziari avviati di seguito alla presentazione della domanda di protezione internazionale in data anteriore al 12 giugno 2026, continua ad applicarsi la disciplina previgente fino alla conclusione dei procedimenti medesimi, ma il tribunale decide in composizione monocratica anche nei procedimenti diversi da quelli di cui all'articolo 16, comma 1."
conferma l'applicabilità della disciplina previgente alle domande anteriori al 12 giugno 2026.
art. 360, comma 1, nn. 2, 3 e 4, c.p.c.
norme invocate nei motivi di ricorso per denunciare violazioni di competenza/rito, falsa applicazione di legge e vizi motivazionali/processuali.
art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002
le spese e il compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato vanno liquidati con istanza al giudice del procedimento.
art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002
nel giudizio di cassazione, la liquidazione spetta al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata in ipotesi di cassazione senza rinvio.
art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002
la norma sulla condanna alle spese in favore dello Stato non si applica alla soccombenza di un'Amministrazione statale.
Massime di principio
- In materia di protezione internazionale, ai fini della qualità di richiedente e della tutela contro l'espulsione, assume rilievo decisivo la manifestazione di volontà di chiedere asilo, anche quando la domanda non sia ancora stata formalizzata mediante gli adempimenti amministrativi successivi.
- La domanda di protezione internazionale trasmessa via PEC non può essere ignorata dall'amministrazione: essa deve essere ricevuta e instradata agli organi competenti, senza che possano essere adottate misure espulsive che impediscano l'esame della richiesta.
- La formalizzazione della domanda con verbalizzazione e modulistica è un passaggio procedimentale necessario per la prosecuzione dell'iter amministrativo, ma non condiziona in sé il sorgere della posizione sostanziale di richiedente protezione internazionale quando la volontà sia già stata chiaramente espressa.
- Il giudice chiamato a convalidare un trattenimento finalizzato all'espulsione deve verificare se, prima del decreto espulsivo, sia già stata manifestata la volontà di chiedere protezione internazionale, poiché tale circostanza incide sulla legittimità del titolo espulsivo e del trattenimento conseguente.
- La mancata convalida di un successivo trattenimento disposto per altra base normativa non elimina l'interesse a contestare la legittimità di un precedente trattenimento già eseguito in forza di un distinto titolo autoritativo.
- Quando la Corte accoglie il ricorso e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, può cassare il provvedimento impugnato e decidere nel merito, dichiarando la non convalida e l'inefficacia del trattenimento originario.
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