Cassazione Civile, Ordinanza n. 24287/2026 del 31/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (danneggiato)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di risarcimento danni proposta, ai sensi dell'art. 149 cod. ass., dalla proprietaria di un'autovettura coinvolta in un sinistro stradale contro la propria impresa di assicurazione r.c. auto. La danneggiata sosteneva che il sinistro fosse stato causato esclusivamente da un altro conducente, indicato come proprietario e guidatore dell'altro veicolo, il quale, dopo un sorpasso, avrebbe compiuto una manovra di rientro non segnalata e avrebbe urtato l'auto dell'attrice. Il giudice di pace aveva rigettato la domanda per difetto di prova; in appello l'impresa assicuratrice aveva eccepito l'improcedibilità per mancata chiamata in causa del responsabile civile. Il Tribunale, rilevata la mancata integrazione del contraddittorio, aveva dichiarato improcedibile l'appello. Con il ricorso per cassazione la danneggiata ha denunciato violazione degli artt. 145, comma 2, e 149 cod. ass. e dell'art. 102 c.p.c., sostenendo che, accertato il difetto di litisconsorzio necessario, il giudice d'appello avrebbe dovuto dichiarare la nullità della sentenza di primo grado e rimettere la causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c., non già dichiarare improcedibile il gravame.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, nel giudizio di risarcimento diretto ex art. 149 cod. ass., il responsabile civile è litisconsorte necessario; se il giudizio di primo grado è stato instaurato senza la sua partecipazione e il vizio non è stato rilevato dal primo giudice, il giudice d'appello, una volta accertata la mancata integrazione del contraddittorio, deve dichiarare la nullità della sentenza di primo grado e rimettere la causa al giudice di pace ai sensi dell'art. 354 c.p.c. Il Tribunale, invece, aveva errato nel dichiarare improcedibile l'appello. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Giudice di pace di Benevento, in diversa composizione, affinché venga integrato il contraddittorio nei confronti del responsabile civile e siano regolate anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 149 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209
"risarcimento diretto"; "il danneggiato che si ritiene danneggiato, per fatti derivanti dalla circolazione di veicoli, esercita l'azione nei confronti della propria impresa di assicurazione"
Nella procedura di risarcimento diretto il responsabile civile deve partecipare al giudizio come litisconsorte necessario.
art. 145, comma 2, d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209
"espressamente previsto dall’art. 145, comma 2"
La disciplina del risarcimento diretto si coordina con la necessaria partecipazione del responsabile civile al giudizio.
art. 102 c.p.c.
"litisconsorzio necessario"
La mancata partecipazione del litisconsorte necessario determina un vizio del processo che deve essere rilevato d'ufficio.
art. 354 c.p.c.
"Il giudice di appello, se (…) riconosce che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio (…), pronuncia sentenza con cui rimette la causa al primo giudice"
Accertato in appello il difetto di integrità del contraddittorio nel primo grado, il giudice deve dichiarare la nullità della sentenza impugnata e rimettere la causa al primo giudice.
art. 383, comma 3, c.p.c.
Il giudizio di legittimità si conclude con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice di merito competente per nuovo esame.
art. 380-bis.1 c.p.c.
La trattazione del ricorso è avvenuta in camera di consiglio secondo il rito camerale.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
"Violazione e falsa applicazione"
Il ricorrente ha censurato la sentenza d'appello per errori di diritto e per nullità processuale.
Massime di principio
- Nel giudizio di risarcimento diretto per sinistro stradale, il responsabile del fatto dannoso è litisconsorte necessario insieme all'assicuratore del danneggiato.
- La mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario, se non rilevata in primo grado, vizia l'intero processo e deve essere rilevata anche in appello.
- Quando il giudice d'appello accerta che nel primo grado doveva essere integrato il contraddittorio, non può dichiarare improcedibile l'impugnazione, ma deve pronunciare la nullità della sentenza di primo grado e rimettere la causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c.
- La declaratoria di improcedibilità è impropria quando il problema è la mancata integrazione del contraddittorio; il rimedio corretto è la rimessione della causa al primo giudice per l'integrazione del litisconsorzio necessario.
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