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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24283/2026 del 31/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da una procedura di espropriazione immobiliare pendente presso il Tribunale di Pavia. A seguito di provvedimenti di decadenza dall'aggiudicazione e di conseguenti provvedimenti di condanna al risarcimento dei danni per il mancato versamento del residuo prezzo della vendita forzata, due soggetti distinti hanno proposto opposizioni agli atti esecutivi. Il Tribunale ha rigettato le opposizioni. In cassazione, uno dei ricorrenti ha censurato la decisione sul proprio ricorso, mentre l'altro, qualificando il proprio atto come ricorso incidentale, ha impugnato la stessa sentenza oltre il termine semestrale previsto per le sentenze non notificate. La Corte ha rilevato, per il primo ricorso, che l'opposizione non era stata proposta sin dall'origine anche nei confronti del debitore principale necessario, sicché mancava un litisconsorzio necessario; per il secondo, ha rilevato la tardività del ricorso e l'inapplicabilità della disciplina dell'impugnazione incidentale tardiva, poiché l'interesse a impugnare era autonomo e non dipendente dal ricorso principale.

La decisione

Sul ricorso del primo ricorrente la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rimesso la causa al Tribunale di Pavia, in diversa composizione, affinché provveda nuovamente sull'opposizione agli atti esecutivi e sulle spese del giudizio di legittimità, rilevando d'ufficio la nullità derivante dalla mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del debitore necessario. Sul ricorso del secondo ricorrente la Corte ha dichiarato l'inammissibilità per tardività, poiché proposto oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza non notificata; ha inoltre condannato tale ricorrente alle spese in favore della controricorrente, compensando le spese tra i due ricorrenti e disponendo l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 587, secondo comma, c.p.c.

    richiamato quale base dei provvedimenti di condanna conseguenti alla decadenza dall'aggiudicazione nella vendita forzata.

  • art. 177 disp. att. c.p.c.

    richiamato quale ulteriore base dei provvedimenti emessi dal giudice dell'esecuzione a seguito della decadenza dall'aggiudicazione.

  • art. 383, comma 3, c.p.c.

    consente alla Corte di cassare la sentenza e rimettere la causa al giudice di primo grado quando sia rilevata una nullità che investe l'intero processo per mancata integrazione del contraddittorio.

  • art. 327, comma 1, c.p.c.

    il ricorso è stato ritenuto tardivo perché proposto oltre il termine semestrale dalla pubblicazione della sentenza non notificata.

  • art. 334 c.p.c.

    la disciplina dell'impugnazione incidentale tardiva non è applicabile quando l'interesse a impugnare è autonomo e non dipende dall'impugnazione principale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la declaratoria di inammissibilità comporta l'attestazione dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nelle opposizioni all'esecuzione o agli atti esecutivi in cui il rapporto sostanziale coinvolge anche un debitore necessario, la mancata evocazione in giudizio di tale soggetto integra un vizio radicale del contraddittorio che rende inutiliter datae le sentenze rese e impone la cassazione con rinvio al primo giudice, anche d'ufficio in sede di legittimità.
  • Il litisconsorzio necessario tra debitore diretto e terzo assoggettato all'espropriazione comporta che l'intero processo sia viziato se il debitore necessario non è parte del giudizio sin dal primo grado.
  • L'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile solo se l'interesse a proporla sorge dall'impugnazione principale o da altra impugnazione rituale; non opera quando l'interesse all'impugnazione era autonomo fin dall'origine.
  • La qualificazione dell'atto come "incidentale" non vale a superare la decadenza dall'impugnazione se il ricorrente era già autonomamente onerato di proporre tempestivamente ricorso.
  • Quando un ricorso per cassazione è inammissibile per tardività, la parte soccombente è condannata alle spese del giudizio di legittimità e, se dovuto, all'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveSpese di lite
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicatoDecadenza

Testo integrale

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